Le novità per l’edilizia del Decreto Scia 2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale che semplifica le disposizioni per la realizzazioni dei lavori. A breve la pubblicazione del glossario Il Consiglio dei ministri su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia ha approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124“ che si occupa di mappare le varie attività private nei campi dell’edilizia, del commercio e dell’ambiente. Sono stati acquisiti i pareri parlamentari, si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 S.O. n.52. Il provvedimento si occupa della mappatura completa delle varie attività e per ognuna individua con precisione quale procedimento si deve attivare: mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Il decreto inoltre introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento e prevede la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia. In ambito edilizio sono previste 105 tipologie di intervento riassunte in una tabella che specifica quale titolo edilizio il cittadino debba attivare nei diversi tipi di intervento. Il Decreto SCIA 2 entrerà in vigore l’11 dicembre ma le Regioni avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per aggiornare la modulistica e i sistemi informatici. Nel decreto pubblicato in GU è stato stralciato l’articolo che prevedeva semplificazioni in materia di bonifica ambientale, con l’intento di avviare un confronto Stato-Regioni. A breve il Ministero delle Infrastrutture scriverà il glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie di intervento a cui appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto, in modo da assicurare omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio. Il decreto riassume anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio. Nell’ambito della semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia, l’articolo 3 specifica che l’installazione dei pannelli solari, fotovoltaici sugli edifici, da realizzare al di fuori della zona A, cioè le zone di particolare pregio ambientale, storico e artistico, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 diventa un’attività libera, senza che sia necessaria la comunicazione di inizio lavori (Cil). Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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