Dlgs 311 2006: guida alla Certificazione Energetica degli Edifici

Il 29 dicembre 2006 viene recepita la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2006 che corregge il decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192, attraverso la pubblicazione del decreto legislativo n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

Fabbisogno energetico degli edifici

Indice degli argomenti:

Il Dlgs 311 2006 entra in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007. Di seguito la guida completa alla Certificazione energetica degli edifici.

Definizioni (art. 2)

Attestato di certificazione energetica: è il documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici dell’edificio.

Attestato di qualificazione energetica: è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico. L’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’attestato di qualificazione energetica sostituisce a tutti gli effetti l’attestato di certificazione energetica fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.

Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

Edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di un edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti.

Impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Indice di prestazione energetica EP: esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m3anno.

Involucro edilizio: è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.

Ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza degli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).

Ponte termico corretto: è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente.

Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9MJ = 1kWhe.

Schermature solari esterne: sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio.

Ambito di applicazione (art. 3)

Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • edifici di particolare interesse storico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  • fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

  1. alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
  2. all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
  3. alla certificazione energetica degli edifici;
  4. alla ristrutturazione di edifici esistenti, secondo diversi livelli di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:

  • ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
  • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

  • ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici;
  • nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
  • sostituzione di generatori di calore.

Decreti attuativi da emanare (art. 4)

I decreti presidenziali devono essere emanati entro 120 giorni, su proposta del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’ambiente.

Devono contenere le indicazioni circa:

  1. i criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti;
  2. i criteri generali di prestazione energetica per edilizia convenzionata, pubblica e privata;
  3. i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione.

Certificazione energetica degli edifici (art. 6)

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici verranno predisposte entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Fino a tale data l’attestato di certificazione energetica degli edifici (ovvero il documento redatto dai certificatori accreditati secondo quanto previsto dai decreti attuativi) è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori.

L’attestato di certificazione energetica:

  • deve essere allegato all’atto di compravendita (in originale o copia autenticata) nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile o della singola unità immobiliare;
  • deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso, nel caso di locazione;
  • ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto;
  • comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio;
  • deve essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
  • deve essere affisso in luogo facilmente visibile negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica.

L’attestato di certificazione energetica deve essere prediposto a cura del costruttore o del locatore nei seguenti casi e con la seguente gradualità temporale:

  • entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di edifici di nuova costruzione;
  • a decorrere dal 1° luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
  • a decorrere dal 1° luglio 2008 per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
  • a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Dal 1° gennaio 2007 l’attestato di certificazione energetica è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.

La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

Esercizio e manutenzione degli impianti (art. 7)

I soggetti responsabili del controllo e manutenzione impianti sono il proprietario, il conduttore, l’amministratore o un terzo per essi.
Nell’allegato L sono elencate le prescrizioni da rispettare in regime transitorio in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Progettazione e controlli (art. 8)

La dichiarazione di fine lavori, per essere accettata dal comune, deve essere accompagnata da:

  • attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori;
  • asseverazione del Direttore dei Lavori della conformità delle opere rispetto alla relazione tecnica, al progetto e alle sue eventuali varianti in corso d’opera.

Il Comune:

  • dichiara irricevibile una dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla documentazione sopra elencata;
  • definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d’opera (ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente), volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale;
  • effettua le operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti e ispezioni è a carico dei richiedenti.

Norme transitorie (art. 11)

Fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi (Art. 4), il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e, in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal DLgs 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’Allegato I.

Sanzioni (art. 15)

Soggetto
Omissione
SANZIONE
Professionista qualificato
Relazione tecnica o attestato di certificazione/qualificazione non conformi alle modalità stabilite dal decreto Sanzione amministrativa: 30% parcella
Professionista qualificato
Relazione tecnica o attestato di certificazione/qualificazione non veritieri Sanzione amministrativa: 70% parcella
Segnalazione all’ordine professionale
Direttore dei lavori
Omissione di presentazione di asseverazione di conformità e di attestato di qualificazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori Sanzione amministrativa: 50% parcella
Segnalazione all’ordine professionale
Direttore dei lavori
Falsità nella asseverazione di conformità delle opere e di attestato di qualificazione Sanzione amministrativa: 5.000 €
Chi rilascia la certificazione
Attestato di certificazione non veritiero Sanzione amministrativa: da 500 € a 3000 €
Proprietario, conduttore, amministratore
Esercizio e manutenzione degli impianti come stabilito all’art. 7 del decreto Sanzione amministrativa: da 500 € a 3000 €
Manutentore
Manutenzione degli impianti come stabilito all’art. 7 del decreto Sanzione amministrativa: da 1000 € a 6000 € + Segnalazione alla Camera di commercio
Costruttore
Mancata consegna dell’originale della certificazione energetica insieme all’immobile Sanzione amministrativa: da 5000 € a 30000 €
Acquirente
Se l’attestato di certificazione energetica non è allegato all’atto di compravendita, l’acquirente può far valere la nullità del contratto.
Locatario
Se l’attestato di certificazione energetica non è reso disponibile come all’art. 6 comma 4, il locatario può far valere la nullità del contratto.

Abrogazioni (art. 16)

Decreto 27 luglio 2005: abrogato in toto, in quanto è abrogato l’Art. 4 comma 1 e 2 della legge 10/91 a cui il decreto si riferisce.

Legge 10/91: resta in vigore con le seguenti abrogazione e modifiche:

Abrogazioni:

  • Art.28 comma 3 (in materia di modalità per la compilazione e archiviazione della documentazione da presentare in comune) e Art.33 commi 1 e 2 (in materia di controlli comunali) in quanto sostituiti dalle prescrizioni previste all’Art.8 del DLgs 311;
  • Art. 29 (in materia di certificazione e collaudo delle opere);
  • Art.30 (in materia di certificazione energetica degli edifici) in quanto sostituito dalle prescrizioni dell’Art.4 del DLgs 311;
  • Art.31 comma 2 (in materia di manutenzione degli impianti) sostituito dall’Art.7 del DLgs 311;
  • Art.34, comma 4 (Sanzioni) sostituito dall’Art.15 del DLgs 311.

Modifiche:

  • il comma 2 dell’Art.26 è sostituito dal seguente:
    “2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.”

DPR 412/93: resta in vigore con le seguenti abrogazioni:

  • Art.5 commi 1, 2, 3 e 4 (requisiti e dimensionamenti degli impianti) sostituiti dalle prescrizioni degli Allegato C e I del DLgs 311;
  • Art.7 comma 7 (obbligo termoregolazione quando gli apporti gratuiti solari >20%) viene sostituito dall’obbligo della termoregolazione ambientale contenuto nell’allegato I;
  • Art.8 (valori limite FEN per la climatizzazione invernale) sostituito dalle prescrizioni su EP o sulle trasmittanze e abrogazione della convenzione n= 0,5 ricambi aria/ora.
  • Art.11 commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 (in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi) sostituiti da prescrizioni ridefinite negli Artt. 7, 9 e 12 e nell’Allegato L del DLgs 311.

DM 6/8/94: Art.1 sul recepimento delle norme UNI che tornano a essere volontarie.

Applicazione

Data di entrata in vigore: 02/02/2007

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