Certificazione energetica APE, ecco quando non è obbligatoria: i casi di esclusione

La legge elenca i casi in cui è necessario essere in possesso dell’Attestato di prestazione energetica. Alcuni immobili però fanno eccezione: vediamo quali sono.

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Certificazione energetica APE, ecco quando non è obbligatoria: i casi di esclusione

Con l’entrata in vigore di una legge risalente al 2013, si è stabilita l’obbligatorietà dell’Attestato di Prestazione Energetica in una serie di casi che comportano il trasferimento degli immobili a titolo oneroso; parliamo delle ipotesi di compravendita e dei contratti di locazione.

Oltre a queste due circostanze esiste un corposo elenco di ipotesi in cui l’APE è necessario. Vuol dire che il proprietario dell’immobile che non ne è in possesso – o non ha provveduto al suo aggiornamento – rischia di dover pagare pesanti multe.

Uno di questi è l’esecuzione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica (ad esempio in seguito al Superbonus o all’Ecobonus) che modificano le prestazioni energetiche preesistenti.

Ma ogni regola conosce le sue eccezioni, e l’obbligatoria dell’APE è una di queste. Esistono alcuni immobili ai quali non si applica l’obbligo dell’APE. Vediamo quali sono e cosa rischia chi non è in possesso dell’Attestato quando la legge lo richiede.

Certificazione energetica APE: quando non è obbligatoria

Ci sono delle tipologie di immobili per le quali l’Attestato di prestazione energetica non è richiesto. I proprietari di questi edifici sono quindi “alleggeriti” dall’obbligo e non rischiano alcuna sanzione amministrativa.

Sappiamo che l’APE è il documento redatto da un tecnico specializzato che permette di individuare e prevedere i consumi energetici dell’immobile e il suo impatto sull’ambiente.

Certificazione energetica APE: quando non è obbligatoria

L’analisi tecnica serve ad assegnare un “voto” espresso in lettere che va da A4, la classe energetica più efficiente, a G, la meno performante.

Devono avere l’APE gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati (se i lavori interessano almeno il 25% della superficie) il cui permesso di costruire o denuncia di inizio attività è posteriore all’8 ottobre 2005.

Tuttavia c’è una lunga lista di immobili a cui tale regola non si applica.
Ecco quando non è obbligatoria la Certificazione energetica (APE) :

  • edifici industriali e artigianali riscaldati per esigenze di processo produttivo o con reflui energetici
  • edifici agricoli rurali senza impianti di climatizzazione
  • fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq
  • box, cantine, autorimesse, parcheggi, depositi, impianti sportivi
  • edifici adibiti a luoghi di culto
  • ruderi

Tutti i casi in cui l’APE è obbligatorio

Visti i casi in cui la legge esclude l’obbligatorietà della certificazione energetica, vediamo invece quando non se ne può fare a meno.

Tutti i casi in cui l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio

Il d.lgs. del 19 agosto 2005 n. 192 stabilisce che:

Nel caso di vendite, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica.

Di conseguenza la dotazione dell’APE è obbligatoria in tutti i casi di compravendita e di contratti di locazione; questo documento deve essere allegato dal proprietario dell’immobile il quale deve anche sottoscrivere una clausola in cui dichiara di aver fornito la documentazione prevista dalla legge.

Tale regola vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso, ciò subordinati ad uno scambio di denaro.

Ecco l’elenco dei casi in cui l’APE è obbligatorio, pena l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie :

  • tutti i trasferimenti di immobili a titolo oneroso come compravendite e permute
  • trasferimenti a titolo gratuito come le donazioni
  • locazione di appartamenti o interi edifici
  • costruzione di nuovi edifici (il costruttore deve consegnare l’APE al Comune in cui si trova l’edificio)
  • ristrutturazioni che interessano almeno il 25% della superficie dell’intero edificio
  • edifici pubblici (come uffici e scuole) con superficie maggiore di 250 mq.
  • riqualificazione/ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile (installazione di nuovi infissi o del cappotto termico, sostituzione caldaia e così via) con impatto sulle prestazioni energetiche preesistenti

APE, quanto dura e sanzioni per chi non ne è in possesso

La certificazione energetica, nei casi in cui è obbligatoria, dura 10 anni. Dopo questo lasso di tempo deve essere fatta ex novo poiché non esiste una procedura di rinnovo.

Nel caso in cui il proprietario di un immobile non provveda alla Certificazione si possono verificare delle spiacevoli conseguenze. Si rischia una sanzione amministrativa che oscilla dai 3.000 ai 18.000 euro invece il contratto di affitto o di compravendita resta valido a tutti gli effetti.

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Certificazione energetica degli edifici

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