Nuovo decreto prestazioni energetiche e requisiti minimi: cosa cambia dal 2026 per edifici e progettazione

Il decreto del 28 ottobre 2025 modifica l’impianto nazionale delle prestazioni energetiche degli edifici, aggiornando metodi di calcolo, requisiti minimi e norme tecniche. Dal 3 giugno 2026 entrano in vigore nuove regole che coinvolgono progettisti, imprese, software house e pubbliche amministrazioni.

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Nuovo decreto prestazioni energetiche e requisiti minimi: cosa cambia dal 2026 per edifici e progettazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre il DECRETO 28 ottobre 2025Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” che aggiorna il DM 26 giugno 2015 e recepisce l’evoluzione tecnologica e normativa maturata negli ultimi anni, riallineando il quadro nazionale agli standard europei in materia di efficienza energetica, energia primaria, fonti rinnovabili e integrazione infrastrutturale.

Si tratta di un intervento che ridisegna sia l’architettura metodologica del calcolo prestazionale sia i requisiti che governano la progettazione, l’esercizio degli impianti e l’interazione dell’edificio con la mobilità elettrica.

Il provvedimento, che sarà operativo dal 3 giugno 2026, introduce definizioni aggiornate, criteri più aderenti alle norme UNI/EN/ISO e una profonda revisione degli allegati tecnici, confermando l’impianto dell’efficienza energetica come elemento strutturale delle politiche nazionali per il settore edilizio.

Un quadro normativo allineato all’Europa: nuove definizioni, criteri aggiornati e revisione degli allegati

La prima novità di rilievo riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione del DM 2015. L’integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diventa parte integrante della valutazione energetica, in coerenza con le più recenti direttive europee e con l’evoluzione dell’edificio come hub energetico multifunzione. A questo si somma l’aggiornamento delle definizioni operative, come l’introduzione del “parcheggio adiacente” o la riformulazione del “ponte termico” in conformità alla UNI EN ISO 10211, un elemento fondamentale per garantire uniformità metodologica nei calcoli.

Parallelamente, vengono ridefiniti i criteri e le metodologie di calcolo. Il decreto abbandona alcune delle precedenti norme di riferimento per adottare le nuove UNI/TS 11300-5 e 11300-6, insieme alla UNI EN 15193 dedicata all’illuminazione. Si tratta di un passaggio che consente di includere fabbisogni energetici prima non considerati nel modello nazionale, come quelli per ascensori o scale mobili, e di avere una definizione più precisa dell’energia primaria e della componente rinnovabile.

La sostituzione integrale degli allegati tecnici

Tra le novità è stato completamente riscritto l’Allegato 1, che diventa il cuore del nuovo sistema. Il documento aggiorna i requisiti dell’involucro e degli impianti, integra parametri relativi al benessere termo-igrometrico, introduce riferimenti più stringenti alla sicurezza antincendio e alla mitigazione sismica e chiarisce il ruolo delle infrastrutture di ricarica nella progettazione energetica. Anche l’Allegato 2 viene sostituito, aggiornando in modo organico le norme tecniche di riferimento per il calcolo delle prestazioni energetiche e garantendo un allineamento pieno agli standard europei EPB.

Aggiornamenti per impianti termici e funzioni regionali

Il decreto agisce anche sul fronte della gestione degli impianti. Le attività di esercizio e ispezione fanno ora riferimento diretto al DPR 74/2013, conferendo maggiore linearità al sistema dei controlli e favorendo un’applicazione più omogenea sul territorio.

Contestualmente, viene aggiornato il ruolo delle Regioni nella condivisione dei dati e nel coordinamento con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, superando riferimenti istituzionali non più attuali.

Applicazione delle nuove norme tecniche e periodo transitorio

Una novità riguarda la gestione del periodo di transizione. Gli aggiornamenti delle norme tecniche non avranno effetto immediato, ma diventeranno applicabili dopo centottanta giorni dalla loro pubblicazione. Questo intervallo permette a progettisti, software house e pubbliche amministrazioni di aggiornare strumenti, modelli di calcolo e procedure operative senza interruzioni nell’attività professionale. Le nuove regole entrano in vigore dal 3 giugno 2026.

Impatti operativi per la filiera dell’edilizia

L’entrata in vigore del decreto comporta cambiamenti per l’intera filiera. I progettisti dovranno adeguare le verifiche energetiche ai nuovi requisiti, mentre le imprese dovranno considerare nelle fasi di cantierizzazione specifici criteri relativi alla sicurezza, al benessere indoor e all’integrazione con la mobilità elettrica. Anche gli enti locali saranno chiamati a un aggiornamento dei propri strumenti di controllo, con particolare riferimento alle procedure autorizzative e di verifica della conformità energetica degli edifici.

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Tema Tecnico

Efficienza energetica, Normativa

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