Testo Unico FER, cosa cambia per le procedure in corso e le aree idonee

Testo Unico FER e regime transitorio: cosa ha stabilito il Consiglio di Stato sulle procedure autorizzative e sul calcolo delle distanze per le aree idonee.

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Testo Unico FER, cosa cambia per le procedure in corso e le aree idonee
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L’entrata in vigore del Testo Unico FER ha ridisegnato le procedure amministrative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il passaggio al nuovo sistema, però, non è stato immediato: la disciplina prevede norme transitorie e l’adeguamento di Regioni ed enti locali, creando alcuni dubbi sull’applicazione delle vecchie procedure.

Su questo punto è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza 1° settembre 2026, n. 6732, che ha esaminato una controversia relativa a un impianto fotovoltaico e ha chiarito due aspetti distinti: quale disciplina applicare durante il periodo transitorio e come determinare le distanze rilevanti per verificare l’idoneità di un’area alla realizzazione di un impianto FER.

Testo Unico FER: cosa prevede la nuova disciplina

Il riferimento è il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, entrato in vigore il 30 dicembre 2024. Il provvedimento disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento, oltre alle opere connesse e alle infrastrutture necessarie.

Testo Unico FER: cosa prevede la nuova disciplina

L’obiettivo è riordinare un quadro autorizzativo che nel tempo si era stratificato attraverso disposizioni diverse. Il Testo Unico FER individua tre regimi amministrativi principali, articolati in base alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento: attività libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU).

Il decreto è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178, il cosiddetto correttivo al Testo Unico FER, entrato in vigore l’11 dicembre 2025.

Regime transitorio del Testo Unico FER: quale normativa si applica

Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema ha posto una questione concreta, ovvero cosa accade alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024?
L’articolo 15 del Testo Unico stabilisce che la disciplina precedente continua ad applicarsi alle procedure in corso, individuate in base al completamento della verifica di completezza della documentazione alla data di entrata in vigore del decreto. La norma consente inoltre al proponente di optare per l’applicazione delle nuove disposizioni.

La sentenza n. 6732/2026 ha però richiamato anche un’altra disposizione del decreto. L’articolo 1 prevedeva infatti un periodo di adeguamento per Regioni ed enti locali: nelle more dell’adeguamento ai principi del nuovo sistema, continuava ad applicarsi la disciplina previgente.
È proprio l’interazione tra queste due disposizioni ad avere generato dubbi interpretativi. Secondo il Consiglio di Stato, il regime transitorio generale non può essere ignorato: durante il periodo concesso agli enti per adeguarsi al nuovo quadro normativo, la disciplina precedente continuava a trovare applicazione.

PAS presentata prima del Testo Unico: cosa ha chiarito il Consiglio di Stato

Il caso esaminato dai giudici riguardava una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presentata prima del 30 dicembre 2024.
Il punto controverso era capire se la procedura potesse essere considerata ancora ammissibile quando la verifica della completezza della documentazione fosse stata effettuata dopo l’entrata in vigore del Testo Unico.

PAS presentata prima del Testo Unico: cosa ha chiarito il Consiglio di Stato

La risposta del Consiglio di Stato è stata favorevole alla continuità della procedura. La PAS non perde la propria ammissibilità per il solo fatto che la verifica di completezza documentale sia intervenuta successivamente, se la procedura era stata presentata nel periodo nel quale trovava applicazione la disciplina previgente e ricadeva nel regime transitorio individuato dalla sentenza.
Il chiarimento è rilevante perché evita di far coincidere automaticamente la data di verifica della documentazione con quella di avvio della procedura. Nel passaggio tra vecchio e nuovo sistema, il quadro transitorio deve essere letto considerando le diverse disposizioni del Testo Unico.

Aree idonee FER: come si calcolano le distanze

La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda le aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.
In alcuni casi la normativa collega l’idoneità dell’area alla distanza da determinati insediamenti o infrastrutture. Da qui nasce la necessità di stabilire quale sia il punto dal quale effettuare concretamente il calcolo.

Aree idonee FER: come si calcolano le distanze

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, l’area interessata dal progetto si trovava in relazione a uno stabilimento composto da più elementi, tra cui una discarica e un impianto per il recupero energetico del biogas.
I giudici hanno chiarito che, ai fini della verifica della distanza prevista per individuare un’area idonea ex lege, non bisogna prendere come riferimento il singolo impianto produttivo considerato isolatamente. Occorre invece guardare allo stabilimento nella sua consistenza complessiva, comprendendo le diverse componenti che lo costituiscono.

Cosa cambia per gli impianti da fonti rinnovabili

La decisione non modifica in generale il sistema autorizzativo introdotto dal Testo Unico FER. Il suo interesse sta piuttosto nell’aver fornito un’interpretazione su due questioni che possono incidere concretamente sulla valutazione di un progetto. Da un lato, viene riconosciuta la funzione del regime transitorio nel passaggio dalla disciplina precedente a quella del D.Lgs. 190/2024. Dall’altro, viene precisato il criterio da utilizzare quando la verifica dell’idoneità di un’area dipende dalla distanza da uno stabilimento.
Per gli operatori, quindi, la verifica del quadro applicabile non può fermarsi alla data di presentazione dell’istanza o al solo riferimento al nuovo Testo Unico. Diventa necessario ricostruire la situazione procedurale e normativa del singolo progetto, considerando anche l’eventuale disciplina regionale applicabile.

Testo Unico FER e adeguamento delle Regioni

Il tema del regime transitorio si inserisce in un quadro nel quale l’attuazione territoriale del Testo Unico continua ad avere un ruolo importante. Il decreto assegna infatti a Regioni ed enti locali il compito di adeguarsi ai principi della nuova disciplina, mentre il sistema autorizzativo deve coordinarsi con le norme che regolano la localizzazione degli impianti e l’individuazione delle aree idonee.

Testo Unico FER e adeguamento delle Regioni

Nel frattempo, il quadro normativo non è rimasto fermo. Oltre al correttivo nazionale del 2025, nel 2026 diverse Regioni hanno adottato o aggiornato proprie disposizioni sulle aree idonee e sull’attuazione del Testo Unico. Per questo, la verifica della disciplina applicabile deve tenere conto anche del territorio nel quale l’impianto deve essere realizzato.
La sentenza del Consiglio di Stato si inserisce dunque in una fase ancora caratterizzata dal coordinamento tra normativa nazionale, disposizioni regionali e procedimenti già avviati.

FAQ: Testo Unico FER e regime transitorio

Che cos’è il Testo Unico FER?

Il Testo Unico FER è il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli interventi sugli impianti esistenti. Il decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2024 ed è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 178/2025.

Quale disciplina si applica alle procedure FER avviate prima del 30 dicembre 2024?

L’articolo 15 del D.Lgs. 190/2024 prevede la permanenza della disciplina previgente per le procedure in corso, individuate sulla base della verifica di completezza della documentazione effettuata alla data di entrata in vigore del decreto. La sentenza del Consiglio di Stato n. 6732/2026 ha inoltre chiarito la portata della disciplina transitoria generale prevista dall’articolo 1.

Una PAS presentata prima del Testo Unico può restare valida se la verifica documentale è successiva?

Sì, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6732/2026, la PAS presentata prima del 30 dicembre 2024 non perde la propria ammissibilità per il solo fatto che la verifica della completezza della documentazione sia stata effettuata successivamente, nel periodo interessato dal regime transitorio.

Come si calcola la distanza per verificare se un’area è idonea?

La sentenza n. 6732/2026 ha precisato che, nel caso esaminato, il riferimento deve essere allo stabilimento considerato nel suo complesso e non al singolo impianto produttivo. Il criterio deriva dalla necessità di considerare l’insieme delle componenti che costituiscono lo stabilimento.

Il Testo Unico FER si applica allo stesso modo in tutta Italia?

Il D.Lgs. 190/2024 stabilisce il quadro nazionale dei regimi amministrativi, ma l’applicazione concreta richiede di considerare anche le disposizioni regionali e locali e il loro stato di adeguamento. Per un progetto specifico è quindi necessario verificare la normativa vigente nel territorio interessato.

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