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A cura di: Adele di Carlo Lo stop retroattivo alla cessione del credito è ormai ufficiale. A partire dal 30 marzo 2024, chi non ha ancora iniziato i lavori edilizi e sostenuto le relative spese non può più usufruire dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Il divieto retroattivo è stato introdotto dal decreto n. 39 del 29 marzo 2024: chi non ha ancora aperto il cantiere o speso fondi per avviare i lavori edilizi non potrà più trasferire i vari bonus. La cessione del credito resta in vigore in alcuni casi eccezionali, ad esempio per gli interventi di efficientamento e messa in sicurezza su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La risposta dei professionisti del settore non si è fatta attendere. Per Assistal, l’Associazione di Confindustria che riunisce le aziende operanti nei servizi di efficientamento energetico e nella manutenzione e gestione di impianti tecnologici, il divieto mette a rischio i cantieri già avviati e gli obiettivi di efficientamento energetico voluti dal PNIEC. Se, da una parte, vi è la necessità di salvaguardare i conti pubblici, dall’altra non si può negare che la stretta del governo rappresenta l’ennesima modifica in corso d’opera della normativa vigente, creando confusione tra famiglie e imprese e bloccando gli interventi di riqualificazione avvitati. Stop retroattivo alla cessione del credito: cosa cambia con il decreto Superbonus Il decreto con cui si stabilisce il blocco definitivo alla cessione del credito, con carattere retroattivo, va a modificare la disciplina precedente agendo sull’articolo 121 del dl 34/2020. Il primo divieto generalizzato alla cessione del credito sui bonus edilizi risale al dl 11/2023. Il testo prevedeva alcune ipotesi eccezionali ma la cessione del credito era ancora possibile per gli interventi per i quali: era stata presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata entro la data del 29 marzo 2024 era già stata adottata la delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori in ambito condominiale in presenza della richiesta di istanza di acquisizione del titolo abilitativo se i lavori erano iniziati in presenza di accordi vincolanti tra le parti e acconti versati Il nuovo decreto Superbonus, invece, elimina ogni genere di cessione dei crediti e di sconto in fattura per tutte le tipologie che ancora le prevedevano, ad eccezione degli immobili colpiti da scosse di terremoto. Quindi l’opzione resta possibile per gli interventi eseguiti sugli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Ma, anche in questo caso, si applicano dei limiti: la cessione del credito richiede un preciso stanziamento di fondi. Il parere di imprese e professionisti Come già avvenuto per il decreto emanato nel febbraio 2023 purtroppo il Governo ha adottato un provvedimento senza alcun confronto con i comparti produttivi, aumentando l’incertezza di un quadro normativo mutato innumerevoli volte negli ultimi anni. Le parole di Roberto Rossi, Presidente di Assistal, parere condiviso da molti esponenti del settore edile. Alcuni soggetti e associazioni hanno preso parte alle audizioni parlamentari, esponendo al governo i rischi delle restrizioni retroattive introdotte dal nuovo decreto Superbonus (dl 39/2024). Il rischio maggiore è quello di non essere in grado di rispettare gli impegni contrattuali già presi. Ora – come sottolinea l’associazione nazionale costruttori edili (Ance) – coloro che potevano continuare a optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito avendo presentato il titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023, non potranno più usufruire dell’opzione. Stop cessione del credito, colpite le imprese esecutrici Costruttori e altri professionisti del settore edile ritengono che il decreto e lo stop alle cessioni avranno effetti negativi per le imprese esecutrici degli interventi. Ciò perché molte imprese, affidandosi agli appalti in affidamento e alle CILAS già presentate, hanno già avviato le operazioni propedeutiche ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Oltre alle imprese costruttrici, lo stop incide in modo negativo sui beneficiari delle detrazioni fiscali che, pur avendo avviato gli interventi entro il 30 marzo 2024 (come prevedevano le vecchie disposizioni), non avevano ancora sostenuto alcuna spesa in attesa di raggiungere la percentuale minima di avanzamento dei lavori richiesta. In sintesi, ecco chi può ancora usufruire della cessione del credito Tirando le somme di quanto detto, il dl 39/2024 esclude la possibilità di scegliere la cessione del credito ai contribuenti che non hanno iniziato i lavori agevolati con tutti i bonus edilizi, anche in presenza della CILAS, del titolo abilitativo o della delibera assembleare. Possono optare per cessione del credito o sconto in fattura soltanto coloro che sono muniti di apposita documentazione dei lavori già effettuati, con fattura emessa entro il 30 marzo 2024. Quindi, pur avendo avviato la CILAS, soltanto chi è in grado di provare il pagamento dei lavori può cedere il credito, in caso contrario dovrà obbligatoriamente scegliere la detrazione fiscale decennale. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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