Modalità cessione credito per gli interventi di riqualificazione energetica

Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che specifica le modalità di cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su singole unità immobiliari

Agenzia Entrate: Modalità cessione credito per gli interventi di riqualificazione energetica

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 18 aprile il provvedimento con le modalità di cessione del credito -introdotta dalla Legge di Bilancio del 2017, numero 205 – a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su singole unità immobiliari, ovvero di altri soggetti privati, tranne gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 (art. 14 del DL n. 63 del 2013). Ricordiamo che il credito per tutti i contribuenti che si trovano nella “no tax area” può essere ceduto anche agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

I soggetti che intendono avvalersi della cessione del credito devono obbligatoriamente comunicare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, una serie di dati:

  • la denominazione e il codice fiscale del cedente,
  • la tipologia di intervento effettuata,
  • l’importo complessivo della spesa sostenuta,
  • l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante),
  • l’anno di sostenimento della spesa,
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica,
  • la denominazione e il codice fiscale del cessionario,
  • la data di cessione del credito,
  • l’accettazione dello stesso da parte del cessionario,
  • l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

In alternativa la comunicazione può essere inviata tramite gli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando un apposito modulo.

La mancata comunicazione annulla la cessione del credito.

Nel proprio “Cassetto fiscale” il cessionario può vedere il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito dell’accettazione.

Il cessionario a sua volta potrà cedere in maniera totale o parziale il credito ricevuto, a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello il cui si è sostenuta la spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso.

Per le spese del 2018 la comunicazione relativa al credito ceduto andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019. L’eventuale cessione totale o parziale del cessionario del credito ricevuto potrà essere effettuata dal 5 agosto 2019.

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Le stesse istruzioni relative alla cessione del bonus per interventi su singole unità immobiliari si applicano anche alla cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni di edifici per le spese sostenute dal 2018 al 2021, e per gli interventi realizzati in condominio volti congiuntamente alla diminuzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, che si trovano nelle zone sismiche 1,2, 3.

Il credito d’imposta ceduto ai fornitori è  disponibile dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

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