Indice degli argomenti: Cessione del credito Superbonus 110%, la nuova circolare dell’Ade Responsabilità del fornitore e dei cessionari, nuove regole riguardo dolo e colpa Nuovi indici di diligenza Cosa fare in caso di ritardi o errori nelle comunicazioni Dopo la conversione dei decreti Aiuti e Aiuti bis, il Superbonus 110% è a un nuovo punto di svolta: l’Agenzia delle Entrate intende “sbloccare” la situazione dando nuove indicazioni circa la responsabilità in solido del cessionario e del fornitore. Con questa circolare si vuole dare nuovo impulso ai bonus edilizi, non soltanto al Superbonus 110%, dopo alcuni mesi di contrazione delle richieste per via delle regole più stringenti in materia di controlli. Nello specifico si “allentano” le maglie della responsabilità limitandola ai casi di dolo e colpa grave. Il documento determina poi i nuovi “indici di diligenza”, indicati nella circolare 23/E di giugno scorso, il cui mancato rispetto farebbe scattare i controlli fiscali. Cessione del credito Superbonus 110%, la nuova circolare dell’Ade La circolare in questione è la 33 E emessa il 6 ottobre 2022, recante il titolo: Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione. Il lungo documento emesso dall’Agenzia delle Entrate, sostituito in data 07 ottobre 2022 per errata corrige a pagina 32, contiene: nuove specifiche sulla responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario in presenza di concorso nella violazione; l’aggiornamento degli indici di diligenza; modifica la disposizioni delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di “cedibilità” ai correntisti; le istruzioni per correggere l’errata comunicazione dei dati per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La parte più rilevante è quella che si trova all’articolo 33-ter, la quale modifica la disciplina della responsabilità in solido del cessionario e del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, questo al fine di dare un nuovo slancio dopo il parziale “stop” al Superbonus 110% nei mesi precedenti, causato anche dalla paura di incorrere in conseguenze di tipo legale in caso di errori e omissioni. Le ipotesi di concorso di colpa vengono ridotte ai soli casi di dolo e colpa grave a condizione che siano rispettati i requisiti legali e che cessionario/fornitore abbiano acquisito: visto di conformità le asseverazioni le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio. Responsabilità del fornitore e dei cessionari, nuove regole riguardo dolo e colpa A distanza di un anno delle ultime modifiche in tema di responsabilità, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 33 E del 6 ottobre 2022 torna sull’argomento per favorire la ripartenza delle operazioni di acquisto delle banche. Secondo il decreto legge 34/2022, articolo 121 comma 6, il concorso in violazione del fornitore e del cessionario scatta soltanto in caso di dolo o colpa grave. Nell’ultima circolare del 6 ottobre sono elencate alcune ipotesi in cui scatta la responsabilità in solido, esemplificative e non esaustive: si parla di “dolo” del cessionario in caso di consapevolezza dell’inesistenza del credito e quando sia palese che il credito è fittizio e, nonostante ciò, sia stata autorizzata la compensazione; si parla di “colpa grave” laddove siano accertate omissioni e negligenze di grande entità: mancata acquisizione della documentazione richiesta dalla legge, asseverazioni relative ad altre unità immobiliari, palese contraddittorietà dei documenti consegnati dal richiedente. Nuovi indici di diligenza Sempre nell’ottica di incoraggiare cessionari e fornitori, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 33/E fornisce la definizione degli “indici di diligenza” che escludono i controlli del Fisco sui requisiti di accesso ai bonus. I principali campanelli d’allarme che possono far scattare i controlli sono i seguenti: la sproporzione tra ammontare dei crediti ceduti e il valore dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione; l’incoerenza reddituale del richiedente; la non corrispondenza tra valore del credito e profilo finanziario del contribuente. Cosa fare in caso di ritardi o errori nelle comunicazioni La circolare dell’AdE spiega come e quando è possibile rimediare agli errori nelle comunicazioni mediante la cosiddetta “remissione in bonis”: l’errore si potrà sanare fino al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi il 30 novembre 2022, pagando la sanzione minima di 250 euro. Per quanto riguarda le comunicazioni errate, la circolare prevede che: in caso di errori formali, ad esempio dati catastali sbagliati, basta una segnalazione formale tramite Pec; in caso di errori sostanziali, quindi inerenti elementi essenziali ad individuare il credito ceduto, serve una comunicazione sostitutiva da inviare entro 5 giorni successivi al primo invio. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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