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Indice degli argomenti: Ecobonus, superbonus e isolamento dell’involucro I criteri ambientali dei materiali isolanti Le lane minerali o Fibre Artificiali Vetrose (FAV) Isolanti e materia riciclata La certificazione ambientale di prodotto I Criteri Ambientali Minimi o CAM sono dei requisiti fondamentali che i materiali isolanti devono possedere perché l’intervento di efficientamento energetico dell’edificio, possa usufruire dell’incentivo fiscale sottoforma di Superbonus al 110%. Essi attribuiscono un valore di sostenibilità al prodotto e sono obbligatori nel campo degli appalti della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo dell’isolamento termico è quello di ridurre i consumi delle risorse energetiche necessarie al riscaldamento e raffrescamento degli edifici, riducendo l’inquinamento atmosferico dovuto all’emissione di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione delle fonti energetiche di origine fossile. Consapevoli che l’edilizia è responsabile del 40% delle emissioni totali di gas serra in atmosfera, l’efficienza energetica è la priorità europea nella lotta ai cambiamenti climatici. Pertanto, anche i materiali necessari al risparmio energetico debbono essere considerati per il loro impatto ambientale, consumo di energia e costi sociali, nel loro intero ciclo di vita. Ecobonus, superbonus e isolamento dell’involucro Facciamo un riepilogo dei requisiti essenziali che un intervento di efficientamento energetico deve avere per l’accesso agli incentivi fiscali del Superbonus al 110 per cento (Ecobonus e Sismabonus). Isolamento termico di superfici orizzontali e verticali opache per un’incidenza maggiore al 25% della superficie disperdente lorda totale Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i materiali isolanti utilizzati Attestato di Prestazione Energetica (APE), asseverato da tecnico abilitato Miglioramento energetico di almeno due classi o, se non possibile, raggiungimento della classe energetica più alta, certificato da APE pre e post lavori Prima e seconda casa Per poter accedere al super-ecobonus per l’efficientamento ai fini del risparmio energetico, è parametro fondamentale che l’intervento configuri il passaggio a due classi energetiche superiori. Per ottenere questa prestazione uno dei punti cardine è la coibentazione dell’involucro dell’edificio (solai, copertura e pareti verticali) e relativi infissi ad alta efficienza. La scelta dei materiali isolanti è perciò un passaggio fondamentale, l’innesco di un processo evolutivo irreversibile. Nella scelta dei materiali isolanti, tra i numerosi aspetti che possono essere considerati – dai parametri ambientali, ciclo di vita, emissioni nell’atmosfera, salubrità, riciclo, resistenza al fuoco, prezzo – ai fini dell’incentivo fiscale ne possiamo considerare in via prioritaria due: la conduttività termica (in funzione del miglioramento di classe) e il rispetto – obbligatorio – dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Ricordiamo che le proprietà termiche (e acustiche) del materiale sono in stretta relazione con la capacità di immagazzinare aria al suo interno, e quindi la sua leggerezza è in diretta proporzione con la sua proprietà di trasmissione del calore (conduttività termica). Ma, all’inverso, la massa e il peso sono caratteristiche importanti dal punto di vista dell’inerzia termica, un parametro prezioso per la resistenza della parete in regime estivo. I criteri ambientali dei materiali isolanti I CAM sono requisiti fondamentali per l’accesso al superbonus per l’efficientamento energetico degli edifici. Il Decreto Rilancio all’art.19, comma 1, afferma infatti che: “I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017”. Il DM 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) stabilisce i requisiti ambientali nel campo dell’edilizia pubblica. La normativa, per quanto concerne i materiali isolanti, va a regolamentare la produzione delle plastiche (poliuretani, polistirene, poliestere) e delle lane minerali (lana di vetro e di roccia). I CAM edilizia stabiliscono che gli isolanti termici (o acustici) non devono essere prodotti: utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; E, se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito. Le lane minerali o Fibre Artificiali Vetrose (FAV) Le lane minerali o Fibre Artificiali Vetrose (FAV), sottoforma di lana di vetro o di roccia, sono tra gli isolanti più utilizzati in campo edilizio. Vantano ottime prestazioni di isolamento termico e acustico, sono relativamente economici e leggeri, e non temono l’umidità. Possono però, a seconda del sistema di produzione, essere nocivi per la salute umana. Il DM 11 ottobre 2017, definisce i criteri ambientali nell’edilizia e stabilisce che gli “isolanti termici, se costituiti da lane minerali, devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.” Secondo la classificazione europea (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 o CLP), le lane di vetro e di roccia sono considerate sicure (non cancerogene) e non pericolose, se conformi ad almeno uno dei due parametri: Bio-solubità (“Nota Q”) Diametro medio ponderale, superiore a 6 micron (“Nota R”) In sintesi, la Nota Q stabilisce che la classificazione “cancerogeno” non si applica se è possibile dimostrare, con un test, che le fibre hanno bassa bio-persistenza (caratteristica comune alle fibre con elevata concentrazione di ossidi alcalini ed alcalino/terrosi). La Nota R, invece, stabilisce che la classificazione “cancerogeno” non si applica alle fibre con diametro medio ponderale superiore a 6 micron. E’ sufficiente il rispetto di una sola tra Nota Q e Nota R affinché le FAV non siano classificate come cancerogene. Il regolamento CLP non assegna alle lane minerali alcuna altra classificazione di pericolo; in particolare, le FAV non sono tossiche né sensibilizzanti per le vie respiratorio o la pelle. Per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti (a carico del produttore), il produttore deve procedere alla classificazione del rifiuto (ovvero attribuire un codice CER) sulla base della concentrazione delle eventuali sostanze pericolose in esso contenute. Le possibili classificazioni per le FAV sono le seguenti: 17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso); 17.06.04 (rifiuto speciale non pericoloso). Ancora una volta, sono le caratteristiche chimiche e fisiche delle FAV (contenuto di ossidi alcalini ed alcalino/terrosi e diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza delle fibre, DLG-2ES) a determinarne la classificazione. La lista delle sostanze pericolose presenti, in concentrazione non trascurabile, in un determinato prodotto da costruzione è contenuta nella scheda sicurezza (o scheda di corretto uso), redatta dal fabbricante del prodotto. Stante l’importanza della scheda di sicurezza, stupisce che la sua redazione non sia obbligatoria. Deve infatti essere obbligatoriamente redatta solo per alcuni prodotti e mai per gli isolanti realizzati in fabbrica. Ciononostante, moltissimi produttori di isolanti, proprio in virtù della sua importanza, su base volontaria rendono disponibile la scheda sicurezza per i propri prodotti. Le lane minerali prodotte e distribuite dai soci FIVRA (Associazione italiana dei produttori di lane minerali) – Saint-Gobain Isover, Knauf Insulation, Rockwool Italia, URSA Italia, Fibran – sono tutte conformi alla Nota Q; la conformità non è auto-dichiarata dal produttore, ma è certificata da EUCEB ((EUropean CErtification Board for mineral wool products), ente terzo e indipendente, che ne verifica la rispondenza ai requisiti di sicurezza nel tempo. Isolanti e materia riciclata Nel caso di materiali isolanti di origine plastica (poliuretani, polistirene, poliestere) o cellulosica o, se la coibentazione viene eseguita con le FAV (lana di roccia o di vetro), la normativa dei CAM impone una parte di provenienza da riciclo. “se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.” La normativa prevede una quantità minima di materia riciclata, distinta in base al materiale (lana di roccia e vetro, perlite espansa, poliestere, polistirene, poliuretano, gomma) ed alla tipologia del prodotto finito (pannello, a spruzzo, materassini). Un pannello in lana di vetro, ad esempio, deve contenere almeno il 60% di parte proveniente da riciclo. Per lo stesso pannello, ma in lana di roccia, la quantità minima si riduce fino al 15%. La certificazione ambientale di prodotto Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: • una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni nominate, è ammesso presentare un rapporto rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. Per Approfondire: • CONFERENZA STATO-REGIONI, Intesa recante Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute, 2016 • Decreto Criteri Ambientali Minimi, DM 11 ottobre 2017 • Decreto “Rilancio” (legge 19 maggio 2020, n. 34) • Enea, Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, 2019 • Ministero dell’Ambiente, I criteri ambientali minimi • Naturalia Bau, Guida alla bioedilizia, 2020 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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