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Indice degli argomenti Toggle Decreto FER2 rinnovabili: gli impianti coinvoltiLe tempistiche di erogazione degli incentiviCome ottenere gli incentiviDecreto FER2, i criteri di selezione Dopo l’approvazione della Commissione europea dello scorso giugno, ora il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il decreto FER 2, il testo che promuove la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, con diverse agevolazioni per abbattere i costi coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. In particolare, il decreto FER2 si rivolge ad impianti innovativi e a basso impatto ambientale alimentati da biogas, biomasse, solari termodinamici, geotermico, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne) e impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina. Il testo di legge è entrato in vigore lo scorso 13 agosto 2024 ed entro 30 giorni seguirà un provvedimento con le regole operative per disciplinare la materia. Grazie al decreto FER2, il Ministero promuove e incentiva la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non pienamente mature e con alti costi di gestione. Così il Ministro Gilberto Pichetto Fratin: Il via libera della Commissione è un passo in avanti importante verso i nostri obiettivi energetici, che arriva dopo un lungo e costruttivo confronto con le istituzioni europee. Questo provvedimento, molto atteso, consentirà di abilitare nuove tecnologie fondamentali per la decarbonizzazione In questo approfondimento le novità più importanti introdotte dal decreto FER2 in tema di rinnovabili, a quali impianti si applica e i criteri di selezione approvati. Decreto FER2 rinnovabili: gli impianti coinvolti Lo scopo del decreto FER2 è promuovere la produzione di energia nel Paese con incentivi di impianti con capacità di 4,6 gigawatt entro il 31 dicembre 2028. Nel testo sono elencate le tipologie di impianti che beneficiano degli incentivi: solari termodinamici con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici e sistemi di accumulo geotermoelettrici a emissioni nulle geotermoelettrici tradizionali che abbattono le emissioni di mercurio, idrogeno solforato e ammoniaca a biomassa che producono energia termica prioritariamente autoconsumata in sito, con potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici; a biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della biomassa, con potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici; fotovoltaici floating, sia in mare che nelle acque interne; eolici offshore floating, su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche; per la produzione di energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina Contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive Per ottenere gli incentivi, gli impianti in questione devono rispettare una serie di requisiti tra cui il possesso del titolo abilitativo, la connessione alla rete elettrica, i requisiti ambientali e alcuni criteri dimensionali e costruttivi stabiliti dal decreto. Le tempistiche di erogazione degli incentivi Il GSE, in seguito alla partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite nel periodo 2024-2028, erogherà gli incentivi previsti per il periodo necessario alla vita degli impianti secondo modalità differenti alternative tra loro: una tariffa omnicomprensiva tariffa premio recupero della differenza Per i progetti con potenza superiore a 10 MW è prevista una procedura ad hoc con valutazione accertata per ottimizzare le tempistiche di erogazione. Gli impianti che risultino in posizione utile nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro tempi massimi stabiliti, come da tabella: In caso di mancato rispetto dei tempi, si prevede una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi Come ottenere gli incentivi Per ottenere gli incentivi, i gestori degli impianti dovranno partecipare a procedure competitive bandite dal GSE e in cui verranno messi a disposizione determinati contingenti di potenza. Una volta entrati in esercizio gli impianti il GSE erogherà gli incentivi secondo due modalità: Per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b); Per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Decreto FER2, i criteri di selezione Il decreto FER2 appena entrato in vigore stabilisce i criteri per il via libera agli incentivi. Innanzitutto i richiedenti devono necessariamente inviare al GSE una offerta di riduzione percentuale di almeno il 2% sulla tariffa di riferimento. A seguito della domanda, l’ente dovrà verificare la completezza delle richieste e della documentazione trasmessa e stabilire l’elenco dei beneficiari. Al termine della procedura di verifica e controllo, il GSE formerà una graduatoria con gli impianti che rispettano tutti i requisiti. Se le richieste superano i contingenti disponibili sarà data la priorità agli impianti ubicati in aree designate o in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. La graduatoria è pubblica e sarà visibile sul sito del GSE per garantire la trasparenza del processo. Una volta entrati in esercizio gli impianti, i titolari dovranno informare il GSE entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. Scarica il Decreto Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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