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Indice degli argomenti Toggle Energy Performance Contract nella EPBDLe opportunità fornite dall’EPC e il ruolo cruciale delle ESCoEPC per i piccoli ComuniI limiti applicativi dell’Energy Performance ContractLa speranza del Conto Termico 3.0FAQ Energy Performance ContractCos’è l’Energy Performance Contract?Qual è il quadro normativo che inquadra EPC ed ESCo?Che vantaggi offre l’Energy Performance Contract? Energy Performance Contract è uno strumento utile per migliorare l’efficienza energetica e promuovere le rinnovabili, specie nei piccoli Comuni. A oggi, però, «EPC, pur essendo un’occasione preziosa, è ancora poco conosciuta». Lo afferma Giacomo Cantarella, presidente di AssoESCo, associazione di riferimento per le Energy Service Company italiane che potrebbero agevolare lo sviluppo di azioni per migliorare l’efficienza degli stabili e per sviluppare l’adozione delle fonti rinnovabili, fotovoltaico in particolare. Giacomo Cantarella, presidente di AssoESCo Intanto il tempo scorre e il recepimento della EPBD si avvicina. La stessa Direttiva Case Green cita spesso i “contratti di rendimento energetico” come strumenti utili per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Le ESCo, che degli EPC hanno fatto un uso pionieristico, a fronte della loro esperienza, potrebbero essere di aiuto alle amministrazioni pubbliche, specie quelle di piccola entità, per perseguire miglioramenti e obiettivi. Energy Performance Contract nella EPBD Nel dettato della Energy Performance Buildings Directive si riporta che i meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per ristrutturazioni energetiche degli edifici dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione ed essere attivamente promossi dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero promuovere gli investimenti degli enti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell’energia, per esempio con partenariati pubblico-privato o mediante Energy Performance Contract, riducendo il rischio percepito degli investimenti. «EPC è la tipologia contrattuale fondante il modello di business delle Energy Service company», rileva Cantarella, di recente riconfermato all’unanimità presidente di AssoESCo. Aggiunge e ricorda che, per essere certificati UNI CEI 11352, norma che definisce i requisiti delle ESCo, tra gli elementi principali caratterizzanti c’è proprio la verifica della capacità di offrire la garanzia al cliente, tramite un Contratto a Garanzia di Risultato (ovvero l’Energy Performance Contract). Le opportunità fornite dall’EPC e il ruolo cruciale delle ESCo L’elemento di opportunità generato dall’EPC è legato al fatto che le ESCo si fanno carico dell’investimento sottostante l’intervento che si ripaga con i risparmi generati. Estremizzando il concetto, le ESCo offrono – in pratica, a costo zero per l’ente pubblico o l’azienda – la diagnosi, il progetto, gli interventi di efficientamento e la gestione energetica post intervento. Stipulano con l’ente pubblico o l’azienda un particolare contratto che permette loro di retribuirsi con i risultati dell’intervento (risparmio energetico) e con gli incentivi nazionali legati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. Dopo un arco temporale contrattualmente definito il bene è si è ripagato con l’intervento di efficientamento effettuato. «Tuttavia, l’aspetto che spesso non viene evidenziato dell’Energy Performance Contract riguarda il rischio tecnico e tecnologico dell’intervento che l’ESCo si assume, progettando l’intervento, definendo così quale tecnologia scegliere, la modalità di gestione dell’impianto affinché esprima il massimo della sua efficienza». La ESCo si assume, quindi, il rischio finanziario e tecnico di non raggiungere i risparmi energetici previsti e garantisce che il cliente paghi solo in base ai risultati ottenuti. Questa assunzione di rischio riguarda non solo l’efficientamento, ma anche la produzione di energia da fonti rinnovabili. «In questo caso, il rischio che si assume si traduce in un impegno della ESCo a generare un certo volume di energia a un determinato prezzo. Spesso un EPC applicato alla generazione elettrica, non viene definito tale, ma assume la definizione di PPA on site o più semplicemente servizio energia o fornitura di energia elettrica in sito, ma il principio è identico: l’energy service company realizza l’impianto, lo gestisce, facendo sì che produca un determinato quantitativo di energia a un prezzo fissato. Una volta rientrata dall’investimento, l’impianto rimane nelle mani del proprietario che può godere della produzione a costo zero». Questo ritorno dell’investimento, prendendo a esempio un impianto fotovoltaico in sito, il RoI può variare tra i 5 e i 10 anni in funzione dei casi; considerando che la vita media di un impianto si aggira sui 25-30 anni, il contraente avrà svariati anni per beneficiare della produzione di energia elettrica. Ancor prima, si aggiunge il vantaggio per l’utente finale di un prezzo dell’energia fissato al momento del contratto con l’ESCo, che è più vantaggioso rispetto al prezzo corrente dell’energia elettrica. «Questo vantaggio avviene per due motivi: l’ESCo punterà ad avere un certo arco temporale entro il quale ripagare il proprio investimento alla luce di quanta energia l’impianto produce. Il prezzo con cui si scambia il kWh elettrico può essere completamente svincolato dal mercato e ciò rappresenta un valore perché tendenzialmente è più basso. Anche questa mancata applicazione degli oneri è un incentivo implicito che può essere suddiviso tra ESCo e cliente finale per accorciare la durata complessiva del contratto», spiega il presidente AssoESCo. EPC per i piccoli Comuni L’Energy Performance Contract, inizialmente utilizzato nel mondo industriale, ha una valenza decisamente interessante per la PA, specie per i piccoli Comuni. «Come AssoESCo riteniamo che l’ambito applicativo di principale interesse sarà proprio quello legato alla pubblica amministrazione – specifica ancora Cantarella –». Qui le potenzialità sono decisamente elevate: va considerato, infatti, che una pubblica amministrazione spesso ha molti stabili da riqualificare e una assai limitata possibilità di spesa euro da spendere, costituendo una condizione favorevole al finanziamento, ma anche perché con la formula tipica dell’EPC l’ente pubblico è tutelato da rischi, contando su un attore competente. «Va considerato, però, che le regole che disciplinano la sfera pubblica sono stringenti. Per questo, la forma contrattuale con cui tipicamente viene realizzato un energy performance contract nella pubblica amministrazione è il Partenariato Pubblico Privato». Un’altra forma contrattuale, oltre al PPP, utilizzabile dall’amministrazione pubblica il Contratto Servizio Energia “Plus”. Esso prevede che alla fornitura del vettore energetico (contratto servizio energia) si affianchi l’obbligo di ridurre l’indice di energia primaria di almeno il 10% rispetto al corrispondente indice riportato sull’APE (Attestato di prestazione energetica), attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro edilizio. Questo tipo di contratto può inoltre prevedere che i risparmi energetici ottenuti siano destinati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. I limiti applicativi dell’Energy Performance Contract Definite caratteristiche e vantaggi dell’Energy Performance Contract, a fronte dei benefici offerti, ci si aspetterebbe un suo largo utilizzo. Purtroppo non è così, specie nei piccoli Comuni. «Spesso questi enti pubblici non hanno le competenze e le capacità interne per attuare un EPC in forma di partenariato pubblico-privato oppure un servizio energia neanche attraverso Consip. Stante questa situazione, è impensabile che un Comune di piccole dimensioni si avventuri in una programmazione di un progetto articolato come un PPP o un Contratto Servizio Energia». Lo stesso Cantarella segnala che AssoESCo da tempo sta facendo presente al mondo istituzionale questo problema. Ci sono poi due elementi critici alla base della difficoltà di optare per un Energy Performance Contract, specie a livello di piccole e medie imprese. «Il primo è che è più complicato, rispetto a un contratto di acquisto tradizionale, la cui formula è di rapida comprensione. Il secondo riguarda la profondità contrattuale: ci sono Pmi in Italia che non fanno investimenti a medio e lungo termine, perché non sanno se saranno ancora sul mercato. Un assetto contrattuale che per sua natura ha bisogno di 8-10 anni per ripagarsi non trova il punto di equilibrio». C’è poi un oggettivo limite rappresentato dall’esiguo numero di ESCo: In Italia operano circa 900 Energy Service Company certificate nel settore dei servizi energetici, di cui circa 466 specializzate in efficienza e servizi energetici (Fonte: AGICI). Non hanno una forza lavoro così ampia da poter approfondire nel campo delle Pmi. La speranza del Conto Termico 3.0 C’è un elemento che potrebbe cambiare le cose in meglio: il Conto Termico 3.0. Proprio il futuro meccanismo incentivante, che dovrebbe andare a regime nella prima metà del 2026, considera la ridotta disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio che caratterizza le amministrazioni comunali di piccole dimensioni nonché le limitate competenze necessarie alla gestione di processi amministrativi e burocratici complessi, fondamentali per progettare ed eseguire interventi di efficientamento energetico degli edifici. Proprio per facilitare l’accesso agli incentivi pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al conto termico da parte di Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti è prevista l’erogazione dell’incentivo fino al 100% delle spese ammissibili di tali interventi. «Per le ESCo si tratta di un elemento importante perché consente alla pubblica amministrazione di fare un bando, sapendo che un operatore privato può intervenire, realizzando gli interventi perché richiederà il conto termico 3.0 che copre sostanzialmente l’investimento. Quindi per noi è un incentivo che potrebbe funzionare molto bene proprio per i piccoli Comuni», sottolinea Cantarella. Tuttavia, anche nel caso di questo meccanismo incentivante ci sono timori: «il rischio è che 900 milioni, di cui 400 milioni per la PA, finiscano molto rapidamente. Per questo stiamo chiedendo in sede istituzionale che si cominci a ragionare già oggi di rifinanziare il conto termico». Tra le azioni portate avanti da AssoESCo c’è la volontà di continuare a dialogare col GSE perché il Conto Termico possa essere sempre perfettamente compatibile con l’Energy Performance Contract e con il modello di business della ESCo, cogliendo i vantaggi della misura. FAQ Energy Performance Contract Cos’è l’Energy Performance Contract? L’EPC si riferisce a un tipo di contratto che stabilisce un accordo tra un cliente (un’azienda o un ente pubblico) e un fornitore di servizi energetici. Il suo obiettivo è migliorare l’efficienza energetica di un edificio o di un impianto e ridurre i costi energetici. In un contratto di questo genere, il fornitore di servizi energetici (la ESCo) assume la responsabilità di identificare, implementare e garantire il raggiungimento di risparmi energetici predeterminati all’interno dell’edificio o dell’impianto considerato. Questo avviene attraverso l’implementazione di misure di efficienza energetica, l’installazione di tecnologie più efficienti o altre azioni finalizzate al risparmio energetico. Qual è il quadro normativo che inquadra EPC ed ESCo? Il quadro normativo italiano riconosce e regola gli strumenti di efficienza energetica, come certifica la norma UNI CEI 11352 per le ESCo e il D.lgs. 102/2014 per il contratto EPC. Quest’ultimo è uno strumento per la riqualificazione energetica che richiede la misurazione e verifica continua delle prestazioni, nonché una correlazione diretta tra i canoni pagati e i risparmi ottenuti. Tra gli elementi principali che caratterizzano le Energy Service Company, come individuate dalla Norma UNI CEI 1135 c’è l’opportunità di offrire la garanzia al cliente, tramite un Contratto a Garanzia di Risultato (Energy Performance Contract), del miglioramento dell’efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, assumendosi i rischi tecnici e finanziari stabiliti contrattualmente connessi con l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati. Che vantaggi offre l’Energy Performance Contract? Il principale vantaggio offerto dall’EPC è che a investire è la ESCo, mentre non ci sono oneri finanziari per il cliente. Inoltre, non presenta rischi tecnici e finanziari per il cliente. Il corrispettivo riconosciuto alla Energy Service Company dipende dai risparmi ottenuti, perciò più risparmia il cliente, più guadagna la ESCo. Infine, il cliente può affidarsi alla competenza e all’esperienza di una società specializzata nel settore dell’efficienza energetica. 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