Conto Termico 3.0: come funziona, chi accede, percentuali e scadenze

Il nuovo Conto Termico 3.0, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, amplia la platea dei beneficiari e semplifica l’accesso agli incentivi. Ecco tutte le novità per pubbliche amministrazioni, privati e imprese: dagli interventi ammessi ai limiti di spesa, dalle modalità di erogazione alle regole per diagnosi energetiche e controlli.

A cura di:

Più efficienza energetica grazie al Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi per casa e imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (DM 7 agosto 2025) ha reso operativo il Conto Termico 3.0, il nuovo meccanismo nazionale di incentivazione per interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici esistenti di piccola taglia.
L’entrata in vigore è fissata al 25 dicembre 2025, con un aggiornamento delle Regole applicative del GSE atteso entro 60 giorni.

Il nuovo schema rende il meccanismo più inclusivo e flessibile, ampliando la platea dei beneficiari e aggiornando i massimali di spesa.

Tra le principali novità figurano l’accesso esteso a enti del Terzo Settore, cooperative sociali e di abitanti, società in house delle PA e concessionari di servizi pubblici, la possibilità di ottenere gli incentivi anche attraverso comunità energetiche rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo, l’inclusione degli edifici non residenziali privati del settore terziario, la revisione dei massimali di spesa per adeguarli ai prezzi di mercato e l’apertura a nuove tipologie come gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e le colonnine per veicoli elettrici, se abbinate alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.

Cos’è e come funziona il Conto Termico 3.0 (DM 7 agosto 2025) 

Il Conto Termico 3.0, introdotto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, è il nuovo meccanismo nazionale di incentivazione per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili termiche negli edifici esistenti.
Gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), prevede contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione energetica e sostituzione di impianti termici obsoleti.

Rispetto al precedente Conto Termico 2.0, introduce procedure semplificate, maggiore flessibilità e una platea di beneficiari più ampia, che comprende pubbliche amministrazioni, privati, imprese, enti del Terzo Settore e comunità energetiche rinnovabili.
Le domande di incentivo devono essere presentate tramite il Portaltermico del GSE, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (accesso diretto) oppure con prenotazione per le PA.

L’entrata in vigore del decreto è fissata al 25 dicembre 2025, con le nuove Regole applicative del GSE attese entro i successivi 60 giorni.

Chi può richiedere il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 amplia in modo significativo la platea dei soggetti ammessi a ricevere gli incentivi, rendendo il meccanismo più inclusivo rispetto al precedente schema 2.0.

Possono accedere ai contributi:

  • le pubbliche amministrazioni (PA), incluse scuole, ospedali, università, enti locali e società in house;
  • i privati cittadini proprietari o usufruttuari di edifici esistenti;
  • le imprese di ogni dimensione che realizzano interventi su immobili a uso produttivo o terziario;
  • gli enti del Terzo Settore e le cooperative sociali o di abitanti;
  • le comunità energetiche rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo, per specifiche tipologie di intervento.

La domanda di incentivo deve essere presentata al GSE attraverso il Portaltermico, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (accesso diretto) oppure tramite prenotazione dell’incentivo per gli enti pubblici.
Questa apertura consente di promuovere la riqualificazione energetica diffusa su tutto il patrimonio edilizio nazionale, favorendo anche la partecipazione collettiva e locale alla transizione energetica.

Quali interventi si possono incentivare con il Conto Termico 3.0

Il nuovo Conto Termico 3.0 si applica a una vasta gamma di interventi, che possono essere ricondotti a due grandi categorie: quelli finalizzati all’efficienza energetica e quelli destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Nel primo ambito rientrano, ad esempio, le opere di isolamento termico delle superfici opache, eventualmente integrate con sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC), la sostituzione di infissi e chiusure trasparenti, l’installazione di schermature e sistemi di ombreggiamento solare.
Sono incentivate anche la trasformazione degli edifici esistenti in NZEB, la modernizzazione degli impianti di illuminazione con soluzioni ad alta efficienza, l’adozione di sistemi di building automation e di contabilizzazione del calore, così come l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in combinazione con pompe di calore e la realizzazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, se abbinati a pompe di calore elettriche.

Guida al Conto termico 3.0, come funziona e cosa cambia rispetto al passato

La seconda grande area di intervento riguarda invece la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In questo caso il decreto incentiva la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con pompe di calore elettriche o a gas, l’installazione di sistemi ibridi o bivalenti e l’adozione di generatori a biomassa ad alta efficienza, certificati almeno in classe ambientale 4 stelle. Sono compresi anche gli impianti solari termici, che possono essere utilizzati non solo per la produzione di acqua calda sanitaria ma anche per applicazioni come il solar cooling o i processi industriali, oltre agli scaldacqua a pompa di calore, agli allacciamenti a reti di teleriscaldamento efficienti e alla microcogenerazione da fonti rinnovabili.

In tutti i casi, gli interventi devono riguardare edifici già dotati di un impianto di climatizzazione invernale funzionante e possono prevedere sia l’installazione di apparecchiature nuove sia l’impiego di componenti ricondizionati, purché certificati.

Quanto valgono gli incentivi e quali sono le percentuali di contributo

Le percentuali del contributo del Conto Termico 3.0 variano in base alla tipologia di beneficiario, alla natura dell’intervento e alla dimensione economica dello stesso, con differenze significative tra pubbliche amministrazioni, privati e imprese.

Il decreto prevede infatti meccanismi di incentivazione modulati per favorire sia i piccoli interventi diffusi sia le operazioni di maggiore portata, garantendo un sostegno proporzionato alle esigenze di ciascun soggetto.

  • Privati e PA: fino al 65% delle spese ammissibili.
  • Comuni ≤15.000 abitanti e specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA): fino al 100% delle spese.
  • Imprese: incentivi più contenuti, fino al 25% per efficienza energetica e 45% per rinnovabili, con maggiorazioni per PMI, zone assistite e interventi che riducono del 40% i consumi di energia primaria.
  • Piccoli interventi: per importi fino a 15.000 € l’incentivo può essere erogato in un’unica soluzione; oltre tale soglia, i contributi sono distribuiti in rate costanti (2–5 anni).

In questo modo, il Conto Termico 3.0 garantisce un sostegno economico flessibile e proporzionato, favorendo la diffusione di tecnologie ad alta efficienza in linea con gli obiettivi del PNIEC 2030.

Requisiti tecnici e documentazione per accedere al Conto Termico 3.0

Per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 è necessario che gli interventi riguardino edifici esistenti, dotati di un impianto di climatizzazione invernale funzionante al momento della richiesta.

Tutte le tecnologie installate – pompe di calore, generatori a biomassa, impianti solari termici, sistemi ibridi o di building automation – devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica e ambientale stabiliti dal D.M. 7 agosto 2025 e riportati nelle schede tecniche GSE.

Conto termico 3.0: Diagnosi energetiche, modalità di accesso e controlli

Per le opere più complesse (ad esempio isolamento termico, riqualificazione NZEB, impianti ≥200 kW o solare termico >100 m²) è obbligatoria una diagnosi energetica pre-intervento e un Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento.
Tutti i lavori devono essere asseverati da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità ai requisiti di legge.

La domanda di incentivo si presenta online tramite il Portaltermico del GSE, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (accesso diretto) oppure tramite prenotazione dell’incentivo per le pubbliche amministrazioni.
Devono essere allegati la documentazione tecnica, le fotografie dell’intervento, i computi metrici, le fatture e le dichiarazioni di conformità dell’impianto.

Il GSE effettua controlli documentali e sopralluoghi su almeno l’1% delle richieste, con obbligo per i beneficiari di mantenere i requisiti per tutta la durata e per i 5 anni successivi all’ultima rata.

Limiti di spesa, cumulabilità e risorse disponibili

Il Conto Termico 3.0 dispone di un plafond complessivo di 900 milioni di euro l’anno, così ripartiti: 400 milioni destinati alle pubbliche amministrazioni e 500 milioni ai soggetti privati, con una quota dedicata di 20 milioni di euro annui per finanziare le diagnosi energetiche e gli attestati di prestazione energetica richiesti alle PA.

A queste risorse si aggiunge un tetto specifico di 150 milioni di euro l’anno riservato alle imprese, con un limite massimo di 30 milioni di euro per singolo progetto.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) può rimodulare annualmente le risorse tra i diversi comparti, in base all’andamento delle richieste e alla disponibilità dei fondi. In caso di esaurimento del budget, il GSE sospende temporaneamente l’accettazione delle domande fino al ripristino dei fondi.

Per quanto riguarda la cumulabilità, gli incentivi del Conto Termico non possono essere sommati ad altri contributi o detrazioni fiscali statali per le stesse spese.
È tuttavia consentito il cumulo con fondi di garanzia, fondi di rotazione o contributi in conto interesse.
Le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo Settore possono inoltre cumulare il contributo del Conto Termico con altre misure pubbliche fino a raggiungere il 100% delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dal decreto.

Le novità del Conto Termico 3.0 rispetto al 2.0

Il Conto Termico 3.0, introdotto dal D.M. 7 agosto 2025, rappresenta l’evoluzione del precedente Conto Termico 2.0 e introduce importanti aggiornamenti per rendere il meccanismo più inclusivo, flessibile e allineato agli obiettivi del PNIEC 2030.

Tra le principali novità figurano:

  • Ampliamento dei beneficiari, con l’inclusione di imprese, enti del Terzo Settore, cooperative sociali e comunità energetiche rinnovabili (CER), oltre alle pubbliche amministrazioni e ai privati cittadini.
  • Aumento dei massimali di spesa e aggiornamento dei valori unitari, per adeguarli ai costi di mercato delle tecnologie e dei materiali.
  • Semplificazione delle procedure GSE, con tempi di presentazione della domanda estesi a 90 giorni dalla fine lavori e gestione interamente digitale tramite il Portaltermico.
  • Introduzione di nuove tipologie di intervento, come impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, incentivabili solo se abbinati alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione con pompe di calore elettriche.
  • Potenziamento delle risorse: 900 milioni di euro l’anno complessivi, più 20 milioni annui per diagnosi e APE e 150 milioni dedicati alle imprese.
  • Maggiore attenzione ai piccoli Comuni e alle strutture sociali pubbliche, con incentivi fino al 100% delle spese ammissibili per scuole, ospedali e RSA nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Grazie a queste innovazioni, il Conto Termico 3.0 si conferma come uno strumento chiave per la decarbonizzazione del parco edilizio nazionale, favorendo la diffusione di tecnologie ad alta efficienza e la transizione verso edifici sempre più elettrificati e sostenibili.

I primi commenti: piena soddisfazione da parte di Assoclima

Assoclima, l’associazione dei costruttori di sistemi di climatizzazione federata Anima Confindustria, esprime un giudizio molto positivo sul Conto Termico 3.0 che valorizza le pompe di calore in tutte le configurazioni, comprese bivalenti e add-on, amplia le possibilità di elettrificazione e incentiva l’efficienza energetica in più settori, tenendo conto dell’eterogeneità del parco edilizio italiano.

Maurizio Marchesini, Presidente di Assoclima ha sottolineato “Queste tecnologie beneficeranno di un importante incentivo non solo quando installate come unica soluzione in sostituzione del generatore esistente, ma anche se installate come generatore principale in abbinamento a una caldaia a condensazione o a biomassa, o integrate a una caldaia a condensazione preesistente, non più vecchia di 5 anni“. Marchesini ha poi evidenziato che le pompe di calore rappresentano una tecnologia chiave anche per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e dei pannelli fotovoltaici, favorendo così una maggiore integrazione delle energie rinnovabili nei consumi quotidiani.

L’auspicio dell’associazione è che le Regole applicative vengano aggiornate al più presto coinvolgendo anche gli operatori
per arrivare in tempo utile ad avere un meccanismo chiaro, stabile e pienamente operativo”.

FAQ Conto Termico 3.0

Che cos’è il Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 è il nuovo meccanismo nazionale di incentivazione, istituito con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (DM 7 agosto 2025) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, che sostiene gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici esistenti.
Si tratta di un contributo a fondo perduto gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), destinato a pubbliche amministrazioni, imprese, privati ed enti del Terzo Settore, per promuovere la decarbonizzazione e la riduzione dei consumi energetici negli usi termici.

Rispetto al precedente Conto Termico 2.0, la nuova versione:

  • amplia la platea dei beneficiari, includendo cooperative sociali, comunità energetiche e soggetti del terzo settore;
  • aggiorna i massimali di spesa e introduce nuove tipologie di intervento, come l’abbinamento di pompe di calore con impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  • semplifica le procedure di accesso al contributo tramite il Portaltermico GSE, con tempi estesi a 90 giorni dalla conclusione dei lavori per la presentazione della domanda;
  • eleva il plafond annuale a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni per le PA e 500 milioni per soggetti privati, oltre a 20 milioni dedicati alle diagnosi energetiche.

Quali interventi si possono incentivare con il Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici esistenti.
Sono ammessi l’isolamento termico, la sostituzione di infissi, l’installazione di sistemi di building automation, pompe di calore, impianti solari termici e generatori a biomassa ad alta efficienza.
Il decreto include anche impianti fotovoltaici con accumulo e colonnine per veicoli elettrici, purché abbinati alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione con pompe di calore elettriche.
Le agevolazioni coprono quindi sia gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici, sia quelli che favoriscono l’uso di energie rinnovabili e la decarbonizzazione del parco edilizio.

Qual è il massimale del conto termico?

Non c’è un tetto unico: l’incentivo è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, con limiti unitari per potenza e superficie stabiliti dal decreto.

Qual è il trattamento fiscale?

Non si tratta di una detrazione fiscale ma di un contributo a fondo perduto erogato dal GSE. L’importo ricevuto non è soggetto a tassazione.

Quante volte si può usufruire del Conto termico?

È possibile richiedere l’incentivo più volte per interventi diversi, ma sullo stesso edificio occorre attendere almeno un anno dalla stipula del contratto GSE precedente.

Che tipo di bonifico va fatto per il Conto Termico?

È necessario un bonifico bancario o postale ordinario, con causale che riporti: riferimento al DM 7 agosto 2025, dati fiscali di richiedente ed esecutore, numero e data fattura.

Il Conto Termico 3.0 finanzia fino al 100% delle spese ammissibili?

Sì, ma solo in casi specifici. Il Conto Termico 3.0 copre in media fino al 65% delle spese ammissibili per privati, imprese e amministrazioni pubbliche. Tuttavia, il contributo può arrivare fino al 100% per gli interventi realizzati da pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore su edifici pubblici situati in comuni con meno di 15.000 abitanti, oppure in strutture di particolare rilevanza sociale come scuole, ospedali e residenze sanitarie assistenziali (RSA). In tutti gli altri casi restano validi i limiti standard fissati dal decreto, con percentuali differenziate in base al tipo di intervento e al soggetto beneficiario.

Come funziona il Conto termico 3.0 2025?

Il GSE rimborsa parte delle spese per interventi di efficienza e rinnovabili. Gli incentivi coprono fino al 65% (100% per alcuni edifici pubblici) e vengono erogati in unica soluzione sotto i 15.000 € o in rate annuali costanti per importi maggiori.

Come viene pagato il Conto termico?

Il contributo viene accreditato tramite bonifico sul conto del beneficiario, dopo l’accettazione della domanda da parte del GSE.

Quali sono le novità rispetto al Conto Termico 2.0?

Il Conto Termico 3.0, introdotto dal D.M. 7 agosto 2025, aggiorna e amplia il precedente meccanismo del 2.0.
Le principali novità riguardano l’estensione dei beneficiari a imprese, enti del Terzo Settore, cooperative e comunità energetiche rinnovabili, l’aumento dei massimali di spesa in linea con i prezzi di mercato e la semplificazione delle procedure GSE con tempi di domanda portati a 90 giorni.
Tra le innovazioni tecniche spicca l’inserimento degli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica, se abbinati a pompe di calore elettriche.
Il nuovo schema incentiva quindi una maggiore integrazione tra efficienza energetica e fonti rinnovabili, rafforzando la transizione verso edifici a basse emissioni.

Chi può richiedere il Conto Termico 3.0?

Possono accedere al Conto Termico 3.0 una platea più ampia di soggetti rispetto al precedente schema.
Sono ammessi le pubbliche amministrazioni, comprese scuole, ospedali e società in house; i privati cittadini; le imprese; gli enti del Terzo Settore e le cooperative sociali o di abitanti.
Il decreto include inoltre le comunità energetiche rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo per specifiche tipologie di intervento.
La domanda si presenta al GSE tramite il Portaltermico, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (accesso diretto) oppure con prenotazione per le PA.
Questa apertura rende il Conto Termico 3.0 uno strumento più inclusivo e strategico per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio italiano.

Quali sono i requisiti per accedere agli incentivi?

Per ottenere gli incentivi del Conto Termico 3.0, gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti e dotati di un impianto di climatizzazione funzionante.
Le tecnologie installate – pompe di calore, generatori a biomassa, solare termico, sistemi di building automation – devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica e ambientale fissati dal decreto e riportati nelle schede tecniche GSE.
In alcuni casi (ad esempio isolamento, NZEB o impianti di grande potenza) è obbligatoria una diagnosi energetica pre-intervento e un APE post-intervento.
La richiesta di incentivo va presentata al GSE entro 90 giorni dal termine dei lavori, allegando la documentazione tecnica e le asseverazioni di conformità del progettista o tecnico abilitato.

Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi?

Il Conto Termico non è generalmente cumulabile con altri incentivi statali, regionali o europei per le medesime spese. La regola fondamentale è il “divieto di doppio finanziamento”: per uno specifico intervento e per le stesse voci di costo, si deve scegliere se utilizzare il Conto Termico oppure un’altra agevolazione (come l’Ecobonus o il Bonus Ristrutturazione).

È prevista la possibilità di cumulare il Conto Termico con alcuni fondi di garanzia o con incentivi regionali/locali, a condizione che tali agevolazioni non configurino un “aiuto di Stato” per le medesime spese e che la somma totale degli incentivi non superi il 100% della spesa ammissibile.
In fase di richiesta, il GSE effettua controlli specifici per assicurarsi che non vi sia una sovrapposizione di agevolazioni per le stesse fatture o costi. Il beneficiario deve quindi optare per il meccanismo di incentivazione più adatto alle proprie esigenze.


Vedi anche:


27/08/2025

Più efficienza energetica grazie al Conto termico 3.0: guida ai nuovi incentivi per casa e imprese

Approvato dal MASE e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Conto Termico 3.0 amplia la platea dei beneficiari e introduce nuovi interventi incentivabili.
Gli operatori del settore accolgono con ottimismo le novità introdotte: cosa cambia rispetto al passato.

A cura di: Adele di Carlo

Più efficienza energetica grazie al Conto termico 3.0: guida ai nuovi incentivi per casa e imprese

Dopo un lungo periodo di attesa, arrivano gli incentivi Conto termico 3.0. Gestito dal GSE, il Conto termico consiste nell’erogazione di contributi a fondo perduto sul conto corrente dei beneficiari, e si estende alle abitazioni private e alle imprese.

La versione “3.0” è stata approvata dalla Conferenza Unificata e dal MASE per promuovere l’efficientamento energetico e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili in impianti di piccole dimensioni.

Tali incentivi valgono per impianti con potenza termica inferiore a 2 MW mentre, per quanto riguarda il solare termico, a superfici fino a 2.500 metri quadrati. Gli interventi di grandi dimensioni saranno regolamentati da un decreto separato.
A differenza delle detrazioni fiscali – ad esempio quelle previste dal Bonus Ristrutturazioni e dal bonus Mobili ed elettrodomestici – il GSE rimborsa le spese sostenute in un’unica soluzione o tramite poche rate annuali, a seconda di quanto speso per realizzare l’intervento.

Guida al Conto termico 3.0, come funziona e cosa cambia rispetto al passato

Con il nuovo Conto termico ci saranno più opportunità di accesso agli incentivi. Questo grazie a diversi interventi tra cui l’equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche, la revisione dei massimali di spesa – necessaria per adeguare le tariffe ai prezzi di mercato – e l’estensione degli interventi di efficienza energetica agli edifici non residenziali privati.

Queste caratteristiche rendono il Conto termico 3.0 uno strumento più inclusivo e flessibile: la platea di soggetti che possono beneficiare degli incentivi fino al 65% e fino al 100% è stata ampliata rispetto al passato.
Inoltre sia i privati che le PA potranno ottenere gli incentivi tramite comunità energetiche e altre forme di autoconsumo collettivo.

Per quanto riguarda il metodo di pagamento, bisogna eseguire un bonifico bancario o postale di tipo ordinario; la causale deve includere il riferimento al Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016, numero e data della fattura, i dati fiscali del richiedente e dell’impresa esecutrice. Senza queste informazioni si perde il diritto all’incentivo.

Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Oltre all’efficienza energetica, il Conto termico 3.0 incentiva gli interventi volti alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili come la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con pompe di calore elettriche o a gas, sistemi ibridi, impianti a biomassa e solare termico.

Più efficienza energetica grazie al Conto termico 3.0: guida ai nuovi incentivi per casa e imprese

Questo approccio, particolarmente apprezzato da Filippo Luna, CEO di Aira Italia, è “uno strumento fondamentale per rimuovere le barriere economiche e rendere la transizione energetica una realtà per le famiglie italiane”.

Dello stesso parere Airzone, azienda leader nei sistemi di controllo della climatizzazione, secondo la quale “Il Conto Termico 3.0 rappresenta un’opportunità concreta per ammodernare il patrimonio edilizio italiano, rendendolo più sostenibile ed efficiente. Le caratteristiche principali del decreto pongono le basi per una crescita significativa nel settore dell’efficienza energetica, con ricadute positive sia per i privati che per le aziende”; le parole di Desireé Quintero, Direttrice Business Development di Airzone Italia.

Le amministrazioni pubbliche, i soggetti privati, gli enti del terzo settore e le comunità energetiche possono fare richiesta per interventi di piccola entità, con potenza termica inferiore a 2 MW o superfici solari termiche fino a 2.500 metri quadrati.
Gli interventi più complessi, invece, saranno regolamentati da decreti ministeriali separati.


9/01/2025

Conto Termico 3.0, novità e incentivi in vigore a partire dal 2025

Gli incentivi del Conto Termico si ampliano: ecco le novità da gennaio 2025: chi sono i beneficiari e come ottenere l’aiuto economico. 

Conto Termico 3.0, novità e incentivi in vigore a partire dal 2025

Il Conto Termico, gestito dal GSE, è un contributo economico pensato specificatamente per l’efficientamento energetico degli edifici, anche attraverso l’installazione di nuove tecnologie performanti. L’efficienza energetica è una priorità per il mondo delle costruzioni, impegnato in un costante miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, siano essi nuovi o esistenti.

L’efficientamento, infatti, è un percorso obbligatorio per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione condivisi dall’Europa. Ciò rende indispensabile agire sul patrimonio edilizio più critico, caratterizzato da gravi carenze, anche a causa di impianti poco performanti e inadeguati a soddisfare le esigenze odierne in termini di efficienza energetica. Si parla, però, di una grande fetta degli edifici costruiti, che richiede investimenti e tempo per l’adeguamento.

L’anno nuovo porta con sé diverse novità per quanto riguarda il Conto Termico. Arrivano nuovi incentivi, più convenienti, per chi vuole investire in interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L’aggiornamento è stato denominato “Conto Termico 3.0” e, tra le varie novità, è diventato più accessibile rispetto al passato, ampliando la platea dei beneficiari (sia pubblici che privati).

Vediamo cosa cambia rispetto al 2024 e l’elenco degli interventi ammissibili.

Cos’è il Conto termico

Il Conto Termico è una misura agevolativa introdotta nel 2016 e gestita interamente dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici); si tratta di incentivi economici per sostenere gli interventi edilizi volti all’efficientamento energetico degli edifici e la produzione di energia termica tramite fonti rinnovabili, con specifico riferimento agli impianti di piccola taglia.

Questi incentivi sono accessibili ai privati cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.
Attenzione, a differenza delle agevolazioni fiscali in vigore (come l’Ecobonus) il Conto Termico ha natura di contributo a fondo perduto e non è vincolato a nessuna scadenza.

I beneficiari erano principalmente Pubblica Amministrazione e privati, imprese incluse. In passato, si è già assistito a una prima revisione, tanto che la misura in vigore al momento è definita dal DM 16/02/2016 del MISE. All’epoca si era agito sull’ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi, includendo ad esempio anche le società cooperative sociali e le cooperative di abitanti.

La procedura di accesso era stata snellita e si erano resi più flessibili i limiti connessi alla dimensione degli impianti ammissibili. A differenza di misure come l’Ecobonus, poi, il Conto Termico prevede un limite massimo di erogazione dell’incentivo pari a 5.000 euro, restituito a chi ne ha fatto richiesta entro pochi mesi. I generatori di piccola taglia citati dal decreto sono quelli fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 mq. Il procedimento di accesso e la documentazione da predisporre è differente nel caso si tratti di Pubblica Amministrazione o di privati.

Conto Termico 3.0: le novità in vigore dal 2025

Per il nuovo anno, il Conto Termico cambia parzialmente in seguito agli accordi raggiunti lo scorso 10 maggio 2024, quando sono state raccolte le indicazioni degli operatori del settore.

Il nuovo Conto Termico, che viene chiamato “Conto Termico 3.0”, prevede l’ampliamento della platea dei beneficiari, degli interventi agevolabili e delle spese ammesse.
Quindi, rispetto alla versione precedente, è più vantaggioso.

Le principali novità del Conto Termico 2025 sono:

  • apertura all’incentivo alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
  • equiparazione tra enti del terzo settore e amministrazioni pubbliche
  • revisione dei massimali di spesa in considerazione dell’aumento dei prezzi
  • estensione del beneficio agli edifici non residenziali privati
  • estensione dell’incentivo agli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici
  • innalzamento dell’incentivo al 100% per gli interventi su edifici a uso pubblico di proprietà di piccoli Comuni (con popolazione sotto i 15.000 abitanti)

Incentivi al 100% per gli edifici pubblici

Una delle novità più importanti è l’aumento al 100% delle spese ammissibili, per interventi su edifici pubblici di Comuni con meno di 15.000 abitanti e sugli edifici scolastici, ospedalieri e sanitari pubblici. Tale modifica al Conto Termico ha lo scopo di supportare i piccoli Comuni e potenziarne le infrastrutture.

Privati e amministrazioni pubbliche potranno accedere agli incentivi anche tramite comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo collettivo.

Le tempistiche

Il decreto definitivo sul Conto Termico 3.0 è atteso verso la fine di gennaio 2025. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il GSE dovrà aggiornare il portale dedicato per facilitare l’invio delle richieste da parte dei possibili beneficiari.


16/05/2024

Conto Termico 3.0, in fase di consultazione

Il Conto Termico 3.0 è in fase di consultazione e porterà ad una nuova revisione della misura finalizzata a incentivare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

A cura di: Arch. Gaia Mussi

Conto Termico 3.0, nuova spinta alle rinnovabili

Perché un Conto Termico 3.0

Rendere sostenibile il cambiamento, significa anche predisporre misure economiche ed incentivi, che aiutino anche i privati ad intraprendere il percorso di efficientamento energetico richiesto. In questo contesto, si colloca anche il Conto Termico, che con il passare del tempo richiede necessariamente opportune modifiche e adattamenti, al fine di renderlo sempre attuale rispetto alle esigenze del presente.

Conto Termico 3.0, nuova spinta alle rinnovabili

Il Conto Termico 3.0, come si intuisce dallo stesso nome, è una nuova revisione della misura già in essere da alcuni anni.

È stata redatta una bozza del decreto, che al momento è in consultazione pubblica. Lo scopo della revisione è quello di adeguare il testo e rendere lo strumento idoneo a favorire l’esecuzione di un numero di interventi sempre maggiore.

Come si legge sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il viceministro Vannia Gavia informa che

“la revisione si inserisce in un contesto normativo complesso e in evoluzione, che tiene conto di diversi fattori quali gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria, la necessità di adeguare il meccanismo nel settore non residenziale, l’espansione degli interventi ammissibili, l’aggiornamento delle politiche di efficienza energetica e la promozione delle fonti rinnovabili”.

Cosa si può incentivare con il Conto Termico 3.0

Sul sito del GSE sono elencati e spiegati tutti gli interventi ammissibili, che variano dall’installazione di nuovi impianti tecnologici efficienti, agli interventi sull’involucro.

Nel documento in consultazione pubblica del Conto Termico 3.0 si dettagliano gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica incentivabili, se realizzati in edifici esistenti e dotati di impianti di climatizzazione.

Nello specifico, si tratta di:

  • isolamento termico dell’involucro;
  • sostituzione degli infissi e installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
  • trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
  • sostituzione di sistemi per l’illuminazione con nuove soluzioni efficienti;
  • sistemi di building automation, che gestiscano gli impianti termici ed elettrici degli edifici;
  • installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici;
  • installazione di fotovoltaico e relativi sistemi di accumulo, purché l’intervento sia combinato con la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con nuove pompe di calore elettriche.

Conto termico: quali sono gli interventi ammessi

A questi, si aggiungono opere connesse alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e a sistemi ad alta efficienza, sempre in edifici esistenti. Ne sono i principali esempi l’installazione di pompe di calore ad aria, acqua e geotermiche, di sistemi ibridi, sistemi a biomassa, impianti solari termici per la produzione di ACS, sistemi di solar cooling, unità di microcogenerazione o l’allaccio al teleriscaldamento.

Per ogni intervento, sono poi dettagliate le condizioni specifiche di ammissibilità, oltre al fatto che sono predisposti massimali di spesa e modalità di accesso al contributo, proprio come avviene ora con il Conto Termico 2.0.

Cambiamenti in fase di valutazione

Il testo in consultazione include anche alcuni quesiti relativi ai punti più significativi, per i quali è aperta la raccolta dei pareri tramite la condivisione del testo.

Tra le principali questioni vi sono, infatti, l’estensione del Conto Termico anche al settore terziario, precedentemente non prevista. Vi sono, poi, alcuni nuovi interventi con le relative condizioni di ammissibilità. Si apre, infine, una possibilità relativa all’ammissibilità di impianti per la produzione di energia rinnovabile termica destinata all’alimentazione di impianti produttivi o di teleriscaldamento. Inoltre, è richiesta opinione anche in merito al fatto che, per verificare il rispetto delle condizioni definite di efficientamento energetico, si richiede un APE precedente l’intervento ed uno successivo allo stesso.

Gli spunti di consultazione, oltre a quelli sopra citati, sono molti e riguardano i vari aspetti della misura, inclusi meccanismi di accesso e metodologie di calcolo.


Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 2024

Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici

Commenta questo approfondimento



Tema Tecnico

Le ultime notizie sull’argomento