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Indice degli argomenti Toggle Attestato di Prestazione EnergeticaLe novità per l’APEImpianto termico: la nuova definizioneMetodi di calcolo e requisiti professionaliCompravendita e locazione: APE obbligatorio e sanzioniData e verbale del sopralluogo obbligatorio per la redazione dell’APESistema tecnico per l’ediliziaIl catasto degli APECase Green: il futuro dell’APEFAQ APE – Attestato di Prestazione EnergeticaChi può rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica?Quali documenti sono necessari per l’APE?L’APE è obbligatorio per gli affitti?Cosa succede se non si possiede un APE valido?AQE e APE: qual è la differenza? Novità importanti per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10/06/2020, n.48 che modifica il D.Lgs. 192/2005, attuando così la Direttiva UE n. 844 del 30/05/2018 sulla prestazione energetica degli edifici. Questo aggiornamento normativo va nella direzione generale di ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all’uso normale degli edifici. L’Unione Europea, si è infatti impegnata a elaborare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050. Gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l’obiettivo di lungo termine relativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 %di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione. Ricordiamo che l’Attestato di Prestazione Energetica o APE è obbligatorio per poter accedere agli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici, gli interventi edilizi di riqualificazione energetica definiti dall’art. 14 del dlgs 63/2013, il cosiddetto Ecobonus. Il certificato deve essere rilasciato da un tecnico abilitato. Vediamo insieme tutte le novità previste dalla nuova normativa entrata subito in vigore. E quelle previste dalla più recente direttiva Case Green che devono ancora essere recepite dall’Italia. Attestato di Prestazione Energetica Prima di passare in rassegna le novità e modifiche introdotte dal DLgs 48/2020, introduciamo brevemente l’Attestato di Prestazione Energetica, servendoci delle definizioni presenti al’art.2 del DLgs 192/2005 e s.m.i. La «prestazione energetica di un edificio» è la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici indicatori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Le novità per l’APE Le modifiche agli art. 4 e 6 del DLgs 192/2005, ad opera rispettivamente degli art. 6 e 9 del DLgs 48/2020, introducono una serie di novità per l’Attestato di Prestazione Energetica. Le principali innovazioni risiedono nel metodo di calcolo che cambierà solamente una volta definito con successivo decreto dal Mise e annesso studio d’impatto energetico/economico/amministrativo ad opera di ENEA e CIT. Al momento resta invariato. Stessa sorte per quanto riguarda l’aggiornamento dei requisiti professionali dei tecnici abilitati all’attestazione energetica. Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, le pene si inaspriscono per i contratti di locazione sprovvisti di APE. In questo caso la sanzione passa da un minimo di 300 a 1.000 euro, toccando un picco massimo di 4.000 euro (prima era 1.800). Restano invariate le ammende già elevate per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e i contratti di compravendita, mancanti di attestato. Altra importante variazione sarà nel format dell’attestato che, prevederà una specifica postilla dove andrà inserita la data del sopralluogo obbligatorio. E sarà accompagnata da un apposito verbale firmato dal proprietario che ne attesterà così l’avvenuta Viene inoltre specificato che ogni modifica del sistema tecnico dell’edificio (impianti di climatizzazione, produzione acs, pannelli fotovoltaici e domotica) che provoca un cambiamento della classe energetica, necessita di una nuova APE. Infine, viene rafforzata la volontà di instituire un catasto energetico nazionale. Impianto termico: la nuova definizione Il decreto apporta una significativa novità nel campo degli impianti termici dediti alla climatizzazione invernale o estiva. In particolare, ne modifica la definizione togliendo ogni riferimento alla potenza. Il DLgs n. 48/2020, che aggiorna il Dlgs 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies) in attuazione della Direttiva UE 2018/844 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici modifica la vecchia definizione di impianto termico. Ora è considerato impianto termico qualunque: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. In sintesi è considerato impianto termico qualunque impianto fisso destinato alla climatizzazione e/o produzione acs, senza limiti di potenza. Prima, invece, apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori, scaldacqua con potenze nominali del focolare inferiori a 5kW, non erano considerati impianti termici. Metodi di calcolo e requisiti professionali Il DLgs 48/2020 in vigore dall’11 Giugno, rimanda a uno o più decreti successivi, ad opera del Ministro dello sviluppo economico (MiSE), la definizione delle modalità applicative della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione all’allegato I della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni, sulla prestazione energetica nell’edilizia. La nuova metodologia di calcolo sarà subordinata ad uno studio – ad opera di ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e il Comitato Tecnico Italiano (CTI) sottoposto al Mise, che evidenzi l’impatto energetico, economico e amministrativo dell’adeguamento normativo. Sono inoltre aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Compravendita e locazione: APE obbligatorio e sanzioni L’art.9 del DLgs 48/2020, va a sostituire integralmente il comma 3 dell’art. 6 DLgs 192/2005, che riguarda la posizione dell’APE rispetto alle compravendite immobiliari e locazioni. Già il decreto del 2005 prevedeva che l’attestato di certificazione energetica (dal 2015 in poi, di prestazione energetica) fosse allegato all’atto di compravendita dell’immobile, o consegnato in copia dal proprietario, nel caso di locazione, pena la nullità del contratto. La successiva legge 90/2013 inserisce pesanti sanzioni, che il presente DLgs 48/2020, inasprisce ulteriormente (pene più severe per i contratti di locazione sprovvisti di APE). Il comma 3 dell’art.6 del DLgs 192/2005, viene sostituito dal seguente: “Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari”. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla Regione o provincia autonoma competente l’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Sarà la stessa Regione, e non più il Ministero dello Sviluppo Economico ad accertare l’eventuale infrazione e la relativa sanzione. Data e verbale del sopralluogo obbligatorio per la redazione dell’APE Già con il Decreto Ministeriale del 2015, era stata introdotta l’obbligatorietà del sopralluogo da parte del professionista: “il soggetto abilitato che redige l’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.” Ma, ora, questo va annotato sull’attestato, nero su bianco, con data e allegato ad un verbale firmato del proprietario. Ricordiamo che l’attestato di prestazione energetica comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consente ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l’energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; In aggiunta a questi dati, il dlgs 48/2020 ha reso obbligatorio l’inserimento, nell’Attestato di Prestazione Energetica, “della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato” (modifica all’art. 6, D. Lgs.192/2005). Non più quindi un semplice atto di assenso, com’era previsto dalla standard dell’attestato in vigore da Ottobre 2015, ma nel nuovo APE troveremo uno spazio apposito dove apporre la data del sopralluogo obbligatorio. Questa precisazione, sommata al verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile, renderà difficile la prassi, ormai consolidata, di redazione dell’APE per corrispondenza, a poche decine di euro, disponibili anche su Groupon. Con miglioramenti speriamo – per la qualità di lavoro del Professionista e un corrisposto economico dignitoso. È utile ricordare che il non rispetto di questi parametri, rappresenta un atto illecito. Il professionista qualificato che non rispetta i corretti criteri nella redazione dell’APE (anche il sopralluogo), incorre in una sanzione amministrativa compresa tra 700 e 4.200 euro, oltre ai provvedimenti disciplinari dei rispettivi ordini o collegi professionali. Sistema tecnico per l’edilizia Il DLgs 48/2020 afferma che “Quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica”. Ma cosa si intende per “sistema tecnico per l’edilizia”? ce lo spiega bene la Direttiva 2018/844/UE che modifica la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD): “apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili”. Quindi, per ogni modifica all’edificio che include, impianti di climatizzazione, produzione acs, pannelli fotovoltaici o energia da altre fonti rinnovabili e sistemi di automazione e controllo (domotica), va analizzata la prestazione energetica della parte modificata e, se sussiste una sostanziale variazione della prestazione energetica dell’edificio, con salto di classe, va redatto un nuovo APE. L’attestato di Prestazione Energetica, infatti, secondo le linee guida del DM 26 Giugno 2015, “ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”. Il catasto degli APE Il decreto 48/2020 puntualizza e rafforza la volontà politica di creare un catasto degli APE, una banca dati nazionale con i dati di tutti gli edifici e le relative prestazioni energetiche che certificano il consumo di energia del patrimonio edilizio sia pubblico, che privato. Già la legge n. 90/2013 aveva avviato la mappatura energetica del patrimonio immobiliare italiano, inserendo una postilla all’articolo 6, comma 12, per “la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici”. Il Decreto Legislativo 10/06/2020, n. 48, precisa meglio i compiti del catasto energetico: “Il sistema informativo consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo”. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha tempo 90 giorni per individuare, con un apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale, per l’afflusso dei dati del catasto degli APE. Dal 3 dicembre 2020, il catasto energetico nazionale è divenuto realtà. Con il nome di SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica), a cura di ENEA. La distribuzione degli APE è organizzata, oltre che per classe di prestazione energetica, per zona climatica, anno di costruzione, emissioni di CO2 e indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (epgl, nren). Case Green: il futuro dell’APE La recente direttiva Case Green approvata dall’Unione Europea e che dovrà essere recepita dall’Italia con un provvedimento legislativo ad hoc (ha tempo fino al 29 maggio 2026), apporta significative novità all’Attestato di Prestazione Energetica. Anzitutto, cambieranno le classi di prestazione energetica: rimarranno solo le classi dalla A – che corrisponde agli edifici a emissioni zero – alla G, con la possibilità di introdurre una classe speciale (A+) dedicata agli edifici con un consumo energetico inferiore di almeno il 20% rispetto agli edifici ZEB. Maggior enfasi viene posta alle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica, ora comprensive anche della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio. Viene inoltre considerato il potenziale di riscaldamento globale (GWP): le emissioni del ciclo di vita del fabbricato. FAQ APE – Attestato di Prestazione Energetica Chi può rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica? Anzitutto cos’è l’APE? La certificazione APE è un documento che ha lo scopo di descrivere le prestazioni energetiche di un edificio, sia durante la stagione estiva che quella invernale (in funzione della zona climatica e destinazione d’uso). Fondamentale per accedere alle detrazioni fiscali (o Bonus Edilizi) per l’efficientamento energetico come l’Ecobonus. Ma come si ottiene, chi può rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica? L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito…), specializzato nella progettazione di edifici ed impianti: il certificatore energetico. Qual è il costo di un’APE? Il costo della redazione di un Attestato di Prestazione Energetica varia a seconda dell’immobile oggetto di attestazione, della città e del professionista coinvolto. Quali documenti sono necessari per l’APE? Quali documenti sono necessari per l’APE? Il tecnico abilitato o certificatore energetico, incaricato dalla committenza, consulterà la documentazione tecnica disponibile ed eseguirà i sopralluoghi necessari per un’attenta analisi, acquisendo tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche ed energetiche dell’edificio e degli impianti. Nel caso degli impianti sono fondamentali il libretto d’impianto ed essere in regola con i controlli di efficienza energetica nei casi previsti dalla normativa. Esistono numerosi software per calcolo APE validati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) tra cui scegliere. La validità dell’APE? La certificazione energetica dura al massimo 10 anni. Per ogni intervento che influisce sulla prestazione energetica, come il cambio degli infissi o dell’impianto termico, o l’integrazione di fonti rinnovabili (ricordiamo che il recente Testo Unico Rinnovabili ne ha agevolato la messa in opera), va fatto un aggiornamento all’attestato di Prestazione Energetica. L’APE è obbligatorio per gli affitti? L’APE è obbligatorio per gli affitti? L’art. 6 del Dlgs 192/2005 definisce i casi di obbligatorietà dell’APE. “Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di vendite, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica.” Oltre ai citati interventi edilizi, come nuova edificazione o ristrutturazione, l’Attestato di prestazione energetica è dunque obbligatorio sia nella compravendita che per gli affitti. L’APE è obbligatorio anche per gli edifici storici, gli immobili vincolati dai beni culturali, quelle meraviglie dell’architettura storica antica e moderna di cui il Belpaese può vantarsi. Ci sono, viceversa, delle tipologie di immobili per le quali non è obbligatorio redigere l’APE. Cosa succede se non si possiede un APE valido? Cosa succede se non si possiede un APE valido? È sempre l’art. 6 del Dlgs 192/2005 che stabilisce le sanzioni in caso di omessa dichiarazione: “In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.” Se il proprietario non provvede alla Certificazione rischia quindi una sanzione amministrativa che oscilla dai 3.000 ai 18.000 euro. AQE e APE: qual è la differenza? Esistono importanti differenze tra APE e AQE, a partire da chi redige il documento. Per redigere un APE è necessario essere “certificatori energetici” non coinvolti in alcun modo nelle fasi di realizzazione dell’edificio, ovvero indipendenti. L’Attestato di Qualificazione Energetica o AQE invece, viene redatto in fase progettuale da un tecnico coinvolto nella costruzione dell’immobile, con l’intento di stimare un’ipotetica classe energetica. L’AQE viene firmato dal direttore lavori ed è poi consegnato in Comune, anziché in Regione a fine lavori come evoluzione della Relazione Tecnica ex legge 10. Altra differenza sostanziale: l’APE include anche una classificazione energetica dell’edificio (da A4 a G), invece assente nell’AQE. Per approfondire: ANIT, Recepimento direttiva efficienza energetica, 11/06/2020 Direttiva 2010/31/UE Direttiva 2018/844/UE DLgs 10 Giugno 2020, n.48 DM 26 Giugno 2015 – Linee guida per la redazione dell’APE DLgs 19 Agosto 2005, n.192 Legge 90/2013 ENEA, Normative sull’efficienza energetica Mise, Efficienza energetica negli edifici Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 2020 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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