Appalti servizi energetici, approvati i CAM EPC: come cambiano i requisiti ambientali minimi 04/09/2024
Indice degli argomenti: Ecobonus Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica Ecobonus condomini: le maggiori detrazioni sulle parti comuni Ecobonus: cessione del credito o sconto in fattura Procedura di trasmissione della domanda Risultati dell’ecobonus: i report dell’ENEA Dopo la morte annunciata del Superbonus che ha vagato nell’incertezza per oltre un anno, e dal 2023 passa al 90%, l’Ecobonus è insieme al Bonus Ristrutturazioni, quello che garantisce una maggior longevità grazie alla certezza di regole stabili e durature. Proprio quello di cui necessita il mercato delle costruzioni, dopo l’esperienza del 110 che ha lasciato molti tecnici e imprese con pesanti debiti. Le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, il cd. Ecobonus, sono state introdotte nel lontano 2006 dalla legge n. 296/2006 (art. 1, commi 344 e seguenti), e più volte prorogate con apposite disposizioni negli anni successivi e fino ad oggi. Da ultimo la legge di bilancio 2022 proroga l’agevolazione fino alla fine del 2024. Discorso a parte va fatto per il decreto Rilancio n.34 del 2020 che ha introdotto, a particolari condizioni, per interventi trainanti e trainati di riqualificazione, la detrazione al 110% del cosiddetto Superbonus. I bonus edilizi sono vari e articolati. Quando gli interventi di ristrutturazione edilizia comportano un risparmio energetico e/o uso di fonti rinnovabili, allora si parla di ecobonus e, l’incentivo, dal 50% può arrivare fino al 65% a seconda del grado di complessità dell’intervento. Se combinata con il sismabonus e la riduzione di almeno due classi di rischio sismico, sugli edifici condominiali, è possibile detrarre fino all’85% delle spese sostenute. Dal 2018 è inoltre possibile, in luogo della detrazione diretta, di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente. Vediamone tutti i dettagli. L’Ecobonus L’Ecobonus, introdotto dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del dlgs 63/2013. L’agevolazione consiste nella detrazione fiscale di una percentuale (variabile in base al tipo di intervento ed edificio) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente da ripartire in più quote annuali di pari importo. Nel tempo la misura ha subito varie modifiche che hanno riguardato la tipologia degli interventi ammessi, il numero di anni su cui ripartire la detrazione, l’aliquota di detrazione che è variata anche per tipologia di intervento ed ha avuto maggior successo con gli interventi più semplici eseguiti sulle singole unità immobiliari, quali la sostituzione degli infissi e la sostituzione dei generatori di calore con altri a più alta efficienza (caldaie a condensazione e pompe di calore). Per cercare di superare questa criticità, i più recenti aggiornamenti legislativi hanno cercato di favorire quanto più possibile gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali elevando la percentuale di detrazione fino al 75% e all’85% nel caso di esecuzione congiunta con interventi di riduzione di due classi del rischio sismico. Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica La Legge di Bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. L’art.14 del DL 63/2013 (come modificato dalla legge 160/2019), specifica quali interventi di efficienza energetica danno diritto alle detrazioni. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di: Riqualificazione energetica globale dell’edificio (fino a max 100.000 euro) Coibentazione dell’involucro (strutture opache) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento UE n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%) Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro Riqualificazione relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio La detrazione è ridotta al 50%, nel caso di: Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (60.000 euro per unità immobiliare) Acquisto e posa in opera di schermature solari e chiusure oscuranti Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) senza sistemi di termoregolazione Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili Inoltre, fino al 31 dicembre 2022 è in vigore il bonus 75% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti. Interventi incentivabili con gli Ecobonus e rispettive aliquote di detrazione (fonte: ENEA) Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento: alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza). La sussistenza delle condizioni di accesso ai Bonus è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Ecobonus condomini: le maggiori detrazioni sulle parti comuni Fermo restando il massimale delle spese su cui eseguire la detrazione pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi), le percentuali di detrazione applicabili negli edifici condominiali sono di entità maggiore e con un range variabile dal 65 al 90%, a seconda della tipologia di intervento edilizio. Se la realizzazione degli interventi determina una riduzione del rischio sismico tale da provocare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (art. 1117 del codice civile), le detrazioni spettano, rispettivamente, nella misura del 75 e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Interventi incentivabili con gli Ecobonus e rispettive aliquote di detrazione (fonte: ENEA) Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché quelle per la classificazione sismica degli immobili. Il Bonus Facciate (in scadenza al 31/12/2022), in caso di rifacimento dell’intonaco per più del 10% della superficie lorda disperdente, ai sensi del decreto 26/06/2015 diventa intervento di riqualificazione energetica e pertanto, ai fini delle detrazioni fiscali, si applicano le stesse procedure e gli stessi requisiti previsti dall’Ecobonus per gli interventi di coibentazione delle parti opache dell’involucro edilizio. Il decreto rilancio ha esteso il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito a tutti gli interventi che accedono al Superbonus, all’Ecobonus, al Bonus Facciate e agli interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria. Ecobonus: cessione del credito o sconto in fattura I beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione: per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura) per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. L’articolo 1, comma 1, lett. b), del Decreto antifrodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus (Recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, installazione di pannelli fotovoltaici), qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito. Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti. Per contro, l’asseverazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al d.m. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013) effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare. Procedura di trasmissione della domanda Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E) debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, raggiungibile dalla homepage, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati. Per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati, che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Ecobonus aliquote del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell’utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11.05.2018. Inoltre, è facoltà dell’Agenzia delle Entrate richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.n Si ricorda che occorre redigere l’APE per tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale e per gli interventi sull’involucro con l’eccezione della sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. Risultati dell’ecobonus: i report dell’ENEA Per una ricostruzione dei risultati conseguiti dalla varie misure introdotte in materia di efficienza energetica si veda il Rapporto Annuale DETRAZIONI FISCALI 2021 di ENEA. Nel periodo 2014-2020 sono stati realizzati circa 2,7 milioni di interventi, di cui circa 490.000 nel 2020: oltre 230.000 per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale; oltre 140.000 per la sostituzione dei serramenti; circa 95.000 per l’installazione di schermature solari A partire dal 2011, sono poco più di 3,5 milioni gli interventi effettuati; poco più di 4,5 milioni dall’avvio del meccanismo nel 2007. I risparmi energetici ottenuti, secondo le diverse tipologie di intervento previste. Il trend osservato su tutto il periodo è crescente, in aumento rispetto al 2019, con 1.362 GWh/anno ottenuti nel 2020. Nel periodo 2014-2020 il risparmio energetico è di circa 8.500 GWh/anno; a partire dal 2011, il risparmio energetico supera i 12.700 GWh/anno; a partire dall’avvio del meccanismo nel 2007, il risparmio complessivo supera i 19.000 GWh/anno. I risparmi ottenuti nel 2020 sono associabili in particolare alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento (oltre il 42% del totale), alla sostituzione di serramenti (oltre un quarto del totale) e alla coibentazione di solai e pareti (circa il 22%). Oltre i due terzi degli investimenti attivati nel 2020 (2,2 miliardi di euro su oltre 3,3 complessivi) è stato dedicato agli edifici costruiti prima degli anni Ottanta. Un terzo degli investimenti (1,1 miliardi di euro) ha riguardato sia le costruzioni isolate (ad esempio una villetta mono o plurifamiliare), sia gli edifici con più di tre piani fuori terra. La distribuzione dei risparmi ricalca quella degli investimenti, con oltre 1.000 GWh/anno derivanti da interventi su edifici costruiti prima degli anni Ottanta. Enea ieri ha presentato i Rapporti 2021 sull’efficienza energetica e le detrazioni fiscali da cui emerge che lo scorso anno gli investimenti attivati dai bonus hanno raggiunto quasi 24 miliardi, di cui 7,5 con l’ecobonus e 16,2 con il superecobonus 110%. Per approfondire: Agenzia delle Entrate, Guida ristrutturazioni edilizie, ottobre 2022 Agenzia delle Entrate, Le agevolazioni fiscali per risparmio energetico, 2019 Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021 DL Antifrodi, Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, 2022 DPR 917/1986, Testo unico imposta sui redditi Enea, Rapporto annuale efficienza energetica, 2021 Legge finanziaria 2017, L. 296/2006 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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