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Indice degli argomenti: Relazione legge 10 e adempimenti Superbonus Che cos’è la Relazione ex Legge 10 Contenuto della Relazione legge 10 Modelli e schemi di Relazione Energetica Calcoli, verifiche e valutazioni Fine lavori: Attestato di qualificazione energetica La Relazione Tecnica Legge 10 (o Relazione Energetica), è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce prestazioni e rendimento del sistema edificio-impianto. Allo scopo di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico, introdotti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (per questo anche detta “ex legge 10”), deve riportare dati tecnici e costruttivi dell’edificio e degli impianti (isolamento, ponti termici, rendimento impianti…) e le fonti rinnovabili. La Relazione Tecnica Legge 10 deve essere conforme agli schemi di riferimento contenuti nei decreti ministeriali 26 giugno 2015 (DM Requisiti Minimi), aggiornamento dell’allegato E del d.lgs. 192/2005 che a sua volta modificava la legge 9 gennaio 1991, n. 10. La Relazione Energetica, introdotta da 30 anni nel panorama edilizio italiano, costituisce di fatto la prima forma scritta di attenzione all’impatto ambientale nel settore delle costruzioni. Capostipite della certificazione energetica e dell’APE, la sua redazione è obbligatoria (per alcuni tipi di interventi come nuova costruzione, ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, nuovi impianti o sostituzione generatore di calore) ai fini del rilascio dei titoli edilizi: va presentata prima dell’avvio dei lavori e segue l’opera fino al suo completamento. Relazione legge 10 e adempimenti Superbonus La Relazione Tecnica ex legge 10, è uno dei documenti fondamentali da presentare, in Comune e prima dell’inizio dei lavori, per l’accesso agli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, sottoforma di ecobonus (efficientamento energetico), sismabonus (messa in sicurezza sismica), Superbonus. Ricordiamo infatti che gli adempimenti generali per l’accesso al Superbonus (art. 119 del Decreto rilancio), in accordo con l’art. 6 del Decreto 6 agosto 2020 (DM Requisiti Ecobonus), sono: depositare la relazione tecnica ex-legge 10 acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento (APE convenzionali) per l’edificio certificazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (ove previsto) effettuare i pagamenti nelle modalità previste (bonifico bancario o postale) conservate le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute trasmettere i dati all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori Quando il tecnico procede alla compilazione della documentazione necessaria, tra le prime informazioni da inserire c’è appunto il deposito della relazione tecnica (prevista dall’art. 28 della Legge 10/91 e dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/05). L’intervento trainante d’isolamento termico delle superfici opache (o cappotto termico) – incidente su almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda – si configura almeno come ristrutturazione importante di secondo livello e avrà la corrispettiva relazione tecnica, che deve essere compilata solo per le parti interessate dagli interventi. Rientrano tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, quali per esempio, la redazione della relazione tecnica Legge 10, il rilascio degli APE, delle asseverazioni, etc. Che cos’è la Relazione ex Legge 10 La Relazione Tecnica Legge 10 è una relazione energetica di progetto che contiene calcoli e verifiche energetiche relative al sistema edificio-impianto e ne attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti. La sua complessità varia in funzione dell’intervento edilizio cha va a definire, dal grado più articolato di una nuova costruzione fino alla semplice sostituzione del generatore di calore. La relazione energetica è obbligatoria per tutti i lavori di costruzione o di intervento sul sistema involucro impianto, come ad esempio: edifici di nuova costruzione demolizioni e ricostruzioni ampliamenti > 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 mq ristrutturazioni importanti di primo livello ristrutturazioni importanti di secondo livello riqualificazioni energetiche impianti termici di nuova installazione ristrutturazione degli impianti termici esistenti sostituzione dei generatori di calore. La Relazione Energetica non è dovuta in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica inferiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) , del DM 37/2008. E nel caso di interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante, nell’ambito della relazione energetica è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e tele-raffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi). La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. Contenuto della Relazione legge 10 La Relazione ex Legge 10,che può essere redatta solo da professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti edili), contiene i dati essenziali per la definizione del sistema edificio-impianto preposti al contenimento del consumo energetico. La relazione energetica, oltre agli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni), contiene i seguenti dati: localizzazione: dati catastali e climatici caratteristiche, dati tecnici e costruttivi dell’edificio dati relativi agli impianti indicazioni atte a contenere il consumo energetico fonti rinnovabili attestazione e verifiche del rispetto delle prescrizioni. Il progettista o i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal DM Requisiti Minimi nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Negli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della legge 10/91 (i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori), tale relazione progettuale dovrà essere integrata con l’attestazione di verifica sull’applicazione della norma, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato. Il Mise con la FAQ 2.57, ricorda che la relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate dagli interventi. Per le parti non soggette a interventi si scriverà “non soggetto a modifiche”. Nel caso di interventi esclusivi sull’involucro, ad esempio andranno considerati solo quelli. Modelli e schemi di Relazione Energetica Il DM 26 giugno 2015, nell’aggiornare il dlgs 192/2005, presenta 3 allegati di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (art. 8, comma 1, dlgs 192/2005). Essi differiscono lievemente, secondo le diverse tipologie di opere: 1. nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici a energia quasi zero (NZEB); 2. riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello 3. riqualificazione energetica degli impianti tecnici. Gli allegati del decreto riportano gli schemi di relazione tecnica di progetto. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione: gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario; l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3. L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in: ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati; ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di “ristrutturazione importante” e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. Calcoli, verifiche e valutazioni Gli edifici e gli impianti devono essere progettati per assicurare il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale. A tal fine, la Relazione Tecnica Legge 10 prevede una variegata mole di calcoli e verifiche, espressamente indicati nei modelli degli schemi allegati al DM 26 giugno 2015, distinti secondo i 3 interventi tipo: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello riqualificazione energetica degli impianti tecnici. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante di primo livello, gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione, risultanti dai calcoli, vanno confrontati con i parametri di riferimento di un edificio a energia quasi zero (NZEB) e ne devono risultare inferiori. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza: di condensa superficiale (rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici) di condensazioni interstiziali (secondo il metodo delle classi di concentrazione). Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di: a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a: 0,65 nel caso di coperture piane; 0,30 nel caso di copertura a falde; b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde). Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Requisiti igienico-sanitari), possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il progettista dovrà inserire nella relazione energetica, il calcolo dell’indice PES (indice di risparmio di energia primaria), che esprime il rendimento energetico delle unità di produzione che, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto), deve risultare non inferiore a 0. Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella Relazione Tecnica Legge 10. La Relazione Energetica deve certificare che il progetto è rispondente alle prescrizioni del dlgs 192/2005 (articolo 4, comma 1) e che rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del dlgs 3 marzo 2011, n.28; Fine lavori: Attestato di qualificazione energetica Come abbiamo visto la Relazione Energetica Legge 10, accompagna l’opera architettonica, che sia di nuova costruzione, ristrutturazione, riqualificazione energetica, in tutto il suo iter costruttivo, fin dalle origini. Va infatti consegnata, insieme alle altre documentazioni, prima dell’inizio dei lavori. E poi, salvo aggiornamenti in corso d’opera, va ripresentata a fine lavori sottoforma di AQE, ovvero Attestato di Qualificazione Energetica. L’Art. 8 del DLgs 192/05 modificato dalla Legge 90/13, indica le modalità di consegna e di asseverazione della Relazione Energetica. 1. Contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, la Relazione Legge 10 predisposta dal progettista (o progettisti). 2. Nel caso di variante in corso d’opera è necessario depositare un aggiornamento della relazione iniziale perché: “una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e per tanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato”. 3. Alla fine del processo edilizio e contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il direttore dei lavori assevera la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto iniziale e alle sue eventuali varianti e alla Relazione Tecnica Legge 10 attraverso l’emissione dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) dell’edificio come realizzato, presentando tutto al comune di competenza. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. L’AQE o Attestato di Qualificazione Energetica è quindi quello strumento di controllo e verifica finale, rispetto ai dati e calcoli circa i consumi energetici ipotizzati nella relazione energetica Legge 10 all’inizio del processo edilizio. Una copia di tuta la documentazione è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti – in corso d’opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori – volti a verificare la conformità del progetto alle prescrizioni normative. Per approfondire: Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia CNI, Linee guida per la verifica della relazione sul contenimento dei consumi energetici, 2016 DM 26 giugno 2015, DM Requisiti Minimi – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici DM 26 giugno 2015 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici DM 26 giugno 2015, Relazione tecnica di progetto, schemi e riferimenti DECRETO 6 agosto 2020 – DM Requisiti Ecobonus Relazione tecnica, Nuove costruzioni (all. 1) Relazione tecnica, Ristrutturazione importante (all. 2) Relazione tecnica, Riqualificazione energetica (all. 3) Mise, FAQ 2.57, Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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