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Indice degli argomenti Toggle La Relazione Legge 10Il Nuovo Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025)Contenuti della Relazione legge 10Modelli e schemi di Relazione EnergeticaCalcoli, verifiche e valutazioniFine lavori: Attestato di qualificazione energeticaFAQs Relazione Energetica Legge 10Cos’è la Relazione Tecnica Legge 10?Quando è obbligatoria la Relazione Energetica Legge 10?Qual è la differenza tra APE e Relazione Legge 10?Chi può redigere la Relazione Legge 10?Cosa contiene la Relazione Tecnica Legge 10?È necessaria la Legge 10 per le ristrutturazioni?Quali sono le sanzioni in caso di mancata presentazione della Relazione Legge 10?Serve la Relazione Legge 10 per le nuove costruzioni?Quali software si usano per redigere la Relazione Energetica?La Legge 10 è necessaria per accedere ai bonus edilizi? La Relazione Tecnica Legge 10 (o Relazione Energetica), è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce prestazioni e rendimento del sistema edificio-impianto. Introdotta dall’art. 8 del Dlgs 192/2005, allo scopo di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico definite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (per questo anche detta “ex legge 10”), deve riportare dati tecnici e costruttivi dell’edificio e degli impianti (isolamento, ponti termici, rendimento impianti…) e le fonti rinnovabili. La Relazione Energetica, introdotta da 30 anni nel panorama edilizio italiano, costituisce di fatto la prima forma scritta di attenzione all’impatto ambientale nel settore delle costruzioni. Capostipite della certificazione energetica e dell’APE, la sua redazione è obbligatoria (per alcuni tipi di interventi edilizi come nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, nuovi impianti o sostituzione del generatore di calore) ai fini del rilascio dei titoli edilizi: va presentata prima dell’avvio dei lavori e segue l’opera fino al suo completamento. La Relazione Legge 10 deve essere conforme agli schemi di riferimento contenuti nei decreti ministeriali 26 giugno 2015 (DM Requisiti Minimi). Il recente DM 28 Ottobre 2025 (Nuovo Decreto Requisiti Minimi) aggiorna e integra le verifiche e i calcoli energetici contenuti nella Relazione Energetica, integrando aspetti quali il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’attività sismica e le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. È un periodo di grande fermento normativo in campo energetico. Dopo aver visto l’ultima direttiva EPBD Case Green, i nuovi CAM, la nuova direttiva RED III, il Testo Unico Rinnovabili, il Conto Termico 3.0, è arrivato anche il Nuovo DM Requisiti Minimi. La Relazione Legge 10 La Relazione Tecnica ex legge 10, è uno dei documenti fondamentali da presentare in Comune e prima dell’inizio dei lavori nei casi di nuova costruzione, ristrutturazione importante e riqualificazione energetica ma, anche per l’accesso agli incentivi fiscali come ecobonus (efficientamento energetico), sismabonus (messa in sicurezza sismica), Superbonus. Rientrano tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, quali per esempio, la redazione della relazione tecnica Legge 10, il rilascio degli APE, delle asseverazioni, etc. La Relazione Tecnica Legge 10 è chiamata così perché, sebbene istituita dall’art. 8 del Dlgs 192/05, prevede che i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze (edili, impiantistiche, termotecniche, elettriche e illuminotecniche), debbano inserire i calcoli e le verifiche attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (sistema edificio-impianto) in accordo alla Legge 10/91. Tale Relazione energetica depositata presso le amministrazioni competenti per l’acquisizione del titolo abilitativo – Cila, Scia, Permesso di costruire – che l’intervento edilizio richiede. La relazione energetica è obbligatoria per tutti i lavori di costruzione o di intervento sul sistema involucro-impianto, come ad esempio: edifici di nuova costruzione demolizioni e ricostruzioni ampliamenti > 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 mq ristrutturazioni importanti di primo livello ristrutturazioni importanti di secondo livello riqualificazioni energetiche impianti termici di nuova installazione ristrutturazione degli impianti termici esistenti sostituzione dei generatori di calore. La Relazione Energetica non è dovuta in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica inferiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del DM 37/08. In caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante, nell’ambito della relazione energetica è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi). La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. Il Nuovo Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025) Il 5 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025) che aggiorna il decreto 26 giugno 2015. Il decreto entra in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione, quindi a partire dal 3 giugno 2026. Dopo un decennio, dunque, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, inclusi gli Attestati di prestazione energetica (APE) e Relazione Tecnica Legge 10 vanno incontro ad aggiornamenti, conformandosi alle più recenti direttive EPBD dell’Europa (da ultima, la direttiva Case Green). Il nuovo provvedimento non stravolge il sistema vigente, bensì va a consolidarne coerenza e rigore tecnico nei calcoli e nelle verifiche energetiche. Le modifiche, hanno influenza diretta sull’APE e la relazione Legge 10. A tal fine, sono integralmente sostituiti, i seguenti documenti: Allegato 1 (criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici); Allegato 2 (norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici). Altra importante novità riguarda i ponti termici. Sono ora previste verifiche più stringenti dei ponti termici incluse nell’edificio di riferimento per i calcoli energetici. Il nuovo decreto aggiorna ed integra il citato decreto ministeriale 26 giugno 2015, ridefinendo quindi le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, integrando aspetti quali il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’attività sismica e le infrastrutture per la mobilità sostenibile e la ricarica dei veicoli elettrici. Contenuti della Relazione legge 10 La Relazione ex Legge 10, che può essere redatta solo da professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti edili), contiene i dati essenziali per la definizione del sistema edificio-impianto preposti al contenimento del consumo energetico. La relazione energetica, oltre agli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni), contiene i seguenti dati: localizzazione: dati catastali e climatici caratteristiche dell’edificio: dati tecnici e costruttivi dati relativi agli impianti indicazioni per il risparmio energetico fonti rinnovabili attestazione e verifiche del rispetto delle prescrizioni. Il progettista o i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal DM Requisiti Minimi nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Negli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della legge 10/91 (soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 TEP per tutti gli altri settori), tale relazione progettuale dovrà essere integrata con l’attestazione di verifica sull’applicazione della norma, redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato. Il Ministero con la FAQ 2.57, ricorda che la relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate dagli interventi. Per le parti non soggette a interventi si scriverà “non soggetto a modifiche”. Nel caso di interventi esclusivi sull’involucro, ad esempio andranno considerati solo quelli. Modelli e schemi di Relazione Energetica Per la redazione della Relazione Legge 10 ci viene in soccorso il DM 26 giugno 2015, che presenta 3 schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto (art. 8, comma 1, dlgs 192/2005). Sono 3, con lievi differenze, secondo le diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici a energia quasi zero (NZEB); riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello riqualificazione energetica degli impianti Gli allegati del decreto riportano gli schemi di relazione tecnica di progetto. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione: gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario; l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc. L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del Dlgs 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in: ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati; ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter del Dlgs 192/05, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di “ristrutturazione importante” e che impattano sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. Calcoli, verifiche e valutazioni Gli edifici e gli impianti devono essere progettati per assicurare il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale. A tal fine, la Relazione Tecnica Legge 10 prevede una variegata mole di calcoli e verifiche, espressamente indicati nei modelli degli schemi allegati al DM 26 giugno 2015, distinti secondo i 3 interventi tipo, già accennati in precedenza. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante di primo livello, gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione, risultanti dai calcoli, vanno confrontati con i parametri di riferimento di un edificio a energia quasi zero (NZEB) e ne devono risultare inferiori. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza: di condensa superficiale (rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici) di condensa interstiziale (secondo il metodo delle classi di concentrazione). Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana (accentuati dai cambiamenti climatici), per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di: a) materiali a elevata riflettanza solare per tetti (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a: 0,65 nel caso di coperture piane; 0,30 nel caso di copertura a falde; b) tecnologie di climatizzazione passiva (ad esempio: ventilazione, tetti verdi). Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del DM 5 luglio 1975 (Requisiti igienico-sanitari), possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ai sensi dell’art. 2 del dlgs 3 marzo 2011, n. 28), il progettista, nella Relazione Tecnica Legge 10, deve asseverare il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del dlgs 8 novembre 2021, n. 199. Fine lavori: Attestato di qualificazione energetica Come abbiamo visto la Relazione Energetica Legge 10, accompagna l’opera architettonica, che sia di nuova costruzione, ristrutturazione, riqualificazione energetica, in tutto il suo iter costruttivo, fin dalle origini. Va infatti consegnata, insieme alle altre documentazioni, prima dell’inizio dei lavori. E poi, salvo aggiornamenti in corso d’opera, va ripresentata a fine lavori sottoforma di Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) L’Art. 8 del DLgs 192/05 modificato dalla Legge 90/13, indica le modalità di consegna e di asseverazione della Relazione Energetica. Contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, la Relazione Legge 10 predisposta dal progettista (o progettisti). Nel caso di variante in corso d’opera è necessario depositare un aggiornamento della relazione iniziale perché: “una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e per tanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato”. Alla fine del processo edilizio e contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il direttore dei lavori assevera la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto iniziale e alle sue eventuali varianti e alla Relazione Tecnica Legge 10 attraverso l’emissione dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) dell’edificio come realizzato, presentando tutto al comune di competenza. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. L’Attestato di Qualificazione Energetica è quindi quello strumento di controllo e verifica finale, rispetto ai dati e calcoli circa i consumi energetici ipotizzati nella relazione energetica Legge 10 all’inizio del processo edilizio. Il direttore lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa tra 1.000 e 6.000 euro. La mancata presentazione della Relazione Legge 10 è invece punita con la sanzione amministrativa compresa tra 700 e 4.200 euro. FAQs Relazione Energetica Legge 10 Cos’è la Relazione Tecnica Legge 10? La Relazione Tecnica Legge 10 è una relazione energetica di progetto che contiene calcoli e verifiche energetiche relative al sistema edificio-impianto e ne attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti. La sua complessità varia in funzione dell’intervento edilizio cha va a definire, dal grado più articolato di una nuova costruzione fino alla semplice sostituzione del generatore di calore. Quando è obbligatoria la Relazione Energetica Legge 10? La relazione energetica è obbligatoria per tutti i lavori di costruzione o intervento sul sistema involucro-impianto, come ad esempio: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti (primo e secondo livello), riqualificazione energetica (involucro edilizio e impianti termici), riqualificazione energetica degli impianti tecnici. La Relazione Energetica non è dovuta in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica inferiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del DM 37/2008. Qual è la differenza tra APE e Relazione Legge 10? L’APE rappresenta le condizioni energetiche e i reali dell’edificio in funzione (espresse in kWh/mq anno), con consumi (prestazioni energetiche) ed emissioni di gas serra. La Relazione Legge 10 è un documento di progetto che, redatto prima dell’avvio dei lavori, descrive tutte le scelte energetiche in combinazione con gli impianti. Chi può redigere la Relazione Legge 10? La Relazione ex Legge 10, che può essere redatta solo da professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti edili). Cosa contiene la Relazione Tecnica Legge 10? La relazione energetica, oltre agli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni), contiene dati di localizzazione (catastali e climatici), caratteristiche dell’edificio (dati tecnici e costruttivi), dati relativi agli impianti, fonti rinnovabili e indicazioni sul risparmio energetico (oltre all’attestazione e le verifiche del rispetto delle prescrizioni). Il progettista o i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal DM Requisiti Minimi nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. La relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate dagli interventi. Per le parti non soggette a interventi si scriverà “non soggetto a modifiche”. Nel caso di interventi esclusivi sull’involucro, ad esempio, andranno considerati solo quelli. È necessaria la Legge 10 per le ristrutturazioni? Dipende dal tipo di ristrutturazione. la Legge 10 è necessaria per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello (oltre alle riqualificazioni energetiche e alle ristrutturazioni degli impianti termici esistenti). Quali sono le sanzioni in caso di mancata presentazione della Relazione Legge 10? La Relazione Legge 10, (come l’APE e l’AQE), è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In caso di mancata presentazione della Relazione Legge 10, si applicano le sanzioni di cui all’art. 15, comma 3, del Dlgs 192/2005. Oltre alla sanzione amministrativa compresa tra 700 e 4.200 euro, il professionista può incorrere a provvedimenti disciplinari dei relativi ordini o collegi professionali. Serve la Relazione Legge 10 per le nuove costruzioni? Si, la Relazione Legge 10 è obbligatoria per tutte le nuove costruzioni. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione (qualunque sia il titolo abilitativo necessario) e l’ampliamento di edifici esistenti. Quali software si usano per redigere la Relazione Energetica? Per redigere la Relazione Energetica si usano in genere gli stessi software che producono gli attestati di prestazione energetica. Per fare qualche esempio: Termus (ACCA), Termolog (Logical Soft), Blumatica, Edilclima, MC4, Termo (Namirial), MasterClima. La Legge 10 è necessaria per accedere ai bonus edilizi? Si, la Relazione Legge 10, è uno dei documenti fondamentali da presentare, prima dell’inizio dei lavori, per garantirsi l’accesso ai bonus edilizi, gli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, ecobonus e ristrutturazioni edilizie che includono interventi energetici migliorativi. Per approfondire: Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia CNI, Linee guida per la verifica della relazione sul contenimento dei consumi energetici, 2016 DM 26 giugno 2015, DM Requisiti Minimi – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici DM 26 giugno 2015 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici DM 26 giugno 2015, Relazione tecnica di progetto, schemi e riferimenti DECRETO 6 agosto 2020 – DM Requisiti Ecobonus DM 28 ottobre 2025, Nuovo Decreto Requisiti Minimi (Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015) Relazione tecnica, Nuove costruzioni (all. 1) Relazione tecnica, Ristrutturazione importante (all. 2) Relazione tecnica, Riqualificazione energetica (all. 3) Mise, FAQ 2.57 Articolo aggiornato Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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