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Indice degli argomenti Toggle Un quadro normativo più chiaro e strutturatoInterventi incentivabili tra efficienza e fonti rinnovabiliProcedure di accesso, tempistiche e controlliErogazione degli incentivi e obblighi successivi Con la pubblicazione delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) definisce in modo puntuale le modalità operative per l’attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 agosto 2025, che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025. Il Conto Termico 3.0 si inserisce in un contesto di progressiva revisione delle politiche energetiche nazionali e rappresenta un passaggio rilevante nel quadro degli strumenti di incentivazione dedicati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di rendere più strutturato, tracciabile e coerente l’intero processo di accesso agli incentivi. Il Conto Termico 3.0, che prevede una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili, nasce come strumento di continuità rispetto alle precedenti versioni, ma con un impianto più rigoroso e orientato alla trasparenza procedurale. In un mercato caratterizzato da una crescente attenzione all’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, il decreto rappresenta un importante tassello nel percorso di decarbonizzazione del settore termico. Un quadro normativo più chiaro e strutturato Le Regole Applicative costituiscono il documento tecnico-operativo di riferimento per l’interpretazione del decreto e disciplinano l’intero ciclo di vita dell’incentivo, dalla presentazione della domanda fino ai controlli successivi all’erogazione. Il GSE chiarisce innanzitutto il perimetro dei soggetti ammessi, distinguendo tra: Pubbliche Amministrazioni, incluse alcune categorie equiparate; soggetti privati, sia persone fisiche sia titolari di reddito d’impresa o agrario; Enti del Terzo Settore, con una netta differenziazione tra attività economiche e non economiche. Elemento centrale è la disponibilità giuridica dell’immobile oggetto dell’intervento, che deve risultare esistente, regolarmente accatastato e dotato di impianto di climatizzazione invernale funzionante al momento della richiesta. Per le Pubbliche Amministrazioni, le Regole Applicative confermano inoltre la possibilità di accedere a un contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica, purché questa sia finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi incentivabili. La diagnosi deve essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente e rappresenta uno strumento propedeutico alla programmazione degli interventi di efficientamento e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Interventi incentivabili tra efficienza e fonti rinnovabili Il decreto conferma la suddivisione degli interventi in due grandi ambiti: interventi per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici esistenti e interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per sistemi ad alta efficienza. Le Regole Applicative specificano in modo dettagliato: i requisiti tecnici minimi per ciascuna tipologia di intervento; le condizioni di sostituzione degli impianti preesistenti; le deroghe ammesse in casi particolari, come alcune configurazioni ibride o di integrazione impiantistica; i criteri di calcolo degli incentivi, che restano vincolanti e non modificabili con metodologie alternative. Procedure di accesso, tempistiche e controlli Uno degli aspetti più rilevanti del Conto Termico 3.0 riguarda la strutturazione delle procedure di accesso, interamente digitalizzate attraverso il Portaltermico del GSE, che diventa l’unico canale ammesso per la presentazione delle istanze. Le Regole Applicative chiariscono in modo puntuale le modalità di accesso agli incentivi, distinguendo tra accesso diretto e prenotazione, entrambe gestite esclusivamente attraverso il Portaltermico del GSE. L’accesso diretto è riservato agli interventi già conclusi e prevede la presentazione della domanda entro 90 giorni dalla fine dei lavori, termine oltre il quale l’istanza è considerata inammissibile. La procedura è interamente digitalizzata e non ammette canali alternativi di trasmissione. La prenotazione degli incentivi, invece, è consentita solo a specifiche categorie di soggetti e in casi espressamente previsti dal decreto. Questa modalità comporta il rispetto di tempistiche perentorie per l’avvio e la conclusione degli interventi, che devono avvenire entro 12 mesi, estendibili a 36 mesi nel caso di edifici nZEB. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza del diritto all’incentivo. In una fase transitoria, le Regole prevedono inoltre la possibilità, per imprese ed enti del terzo settore con attività economica, di trasmettere una richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, anche tramite posta elettronica certificata, in attesa della piena operatività del nuovo sistema informatico. Le Regole disciplinano anche il regime transitorio tra il precedente Conto Termico 2.0 e il nuovo Conto Termico 3.0, chiarendo che alcune tipologie di interventi già avviate o concluse entro specifiche scadenze continuano a rientrare nel quadro normativo previgente. La corretta individuazione del regime applicabile dipende dalle date di avvio e conclusione dei lavori e dal momento di presentazione della richiesta di incentivo. Erogazione degli incentivi e obblighi successivi L’incentivo può essere riconosciuto in un’unica soluzione oppure attraverso più rate, comprendenti acconto, eventuale rata intermedia e saldo finale, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Le Regole dedicano ampio spazio anche agli obblighi successivi all’erogazione, prevedendo: la conservazione della documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i cinque anni successivi; la possibilità di verifiche documentali e sopralluoghi in sito, anche senza preavviso; l’obbligo di comunicare eventuali modifiche tecniche o amministrative che possano incidere sui requisiti di ammissibilità. In caso di irregolarità, sono previste misure che vanno dalla decadenza parziale o totale dell’incentivo fino al recupero delle somme erogate. 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