Decreto FER1, analizziamo i dettagli

Dopo l’emanazione del tanto atteso Regolamento Operativo per l’iscrizione ai registri e alle aste del Decreto 4 Luglio 2019, meglio noto come Decreto FER 1, da parte del GSE, è finalmente possibile fare un’analisi dei dettagli che possono fare una grande differenza nella valutazione dei progetti per poter presentare una domanda di incentivi che abbia buona chance di rientrare nei registri o nelle aste.

a cura di Ing. Nicola Baggio

Decreto FER1, analizziamo i dettagli

Il Regolamento e vari allegati vanno letti con grande attenzione per individuare le situazioni applicabili al proprio impianto. In questo articolo ci concentreremo esclusivamente sugli impianti fotovoltaici. Gli impianti fotovoltaici devono essere nuovi, ovvero realizzati in siti dove da almeno 5 anni non sia presente un impianto.

I componenti utilizzati, quindi anche i moduli, devono essere di nuova costruzione: non possono essere usati moduli di seconda mano, smontati da qualche altro impianto per capirci. E’ verosimile che in prossimo regolamento il GSE specifichi che i moduli fotovoltaici dovranno avere tutte le certificazioni richieste per il V Conto Energia.

Criteri di accesso per l’iscrizine ad Aste o Registri 

I criteri di accesso, su cui maggiormente ci si darà battaglia, per ottenere gli incentivi sono stati solo parzialmente chiariti. In particolare un aspetto paradossale è la possibilità di realizzare impianti su ex cave e ex discariche (gruppo A): il problema di fondo è che quasi tutti questi siti, una volta ripristinati, tornano ad avere una destinazione agricola (magari solo per colture energetiche) e pertanto ciò va in contrasto col divieto di realizzare impianti incentivati su terreni agricoli. Purtroppo si potrà quindi godere di questa corsia preferenziale solo per ex cave che abbiano ora una classificazione diversa da terreno agricolo. Inutile dire che non si capisce molto il senso di una scelta di questo tipo.

Sul gruppo A-2, ovvero per i tetti in eternit, viene invece chiarito che gli impianti si possono fare anche su tetti le cui opere di bonifica siano iniziate dopo il 10 Agosto 2019, ovvero il giorno seguente alla pubblicazione in GU del Decreto. Questo è certamente un fatto positivo che evita rallentamenti nelle attività di smaltimento dell’eternit.

Un altro criterio, molto importante sia per il gruppo A che per il gruppo A-2, che è stato chiarito è quello degli aggregatori: il soggetto aggregatore può essere un terzo rispetto ai soggetti titolari degli impianti e svolge la sua funzione solo nell’atto di presentazione della richiesta di iscrizione ad aste e registri. Pertanto anche soggetti diversi possono facilmente sfruttare la figura dell’aggregatore a patto di avere impianti esattamente della stessa tipologia.

Tra le definizioni risulta rilevante l’apertura alla non coincidenza tra il soggetto titolare e chi presenta la richiesta di connessione all’ENEL che può essere un mandatario, ovvero per esempio il titolare dell’immobile su cui l’impianto viene realizzato. Inoltre è possibile che il produttore di energia e il consumatore locale (in autoconsumo) siano due soggetti diversi: mediante un SEU in cui le eccedenze rimangono nella disponibilità del produttore si potrà quindi gestire anche casi di questo tipo.

Per la presentazione della pratica, per qualsiasi impianto, è necessario disporre dell’autorizzazione locale alla costruzione e all’esercizio: è stato chiarito per autorizzazioni con silenzio assenso si può procedere all’iscrizione sul portale solo decorsi i termini del silenzio assenso o con un documento esplicito dell’ente. Parimenti in caso di attività che non necessitano di autorizzazione va emessa una dichiarazione di edilizia libera indicando che l’inizio lavori avviene successivamente alla data di eventuale ammissione al registro, per esempio dal 1 Febbraio 2020 per questa prima finestra.

Per le installazioni su edifici il GSE ha “riesumato” le vecchie definizioni del Conto Energia, delle quali francamente non si sentiva la mancanza. Vanno quindi rispettate le altezze delle balaustre o la tangente al piano/ai piani del tetto.

Un tema finanziariamente importante è quello delle fideiussioni che vanno presentate per tutti gli impianti sopra i 100 kW. Le fideiussioni, bancarie, devono essere fornite al GSE sia in via telematica ma anche in originale entro 15 gg dalla chiusura della finestra di presentazione delle domande, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Molte pagine sono dedicate alle norme “anti-frazionamento”: curioso notare che il GSE anche in via solo “soggettiva” possa escludere degli impianti o riclassificarli come unico impianto nella fase di verifica dell’iscrizione. Sarà quindi necessario prestare grande attenzione affinché non ci siano casi ambigui.

Quantomeno per il primo registro non verranno ammessi impianti realizzati in stati esteri come previsto da un articolo del decreto, che speriamo rimanga effettivamente lettera morta anche per i prossimi due anni.

Ulteriori chiarimenti saranno certamente necessari nei prossimi giorni ma nel frattempo la pazza corsa al 30 Settembre è iniziata. Buon lavoro!


L’Ing Nicola Baggio Co-fondatore di FuturaSun, attualmente ricopre il ruolo di CTO, Asset Manager e R&D Manager.

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