E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre il comunicato del Mite “Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto“, che posticipa al 31 dicembre 2022 la scadenza per presentare le domande per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. I finanziamenti a tasso agevolato, per complessivi 166.267.343,90 euro, sono destinati a progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65. Fino al 31 dicembre 2022 potranno presentare domanda di finanziamento i soggetti pubblici proprietari o che abbiano in uso i seguenti edifici: edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado, dagli asili nido alle università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica. impianti sportivi che non rientrino nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» (articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185) ospedali, ed edifici adibiti a servizi socio-sanitari La procedura è a sportello e i fondi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fatta salva la verifica della corretta compilazione e delle completezza documentale disciplinata dall’articolo 9 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65. Le domande dovranno essere compilate attraverso l’applicativo presente sul sito internet della Cassa depositi e prestiti, firmate digitalmente e trasmesse con un’unica PE agli indirizzi [email protected] e [email protected] Ricordiamo che scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi potranno beneficiare di prestiti erogati al tasso agevolato dello 0,25% a valere sulle risorse del Fondo Rotativo di Kyoto, e la durata massima del finanziamento è pari a 20 anni per interventi che permettano di raggiungere un miglioramento di almeno due classi del parametro di efficienza energetica dell’edificio e l’importo massimo richiedibile è di 2 milioni di euro. Per quanto riguarda gli interventi ammessi, sono disciplinati dall’articolo 5 del decreto dell’11 febbraio 2021: Interventi di riqualificazione energetica: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; j) riqualificazione degli impianti di illuminazione; k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica Interventi di efficientamento e risparmio idrico a) sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – Progettazione, installazione e manutenzione” e la norma UNI EN 805 “Approvvigionamento di acqua – Requisiti per sistemi e componenti all’esterno di edifici” o norme equivalenti; b) sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell’acqua; c) apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri; d) sistemi di monitoraggio dei consumi idrici; e) sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con altri a risparmio idrico; f) sostituzione delle pompe con modelli certificati ad alta efficienza energetica (superiori a IE4 per le pompe di superficie e indici di efficienza minima (MEI) superiore o uguale a 0,4 per le pompe sommerse); g) sostituzione delle specie vegetali irrigate con altre a richiesta di irrigazione ridotta almeno del 50%; h) installazione di sistemi di controllo della pioggia e umidità del terreno da irrigare. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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