Efficienza energetica: 166 milioni per la riqualificazione degli edifici pubblici

E’ stato pubblicato in GU del 24 ottobre il comunicato del Mite che proroga al 31 dicembre 2022 la scadenza per accedere al Fondo Kyoto per interventi di efficientamento degli edifici pubblici

Efficienza energetica: 166 milioni per la riqualificazione degli edifici pubblici

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre il comunicato del Mite “Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto“, che posticipa al 31 dicembre 2022 la scadenza per presentare le domande per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

I finanziamenti a tasso agevolato, per complessivi 166.267.343,90 euro, sono destinati a progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.

Fino al 31 dicembre 2022 potranno presentare domanda di finanziamento i soggetti pubblici proprietari o che abbiano in uso i seguenti edifici:

  • edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado, dagli asili nido alle università, all’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica.
  • impianti sportivi che non rientrino nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» (articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185)
  • ospedali, ed edifici adibiti a servizi socio-sanitari

La procedura è a sportello e i fondi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fatta salva la verifica della corretta compilazione e delle completezza documentale disciplinata dall’articolo 9 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.
Le domande dovranno essere compilate attraverso l’applicativo presente sul sito internet della Cassa depositi e prestiti, firmate digitalmente e trasmesse con un’unica PE agli indirizzi [email protected]  e [email protected]

Ricordiamo che scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi potranno beneficiare di prestiti erogati al tasso agevolato dello 0,25% a valere sulle risorse del Fondo Rotativo di Kyoto, e la durata massima del finanziamento è pari a 20 anni per interventi che permettano di raggiungere un miglioramento di almeno due classi del parametro di efficienza energetica dell’edificio e l’importo massimo richiedibile è di 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, sono disciplinati dall’articolo 5 del decreto dell’11 febbraio 2021:

Interventi di riqualificazione energetica:

  • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
  • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
  • g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
  • h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
  • i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  • j) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
  • k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
  • l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica

Interventi di efficientamento e risparmio idrico

  • a) sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – Progettazione, installazione e manutenzione” e la norma UNI EN 805 “Approvvigionamento di acqua – Requisiti per sistemi e componenti all’esterno di edifici” o norme equivalenti;
  • b) sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell’acqua;
  • c) apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri;
  • d) sistemi di monitoraggio dei consumi idrici;
  • e) sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con altri a risparmio idrico;
  • f) sostituzione delle pompe con modelli certificati ad alta efficienza energetica (superiori a IE4 per le pompe di superficie e indici di efficienza minima (MEI) superiore o uguale a 0,4 per le pompe sommerse);
  • g) sostituzione delle specie vegetali irrigate con altre a richiesta di irrigazione ridotta almeno del 50%;
  • h) installazione di sistemi di controllo della pioggia e umidità del terreno da irrigare.

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