Piano Sociale per il Clima: 9,3 miliardi per attenuare l’impatto dell’ETS2 su famiglie e microimprese 31/08/2026
Pompe di calore senza sostituire i radiatori: compatibilità e limiti con gli impianti esistenti 23/07/2026
Piano Sociale per il Clima: 9,3 miliardi per attenuare l’impatto dell’ETS2 su famiglie e microimprese 31/08/2026
Pompe di calore negli edifici sostenibili: come integrare involucro, impianti e fonti rinnovabili 04/09/2026
A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Ecobonus, le detrazioni previste per gli interventiQuando gli interventi sono considerati autonomiEcobonus, i limiti di spesaCome devono essere gestiti gli interventi autonomi Ecobonus: come devono essere gestiti, fiscalmente, i lavori effettuati in anni diversi? È una domanda che si pongono molti contribuenti, alle prese con lavori effettuati in anni fiscali diversi sullo stesso immobile. A fornire alcuni chiarimenti in merito ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, che ha spiegato che, nel caso in cui non ci sia correlazione tra i vari lavori, è possibile distinguere gli interventi ed usufruire delle detrazioni previste dall’Ecobonus. Ecobonus, le detrazioni previste per gli interventi L’Ecobonus permette di usufruire di detrazioni fiscali distinte, anche quando gli interventi sullo stesso immobile sono stati eseguiti in anni differenti. Attenzione: per poter accedere alle agevolazioni è necessario che i lavori di efficientamento energetico siano certificati come autonomi e non rappresentino uno la continuazione dell’altro. A stabilirlo è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 143/2023 del 23 gennaio 2023, nella quale gli uffici dell’amministrazione tributaria sono intervenuti nuovamente su una questione che sta a cuore a molti contribuenti e a molte imprese, che, nella maggior parte dei casi, devono affrontare degli interventi che si protraggono più del previsto. All’interno della risposta all’interpello, l’AdE ha provveduto a chiarire quali sono i casi nei quali è possibile usufruire di detrazioni distinte per i diversi interventi, che sono stati eseguiti. Sono state, inoltre, fornite le indicazioni su come i contribuenti si devono comportare per poter usufruire degli sgravi fiscali sui lavori connessi uno all’altro. Quando gli interventi sono considerati autonomi L’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare il punto della situazione sull’Ecobonus a seguito di un quesito posto da una società, che, nel corso di due anni distinti, ha provveduto ad effettuare due diversi interventi sullo stesso stabile di proprietà. Nel 2019, da una ditta era stata effettuata la copertura del tetto dello stabile, nel 2020, invece, un’altra ditta aveva sostituito gli infissi nello stesso immobile. I due interventi rientrano a pieno diritto nelle agevolazioni previste dall’Ecobonus, così come previsto dall’articolo 1, comma 345, della Legge n. 296/2006. In entrambi i casi, il contribuente ha provveduto a presentare la documentazione prevista dalla normativa: una CILA per ogni intervento, le fatture distinte per i pagamenti e distinte comunicazioni di fine lavoro. Ma soprattutto due diverse ed autonome comunicazioni all’Enea. L’azienda, nel quesito, chiede quale debba essere la corretta modalità di fruizione delle detrazioni relative all’Ecobonus. I chiarimenti erano connessi ai limiti di spesa agevolabili: i due lavori devono essere considerati come la prosecuzione di un unico intervento o, al contrario, possono venire considerati come indipendenti, con la conseguenza di poter chiedere il beneficio fiscale per entrambi. La risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce delle indicazioni particolarmente chiare, che sono utili per comprendere come procedere nel caso specifico e in quelli analoghi. Ecobonus, i limiti di spesa Per fornire alcune indicazioni dettagliate, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le circolari n. 17/E del 2015 e n. 19/E del 2020. Nel caso in oggetto, i due interventi possono essere considerati come indipendenti ed autonomi: una situazione che è stata dimostrata da alcuni elementi riscontrabili in via di fatto, come sono gli adempimenti amministrativi espletati per la loro realizzazione: CILA, fatture e comunicazioni ENEA. La società, a questo punto, ha la possibilità di richiedere le agevolazioni spettanti con l’ecobonus per entrambi gli interventi. Ovviamente nel limite annuale di spesa. L’articolo 14 del DL 63/2013 prevede che per il primo intervento, la società ha la possibilità di usufruire di una detrazione del 65% per il periodo d’imposta 2019, per un importo massimo di 60.000 euro. Per il secondo intervento, può beneficiare di una detrazione del 50% per il periodo d’imposta 2020, per un tetto massimo, anche in questo caso, di 60.000 euro. Come devono essere gestiti gli interventi autonomi Quali sono le regole, in estrema sintesi, per definire quando è possibile usufruire dell’ecobonus per gli interventi autonomi e quando non è possibile farlo? In linea di principio, per stabilire quali siano le corrette modalità per fruire delle detrazioni è necessario comprendere se gli interventi eseguiti sino indipendenti o meno. Nel caso in cui gli interventi siano la semplice prosecuzione uno dell’altro, il comma 4 dell’articolo 16 bis del TUIR stabilisce che per il computo delle spese massime, si deve tenere conto delle spese sostenute per tutti gli anni. Con la circolare n. 17E del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il vincolo non debba essere applicato, quando gli interventi sono autonomi e non costituiscono uno la prosecuzione dell’all’altro, restando, comunque, fermo il rispetto del limite annuale di spesa massima ammissibile. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
10/08/2026 Fotovoltaico in area vincolata: la Soprintendenza non può negare l’autorizzazione solo per la visibilità dei pannelli A cura di: Adele di Carlo Una nuova sentenza conferma il favor verso l'installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti, anche nei contesti ...
04/08/2026 Certificati Bianchi, il Consiglio di Stato annulla il regolamento del GSE sulle violazioni A cura di: Adele di Carlo Con la sentenza n. 5158 del 2026 il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il regolamento ...
03/08/2026 RED III in vigore, la posizione di Assotermica sugli obblighi FER per una transizione sostenibile Con il D.Lgs. 5/2026 (RED III) si estendono gli obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici. ...
31/07/2026 Certificati Bianchi, online la nuova Guida Operativa 2026 del GSE A cura di: Erika Bonelli MASE e GSE pubblicano la nuova Guida dei Certificati Bianchi 2026: semplificazioni, economia circolare e data ...
24/07/2026 Rinnovabili, la Consulta boccia il blocco delle autorizzazioni nelle aree non idonee della Sardegna A cura di: Erika Bonelli La Consulta boccia la moratoria sarda sulle autorizzazioni FER nelle aree non idonee. Cosa cambia per ...
23/07/2026 Impianti FER in attività libera: il Modello Unico Parte III da trasmettere al SUER A cura di: Stefania Manfrin Il DM MASE 223/2026 introduce il Modello Unico Parte III per gli impianti FER in attività ...
17/07/2026 FERX Transitorio, nuovo aggiornamento delle Regole operative: cosa cambia per le garanzie A cura di: Erika Bonelli Il decreto direttoriale MASE n. 68 del 10 luglio 2026 aggiorna le Regole operative del FERX ...
16/07/2026 Direttiva EPBD, la Commissione mette sotto infrazione tutti i 27 Stati membri A cura di: Erika Bonelli La Commissione UE apre la procedura d'infrazione contro i 27 Stati per il mancato recepimento della ...
04/06/2026 PNRR, nono pagamento: la Commissione europea eroga 12,8 miliardi all'Italia La Commissione europea eroga il nono pagamento RRF: 12,8 miliardi per energia, edilizia e transizione. L'Italia ...
27/05/2026 L.R. 7/2025: aree idonee per le rinnovabili in Umbria. Critiche le associazioni ambientaliste A cura di: Erika Bonelli Aree idonee rinnovabili Umbria: la L.R 7/2025, aggiornata dalla L.R. 4/2026 definisce regime autorizzativo, fasce di ...