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Indice degli argomenti Toggle Che cosa sono gli impianti termiciLa normativa di riferimentoImpianti termici, progettazione e corretta installazioneObblighi di manutenzione degli impianti termiciCaldaia: libretto e manutenzione obbligatoriaPerdite gas lesivi per l’ozono delle pompe di caloreGestione impianto termico: nomina terzo responsabile Gli impianti termici degli edifici civili sono soluzioni tecnologiche fondamentali per il mantenimento del comfort interno e del benessere delle persone. Sono utilizzati principalmente per la produzione del calore necessario al riscaldamento invernale, raffrescamento estivo e alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi impianti, però, hanno anche un impatto ambientale e sulla sicurezza delle persone, di conseguenza richiedono dovute attenzioni. Infatti, sono tra i principali protagonisti della scena quando si parla di consumi energetici, ma anche di impatto ambientale e sostenibilità. Inoltre, con i più recenti interventi normativi, l’attenzione al tema “energia” è decisamente aumentata e risulta ancor più importante conoscere e rispettare tutti gli obblighi previsti per questi impianti. Che cosa sono gli impianti termici Come anticipato, gli impianti termici sono responsabili della climatizzazione e della produzione di acqua calda sanitaria negli edifici. Una loro definizione è stata data con il Decreto Legislativo 192 del 2005, poi modificato dal Decreto Legislativo 48 del 2020: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Non vi sono limiti di potenza, né specifiche indicazioni rispetto alla tecnologia installata. Se ne deducono, però, le principali componenti da considerare, che sono: il generatore, responsabile della produzione di energia; il sistema di distribuzione, che trasporta il calore nei vari ambienti dell’edificio, generalmente mediante apposite tubazioni; i terminali, che cedono il calore all’ambiente, come ad esempio avviene tramite termosifoni o pannelli radianti; i sistemi di regolazione e controllo, fondamentali per la corretta gestione dell’impianto e delle sue componenti, in quanto ne regola il funzionamento. La normativa di riferimento Quando si parla di impianti termici e di obblighi normativi, in realtà, si toccano differenti ambiti, che vanno dalla progettazione e installazione, fino alla manutenzione dei sistemi installati. Tra i temi principali, comunque, c’è sicuramente quello dell’efficienza energetica, con il primo Decreto Legislativo 192/2005 in materia di efficienza energetica degli edifici. In questo testo è presente anche la definizione di impianto termico. Sono seguiti diversi aggiornamenti, di cui l’ultimo che impatta sugli impianti termici è la Direttiva Case Green, che ipotizza anche la sospensione della produzione di caldaie a gas. Inoltre, il D.P.R. 74/2013 disciplina le modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici, con periodicità e obblighi per il controllo fumi delle caldaie. Questo decreto è fondamentale sia per il mantenimento dell’efficienza degli impianti, che per un loro utilizzo sicuro. È normato anche il libretto dell’impianto, da redigere e compilare secondo quanto indicato nel decreto. Altri riferimenti importanti riguardano senza dubbio la Dichiarazione di conformità dell’impianto, secondo quanto definito dal DM 37/08 e la normativa antincendio, considerando che per gli impianti a gas di elevate potenze sono necessari una SCIA e un CPI. Impianti termici, progettazione e corretta installazione Fin dal principio, è importante rispettare la normativa vigente e progettare e installare gli impianti termici in piena conformità rispetto a quanto previsto. I progettisti dovrebbero calcolare il fabbisogno energetico dell’edificio e definire la tipologia di impianto e la relativa potenza rispetto a quanto calcolato. Il dimensionamento degli impianti da parte di un termotecnico, infatti, è essenziale per garantire il corretto funzionamento dello stesso, senza compromettere né il comfort interno, né l’efficienza energetica. In generale, i riferimenti da conoscere sono normative tecniche di settore. Come anticipato, poi, il DM 37/08 definisce gli obblighi connessi alla Dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore (impresa abilitata) al committente, al fine di attestare la conformità degli impianti alla normativa vigente e al progetto redatto. È un documento obbligatorio, che non ha scadenza. Viene effettuata in occasione dell’installazione di un nuovo impianto, a seguito di una manutenzione straordinaria o a seguito di un ampliamento dello stesso. Infine, a seguito dell’installazione deve essere rilasciato il “Libretto di impianto per la climatizzazione”, da rendere disponibile al proprietario dell’impianto presso il luogo di installazione. Obblighi di manutenzione degli impianti termici Una volta installati, gli impianti termici sono soggetti a controlli e interventi di manutenzione obbligatori, finalizzati a verificare il loro corretto funzionamento e le prestazioni energetiche assicurate. Gli interventi di manutenzione ordinaria, che includono attività quali la pulizia dei filtri e la verifica del funzionamento di ogni componente, non prevedono frequenze obbligatorie per legge; pertanto, è sempre opportuno rispettare le indicazioni del fabbricante e del manutentore incaricato. Obbligatorio per legge, invece, è il controllo fumi, la cui frequenza dipenda dalla tipologia di combustibile e dalla potenza dell’impianto. È biennale nel caso di combustibile liquido o solido e potenza termica fino a 100 kW, annuale per potenze superiori. Nel caso delle caldaie a gas, invece, biennale nel caso si superino i 100 kW, ogni 4 anni per tutti gli impianti di taglia minore. Ogni volta che viene effettuato un intervento, comunque, è necessario registrare le attività svolte sul libretto di impianto. Inoltre, per gli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, è necessario eseguire i controlli di efficienza energetica e redigere il relativo rapporto (art. 8, D.P.R. 74/2013 e decreto 10/2/2014). Anche in questo caso, a seconda della potenza, l’intervento è biennale o ogni 4 anni. Caldaia: libretto e manutenzione obbligatoria La manutenzione della caldaia è importante per assicurarne un corretto funzionamento e il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza nel tempo. Prima di tutto è necessario verificare il funzionamento dell’impianto ed eseguire la pulizia del bruciatore e dello scambiatore di regolazione, con quella che è nota come “revisione della caldaia”. La frequenza di questi interventi dipende da quanto definito dal produttore, che specifica le attività richieste per ogni modello realizzato. A ciò, si aggiunge il controllo dei fumi, finalizzato a verificare la corretta combustione, obbligatorio per legge. Chiamato anche controllo dell’efficienza energetica, deve essere condotto da un tecnico specializzato e competente. La frequenza, in questo caso, dipende dalla tipologia di impianto installato, dalla potenza e dal tipo di combustibile: Caldaie a combustibile liquido o solido, ogni 2 anni fino a 100 kW e ogni anno per potenze superiori; Caldaie a gas metano o GPL, ogni 4 anni fino a 100 kW, ogni 2 anni per potenze superiori. Infine, il suggerimento è quello di provvedere anche alla pulizia della caldaia a condensazione, da effettuare con regolarità, anche in occasione di uno degli altri interventi visti. Perdite gas lesivi per l’ozono delle pompe di calore Anche le pompe di calore sono soggette ad obblighi di legge, connessi all’attività di manutenzione e verifica periodica. Il principale intervento normato è quello relativo al controllo di efficienza energetica, secondo quanto indicato dal DPR 74/2013. Secondo la normativa, infatti, tutti gli impianti termici, incluse le pompe di calore, con potenza termica utile nominale di riscaldamento superiore ai 10 kW e potenza per il raffrescamento superiore ai 12 kW, sono soggetti al controllo di efficienza energetica. Per questa tecnologia, la frequenza è pari a 4 anni fino ai 100 kW e ogni 2 anni per potenze superiori. Questo significa che anche i climatizzatori utilizzati solo nel periodo estivo, se con potenza superiore a quanto indicato, sono soggetti a controlli periodici. Per apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e per le pompe di calore fisse utilizzate anche per la climatizzazione invernale potrebbe essere obbligatorio verificare che non vi siano perdite dei gas refrigeranti utilizzati per il loro funzionamento, potenzialmente dannosi per l’ambiente in caso di perdite. Si parla, nello specifico di FGas. Ve ne sono di diverse tipologie, anche se tra i più diffusi ci sono l’R32 e l’R410. Per sapere se si ricade nell’obbligo dei controlli delle perdite, è necessario conoscere la quantità F-Gas contenuta nell’impianto. Un dato che, generalmente, è espresso in kg e che viene trasformato in tonnellate di CO2 equivalente, tramite dei fattori di conversione, noti come GWP. Il controllo delle perdite viene effettuato da operatori abilitati e la verifica viene comunicata alla Banca Dati gas fluorurati. Le frequenze sono: ≥ 5 e < 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno una volta ogni 12 mesi ≥ 50 e < 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno una volta ogni 6 mesi ≥ 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno una volta ogni 3 mesi Se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, la tempistica dei controlli è raddoppiata. Inoltre, anche in occasione dell’installazione, di possibile riparazione e manutenzione, è necessario rivolgersi esclusivamente a soggetti certificati, i cui nominativi sono consultabili sul Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati. Anche questi interventi prevedono la redazione di specifico rapporto comunicato per via telematica sul portale. I limiti di Regione Lombardia sulle stufe a legna e a pellet In Regione Lombardia ci sono alcune altre regole fondamentali da conoscere se si ha una stufa a legna o a pellet, derivate al Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria. Innanzitutto, è stato definito un livello minimo di efficienza energetica per tutti gli impianti alternativi a servizio dell’edificio. Si parla, principalmente, della classificazione degli impianti. Per l’esistente, le stufe e i camini dovranno essere con almeno 3 stelle per essere utilizzati, salvo situazioni di particolare concentrazione di inquinanti, durante le quali possono essere posti ulteriori limiti temporanei. Tutti i nuovi generatori, invece, dovranno essere almeno a 4 stelle nei comuni con altitudine inferiore ai 300 metri slm ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 (valore innalzato a 20 mg/Nm3 nel caso di maggior altitudine). Per quanto riguarda il pellet, infine, è obbligatorio l’utilizzo di materiale certificato in classe A1, secondo quanto previsto dalla UNI EN ISO 17225-2. Gestione impianto termico: nomina terzo responsabile Oltre agli obblighi connessi alla manutenzione e ai controlli sugli impianti, vi è un altro aspetto altrettanto interessante da conoscere. Si tratta della nomina del terzo responsabile, ossia di una figura, persona fisica o giuridica, qualificata e con i giusti requisiti tecnico professionali, incaricata di occuparsi dell’esercizio e della conduzione dell’impianto, oltre che del suo controllo, della manutenzione e dell’adempito di ogni obbligo normativo connesso. La nomina, ovviamente, non è sempre obbligatoria e questa figura è generalmente presente nei grandi condomini, piuttosto che negli edifici dedicati al lavoro. Nello specifico, si è tenuti a nominare un terzo responsabile nel caso di impianti con potenza termica superiore a 232 kW, poiché per la conduzione dell’impianto è necessario personale con apposito patentino. Per potenze superiori a 350 kW, poi, il terzo responsabile deve essere un’impresa certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 o SOA, categoria OG 11 o OS 28. Articolo aggiornato Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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