Regolamento UE 2026/52: il GWP entra nell’APE dei nuovi edifici

Il Regolamento delegato (UE) 2026/52 aggiorna l’allegato III della Direttiva EPBD 2024/1275 e definisce il quadro europeo per calcolare il potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione. Il GWP entrerà nell’APE, aprendo una nuova fase per progettazione integrata, materiali a basse emissioni, dati ambientali verificabili e valutazione whole life carbon.

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Regolamento UE 2026/52: il GWP entra nell’APE degli edifici nuovi

Con il Regolamento delegato (UE) 2026/52 della Commissione del 16 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2026, viene definito il quadro europeo per calcolare il GWP – Global Warming Potential nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione, i cui risultati dovranno essere comunicati nell’Attestato di prestazione energetica secondo quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1275.

Il tema non riguarda solo l’efficienza energetica in fase d’uso, ma il ciclo di vita dell’edificio nel suo complesso: produzione e trasporto dei materiali, attività di cantiere, consumi energetici, manutenzione, sostituzioni, demolizione, gestione dei rifiuti, riuso, riciclo e recupero. La Commissione europea chiarisce che il life-cycle GWP misura il contributo dell’edificio alle emissioni di gas serra durante tutto il ciclo di vita, includendo sia le emissioni operative sia quelle incorporate nei materiali e nei processi costruttivi.

La novità interessa la nuova EPBD, entrata in vigore il 28 maggio 2024 e da recepire negli ordinamenti nazionali entro il 29 maggio 2026.

La nuova Direttiva EPBD 2024/1275 prevede che il GWP nel corso del ciclo di vita sia calcolato e reso noto nell’attestato di prestazione energetica, a partire dal 1° gennaio 2028 per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 1.000 m² e dal 1° gennaio 2030 per tutti gli edifici nuovi.

Regolamento UE 2026/52: che cosa prevede il nuovo quadro europeo per il GWP

Il Regolamento delegato (UE) 2026/52 sostituisce l’allegato III della Direttiva EPBD e stabilisce i requisiti minimi per il calcolo del GWP dei nuovi edifici ai fini della comunicazione dei risultati nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio” conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva EPBD 2024/1275. L’obiettivo è rendere comparabili, trasparenti e coerenti i risultati nei diversi Stati membri, evitando che ogni Paese sviluppi metodologie troppo distanti tra loro.

Regolamento UE 2026/52: che cosa prevede il nuovo quadro europeo per il GWP

Il calcolo dovrà essere effettuato secondo le parti pertinenti della norma EN 15978:2011, dedicata alla valutazione della prestazione ambientale degli edifici, tenendo conto anche delle successive evoluzioni normative in materia di sostenibilità delle costruzioni. Il dato riportato nell’APE dovrà riflettere lo stato dell’edificio “come costruito”, superando quindi una valutazione limitata alla sola fase progettuale.

“Il GWP nel corso del ciclo di vita è calcolato in relazione a un periodo di studio di riferimento di 50 anni”. Si tratta di un orizzonte convenzionale, scelto per consentire la comparabilità dei risultati e non da interpretare come vita utile presunta dell’edificio. Il GWP dovrà essere espresso in kg CO₂eq/m² di superficie coperta utile, con regole nazionali chiamate a definire in modo chiaro la superficie considerata, facendo riferimento agli standard IPMS – International Property Measurement Standards o a standard equivalenti.

Un aspetto centrale del regolamento è la qualità dei dati. Quando disponibili, dovranno essere utilizzati in via prioritaria i dati pubblicati in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione.

Il testo richiama inoltre i dati coerenti con la disciplina su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica. In assenza di queste informazioni, potranno essere impiegati dati specifici di progetto, dati specifici di prodotto, dati medi di settore, dati generici o valori standard, secondo regole nazionali improntate a coerenza, prudenza e affidabilità.

Dati, fasi e risultati da indicare nell’APE

Il GWP dovrà essere calcolato considerando le fasi obbligatorie del ciclo di vita indicate dal regolamento. La logica è quella del whole life carbon assessment, cioè una valutazione che consideri carbonio incorporato, emissioni operative, manutenzione, sostituzioni e fine vita.

Dal cantiere al fine vita: le fasi del calcolo GWP 

Ambito di calcolo Indicazione prevista Perché è importante
Periodo di studio 50 anni Permette di confrontare edifici diversi con un orizzonte temporale comune.
Unità di misura kg CO₂eq/m² di superficie coperta utile Rende leggibile il risultato e consente benchmark tra edifici e progetti.
Fasi A1-A3 Produzione dei materiali e dei componenti Misura il peso emissivo di materie prime, trasporto allo stabilimento e fabbricazione.
Fasi A4-A5 Trasporto in cantiere e processo di costruzione Include la fase realizzativa, spesso sottovalutata nelle valutazioni ambientali.
Fasi B1-B4 e B6 Uso, manutenzione, riparazione, sostituzione e consumi energetici Integra prestazione energetica, durabilità dei componenti e scenari di gestione.
Fasi C1-C4 Demolizione, trasporto, trattamento e smaltimento Valuta l’impatto del fine vita e della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Fasi D1-D2 Riuso, riciclo, recupero e risorse esportate Consente di rappresentare benefici e oneri oltre i confini del sistema edificio.

Il regolamento prevede inoltre che, ai fini dell’indicazione nell’APE, il risultato sia comunicato in un formato trasparente, distinguendo almeno fase di produzione, fase di costruzione, fase di uso/manutenzione/sostituzione, consumo energetico in uso, fine vita, potenziale di riuso-riciclo-recupero e benefici o oneri delle risorse esportate, come energia elettrica, energia termica o acqua potabile.

Perché il regolamento UE 2026/52 cambia il lavoro di progettisti, produttori e imprese

L’introduzione del GWP di ciclo vita nell’APE rappresenta un’evoluzione significativa per tutta la filiera delle costruzioni. Fino ad ora nel tema della sostenibilità edilizia entravano soprattutto il fabbisogno energetico, l’efficienza degli impianti, l’isolamento dell’involucro e l’integrazione delle rinnovabili. Il nuovo quadro europeo chiede invece di considerare anche il carbonio incorporato nei materiali, nei sistemi tecnici e nei processi costruttivi.

Perché il regolamento UE 2026/52 cambia il lavoro di progettisti, produttori e imprese

Per i progettisti, questo significa considerare la valutazione ambientale già nelle prime fasi di concept e progettazione preliminare. Il regolamento evidenzia infatti l’importanza di calcolare o stimare il GWP prima dell’avvio della costruzione, quando è ancora possibile intervenire sulle scelte progettuali. La selezione della struttura portante, dell’involucro, dei serramenti, degli isolanti, degli impianti HVAC, dei sistemi fotovoltaici e degli accumuli non sarà più valutata solo in termini di prestazione energetica o costo iniziale, ma anche in relazione al profilo emissivo lungo il ciclo di vita.

Per i produttori di materiali e tecnologie, cresce il ruolo delle EPD – Environmental Product Declaration, dei dati conformi alla EN 15804 e, per le apparecchiature tecniche, alla EN 50693 o a standard compatibili. Il mercato tenderà a premiare prodotti e sistemi dotati di dati ambientali verificabili, tracciabili e utilizzabili nei software LCA e BIM-oriented. La disponibilità di dati affidabili diventerà quindi un fattore competitivo.

Per le imprese di costruzione e gli sviluppatori immobiliari, il regolamento introduce una nuova dimensione di controllo del progetto. Non basterà più consegnare un edificio performante dal punto di vista energetico: sarà necessario dimostrare, con dati coerenti, il contributo emissivo del manufatto nell’intero ciclo di vita. Questo potrà incidere su capitolati, procurement, supply chain, tracciabilità dei materiali, strategie di prefabbricazione, riduzione degli scarti e gestione del fine vita.

Rinnovabili in loco, accumuli e confini di calcolo

Un passaggio rilevante riguarda la produzione di energia rinnovabile in loco. Il regolamento definisce tre approcci per attribuire all’edificio le emissioni incorporate legate a questi sistemi, precisando che quelle incorporate dei componenti di accumulo dell’energia sono assegnate integralmente all’edificio, mentre per le altre parti del sistema gli Stati membri potranno scegliere tra assegnazione totale, assegnazione proporzionale alla quota di energia prodotta e autoconsumata, oppure un criterio misto che distingue i componenti integrati nell’involucro edilizio dalle restanti emissioni incorporate.

È un tema destinato a incidere in modo diretto su fotovoltaico in copertura, BIPV, solare termico, batterie e sistemi energetici condivisi. La decarbonizzazione dell’edificio non sarà valutata solo attraverso l’energia rinnovabile prodotta, ma anche attraverso l’impronta emissiva dei componenti che rendono possibile quella produzione.

La Commissione europea sottolinea che il calcolo del life-cycle GWP può incentivare l’impiego di materiali da costruzione a basse emissioni, favorire lo stoccaggio del carbonio negli edifici e sostenere metodi costruttivi più efficienti.

Bruxelles ricorda che le nuove costruzioni nell’UE rappresentano il 18% delle emissioni dell’intero ciclo di vita del parco edilizio, pur corrispondendo solo all’1% della superficie complessiva; inoltre, i rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano il 40% dei rifiuti generati nell’Unione.

FAQ sul Regolamento UE 2026/52 e il GWP degli edifici

Che cos’è il GWP di ciclo vita degli edifici?

Il GWP di ciclo vita, o life-cycle Global Warming Potential, misura il contributo di un edificio alle emissioni di gas serra lungo tutte le fasi del suo ciclo di vita. Comprende le emissioni incorporate nei materiali e nei processi costruttivi, le emissioni operative legate all’uso dell’edificio, le sostituzioni, la manutenzione, la demolizione, il trattamento dei rifiuti e i potenziali benefici derivanti da riuso, riciclo o recupero.

Cosa cambia con il Regolamento delegato (UE) 2026/52?

Il regolamento modifica l’allegato III della Direttiva EPBD 2024/1275 e definisce un quadro europeo armonizzato per il calcolo nazionale del GWP degli edifici di nuova costruzione. L’obiettivo è rendere i risultati più confrontabili tra gli Stati membri e inserirli nell’attestato di prestazione energetica.

Da quando il GWP dovrà essere indicato nell’APE?

La nuova EPBD prevede che il GWP di ciclo vita sia calcolato e comunicato nell’APE per gli edifici nuovi con superficie utile superiore a 1.000 m² dal 2028. Dal 2030 l’obbligo sarà esteso a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Quali dati servono per calcolare il GWP di un edificio?

Il regolamento dà priorità ai dati pubblicati secondo il Regolamento prodotti da costruzione e alle informazioni coerenti con ecodesign ed etichettatura energetica. Quando questi dati non sono disponibili, gli Stati membri possono disciplinare l’uso di dati specifici di progetto, dati specifici di prodotto, dati medi di settore, dati generici e valori standard.

Perché il GWP è importante per progettisti e produttori?

Il GWP rende misurabile l’impatto climatico complessivo delle scelte progettuali e dei prodotti impiegati. Per i progettisti significa integrare logiche LCA già nelle prime fasi del progetto; per i produttori significa rendere disponibili dati ambientali affidabili, verificabili e compatibili con le metodologie europee.

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