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A cura di: Erika Bonelli Indice degli argomenti Toggle Perché il portale era stato sospeso: il D.Lgs. 5/2026 e la Direttiva RED IIIIl nuovo Decreto Requisiti Minimi entra nelle pratiche ENEACome si calcolano i 90 giorni: le tre casisticheChi deve inviare la comunicazione ENEA e come si accede al portaleCosa devono fare ora tecnici e impreseFAQ Comunicazione ENEA per Ecobonus e Bonus CasaDa quando è di nuovo operativo il portale ENEA per Ecobonus e Bonus Casa?Da quando decorrono i 90 giorni per l’invio della scheda descrittiva?Perché il portale ENEA era stato bloccato?Come si accede al portale bonusfiscali.enea.it?Cosa cambia per pompe di calore e generatori a biomassa? Dopo quasi cinque mesi di sospensione parziale, il portale ENEA per le detrazioni fiscali torna pienamente operativo. Con un avviso pubblicato sul sito, l’Agenzia ha comunicato che dal 25 giugno 2026 è attivo l’aggiornamento della piattaforma alle disposizioni del D.Lgs. 5/2026 e del nuovo Decreto Requisiti Minimi: è quindi di nuovo possibile inviare le schede descrittive relative agli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus Casa con data di inizio lavori a partire dal 4 febbraio 2026. Si chiude così una fase di transizione che aveva creato non poche incertezze operative a progettisti, imprese, amministratori di condominio e contribuenti. Il blocco, disposto da ENEA con un avviso del 4 febbraio 2026 non riguardava infatti tutte le pratiche, ma solo quelle relative ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva RED III, che ha ridefinito i requisiti tecnici degli impianti incentivati. Un’analoga sospensione aveva interessato il portale dedicato alle asseverazioni del Super Ecobonus. Attenzione a non confondere questa riapertura con l’apertura del portale 2026 avvenuta lo scorso 22 gennaio, quando ENEA aveva messo online la piattaforma aggiornata alla Legge di Bilancio 2026: si tratta di due passaggi differenti, con regole diverse sul calcolo dei termini di invio. Perché il portale era stato sospeso: il D.Lgs. 5/2026 e la Direttiva RED III All’origine della sospensione c’è il D.Lgs. 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2023/2413, la cosiddetta RED III. Il provvedimento aggiorna il D.Lgs. 199/2021 ed eleva il target nazionale di energia da fonti rinnovabili al 39,4% dei consumi finali lordi entro il 2030, fissando inoltre al 40,1% l’obiettivo vincolante di copertura del fabbisogno energetico degli edifici mediante FER. Il decreto ridefinisce gli obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici, con nuove quote di copertura del fabbisogno per le nuove costruzioni — dove le FER devono arrivare a coprire il 60% — e percentuali differenziate per le ristrutturazioni rilevanti e per gli interventi sugli impianti termici. Ai fini delle detrazioni fiscali, il D.Lgs. 5/2026 riscrive in larga parte l’Allegato IV del D.Lgs. 199/2021, che stabilisce i requisiti tecnici minimi obbligatori per gli impianti a fonti rinnovabili che accedono agli incentivi, dal Conto Termico all’Ecobonus e al Bonus Casa. Tra le novità più rilevanti per chi compila le pratiche: per le pompe di calore assumono un peso centrale gli indicatori di prestazione stagionale, come lo SCOP e l’efficienza energetica stagionale ηs; per i generatori a biomassa l’accesso alle detrazioni è limitato agli apparecchi con certificazione ambientale di classe 5 stelle, ammessi solo in sostituzione di generatori esistenti alimentati a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio; vengono inoltre regolamentati i sistemi ibridi. Il portale ENEA aggiornato recepisce questi criteri direttamente nella compilazione delle schede descrittive. Il nuovo Decreto Requisiti Minimi entra nelle pratiche ENEA L’aggiornamento della piattaforma tiene conto anche del nuovo Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025), in vigore dal 3 giugno 2026, che sostituisce l’impianto del DM 26 giugno 2015 e introduce verifiche aggiuntive sulle prestazioni energetiche degli edifici, con particolare attenzione a involucro edilizio, ponti termici, requisiti impiantistici e infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Tra i cambiamenti che impattano sulle verifiche progettuali, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene eliminata la verifica del coefficiente medio globale di scambio termico H’T, mentre restano le verifiche sulle trasmittanze dei singoli componenti edilizi interessati dall’intervento, che devono ora includere anche l’effetto dei ponti termici. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, invece, il valore limite di H’T diventa dinamico e varia in funzione della zona climatica e della percentuale di superficie vetrata dell’edificio. Come si calcolano i 90 giorni: le tre casistiche Il nodo più delicato per i tecnici riguarda il termine di 90 giorni entro cui trasmettere la scheda descrittiva. Per evitare che il periodo di blocco del portale penalizzasse contribuenti e professionisti, ENEA ha confermato la regola già anticipata nella precisazione del 23 febbraio 2026: per gli interventi rimasti “congelati” durante la sospensione, il conteggio riparte dalla data di riapertura della piattaforma. Il quadro che ne risulta è articolato in tre casistiche, riassunte nella tabella seguente. Casistica Decorrenza dei 90 giorni Termine di invio Inizio lavori dal 4 febbraio 2026 e fine lavori prima del 25 giugno 2026 Dal 25 giugno 2026, data di riapertura del portale 23 settembre 2026 Inizio lavori prima del 4 febbraio 2026 Regola ordinaria: dalla data di fine lavori (o dal collaudo, quando previsto) 90 giorni dalla fine dei lavori Fine lavori dal 25 giugno 2026 in poi Regola ordinaria: dalla data di fine lavori indicata nella scheda 90 giorni dalla fine dei lavori In sostanza, il regime speciale riguarda soltanto gli interventi iniziati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 e conclusi durante il periodo di blocco della piattaforma. Per tutti gli altri casi vale la regola generale dei 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Chi deve inviare la comunicazione ENEA e come si accede al portale La trasmissione della scheda descrittiva a ENEA è un adempimento obbligatorio per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali dell’Ecobonus (Legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e del Bonus Casa (art. 16-bis del D.P.R. 917/86 e art. 16 del D.L. 63/2013) e che comportano un miglioramento dell’efficienza energetica, un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili. Attraverso le schede, ENEA acquisisce i dati tecnici degli interventi e svolge le attività di monitoraggio e verifica previste dalla normativa. L’accesso al portale bonusfiscali.enea.it avviene esclusivamente tramite SPID di persona fisica o Carta d’Identità Elettronica (CIE): la registrazione con email e password non è più disponibile. Per i quesiti tecnici resta attivo l’assistente virtuale Virgilio, disponibile nella sezione dedicata alle detrazioni fiscali del portale ENEA per l’efficienza energetica. Va infine ricordato che il Superbonus segue una procedura distinta: le asseverazioni relative agli interventi di efficientamento energetico (il cosiddetto Super Ecobonus) transitano dal portale dedicato di ENEA, anch’esso interessato dall’aggiornamento normativo. Cosa devono fare ora tecnici e imprese La riapertura del portale consente di smaltire l’arretrato accumulato in questi mesi, ma richiede attenzione su due fronti. Il primo è la scadenza del 23 settembre 2026 per le pratiche rimaste in sospeso: conviene non attendere gli ultimi giorni, quando i picchi di traffico sulla piattaforma possono generare rallentamenti. Il secondo è la coerenza tecnica delle schede con il nuovo quadro normativo: gli interventi avviati dal 4 febbraio 2026 devono rispettare i requisiti dell’Allegato IV aggiornato e, per i lavori soggetti al nuovo Decreto Requisiti Minimi, le verifiche introdotte dal DM in vigore dal 3 giugno 2026. In questa fase di transizione è opportuno verificare che vademecum e FAQ di riferimento siano allineati alle disposizioni più recenti, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte di ENEA, MASE e Agenzia delle Entrate. FAQ Comunicazione ENEA per Ecobonus e Bonus Casa Da quando è di nuovo operativo il portale ENEA per Ecobonus e Bonus Casa? Dal 25 giugno 2026. Con un avviso pubblicato su bonusfiscali.enea.it, ENEA ha comunicato l’aggiornamento del portale alle disposizioni del D.Lgs. 5/2026 e del nuovo Decreto Requisiti Minimi, riaprendo l’invio delle schede descrittive per gli interventi con inizio lavori dal 4 febbraio 2026. Da quando decorrono i 90 giorni per l’invio della scheda descrittiva? Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno 2026, i 90 giorni decorrono dal 25 giugno 2026, con scadenza il 23 settembre 2026. Per gli interventi iniziati prima del 4 febbraio 2026, o conclusi dal 25 giugno 2026 in poi, vale la regola ordinaria: 90 giorni dalla data di fine lavori o, quando previsto, dal collaudo. Perché il portale ENEA era stato bloccato? Per adeguare la piattaforma al D.Lgs. 5/2026, che ha recepito la Direttiva europea RED III e modificato i requisiti tecnici minimi degli impianti a fonti rinnovabili che accedono agli incentivi. Il blocco, disposto il 4 febbraio 2026, riguardava solo le schede con data di inizio lavori dal 4 febbraio 2026 in poi. Come si accede al portale bonusfiscali.enea.it? Esclusivamente con SPID di persona fisica o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per l’assistenza tecnica è disponibile l’assistente virtuale Virgilio nella sezione detrazioni fiscali del portale ENEA per l’efficienza energetica. Cosa cambia per pompe di calore e generatori a biomassa? Con l’aggiornamento dell’Allegato IV del D.Lgs. 199/2021, per le pompe di calore vengono valorizzati gli indicatori di prestazione stagionale come SCOP ed efficienza energetica stagionale ηs, mentre per la biomassa le detrazioni sono riservate ai generatori con certificazione ambientale 5 stelle, installati in sostituzione di generatori esistenti a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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