Detrazioni fiscali e incentivi per l’efficienza energetica

Il presente articolo vuole fare il punto della situazione sulle opportunità legate agli interventi di efficienza energetica sugli edifici, tenendo conto che possono essere diversificate anche a livello regionale e locale.

Analisi Anit su detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Possiamo distinguere i provvedimenti che prevedono un incentivo economico o una defiscalizzazione da quelli che introducono scomputi volumetrici o deroghe sui limiti edilizi.

Tra questi provvedimenti oggi in vigore riportiamo una breve sintesi di: detrazioni fiscali del 65% per soggetti privati, conto termico che prevede incentivi sia per soggetti pubblici che per soggetti privati e scomputi volumetrici come previsti dalla legge nazionale.

Le detrazioni fiscali del 65%

Le detrazioni 55% (oggi al 65%) rappresentano un’iniziativa introdotta nel 2007 per promuovere gli interventi di riqualificazione e valorizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente. L’incentivo è nato come detrazione fiscale sull’IRPEF suddivisa in quote annuali per un totale pari al 55% poi aumentato al 65% delle spese sostenute. Questo strumento è stato di anno in anno sempre prorogato senza particolari modifiche fino al 2017.

I documenti di riferimento principali del provvedimento ancora vigenti sono:
– Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 Dicembre 2006, n.296) che introduce la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
– DM del 19 febbraio 2007 di attuazione della Legge di cui sopra e che descrive nel dettaglio le tipologie di interventi
– Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n.244) che ha esteso la possibilità d’accesso alle detrazioni fino al 2010. Anche in questo caso le regole dell’assetto amministrativo sono state definite con due decreti ministeriali:
– DM 11 Marzo 2008 (G.U. 18 Marzo 2008, n.66): limiti su fabbisogno energetico tutt’ora in vigore e trasmittanze 2008/2010
– DM 7 Aprile 2008 (G.U. 24 Aprile 2008, n.97): assetto amministrativo 2008/2010

– DM 26/1/10: introduce i nuovi limiti sulle trasmittanze tuttora in vigore
– Legge 220/2010 pubblicata il 21/12/2010 ha prorogato fino al 31/12/2011 la possibilità di accedere alle detrazioni introducendo l’obbligo di suddivisione della stessa in 10 quote annuali di pari importo.
– Legge 90 del 3 agosto 2013 che converte il DL 63 del 4 giugno 2013 interviene sull’assetto legislativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica introducendo l’innalzamento delle detrazioni al 65%.

Condizioni generali di applicazione

La detrazione dell’imposta lorda riguarda solo gli interventi su edifici esistenti di qualunque destinazione d’uso.
La prova dell’esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI-IMU.
Gli edifici inoltre, secondo l’Art.2 della Circolare 31/05/07:

  • devono essere già dotati di impianto di riscaldamento;
  • devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare;
  • devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

Il soggetto che richiede la detrazione dell’imposta sul reddito può essere:

– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, tra cui:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
– le associazioni tra professionisti
– gli enti privati che non svolgono attività commerciale.

La condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il soggetto partecipi alle spese dell’intervento. Rientrano quindi anche i familiari conviventi. La possibilità di usufruire dell’incentivo (essendo una detrazione dell’imposta sul reddito) dipende dalla capacita fiscale del soggetto al momento della domanda.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (55, 65, 70, 75%) occorre far riferimento:
– alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
– alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Interventi ammessi

Le tipologie di interevento ammesse sono suddivise in 4 macro categorie così come previste dai commi 344, 345, 346 e 347 della Legge 296/2006 che per prima introduce le detrazioni per la riqualificazione energetica. Sulla base di queste suddivisioni sono poi intervenuti i dispositivi di legge successivi che hanno introdotto modifiche e aggiunte.

Applicazioni detrazioni ecobonus

ecobonus per schermature solari

ecobonus per sostituzione impianti di climatizzazione

Ecobonus sostituzione impianti di climatizzazione invernale

Requisiti minimi

Di seguito si riportano i valori limite per accedere alle detrazioni.

Requisiti minimi per accedere alle detrazioni

Limite per eccedere alle detrazioni involucri e pompe di calore

Interventi condominiali

Nel caso l’intervento riguarda parti comuni dei un condominio la detrazione viene incrementata al:
– 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
– 75% di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Possono essere usufruite anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Il Conto Termico 2.0

Il nuovo Conto Termico, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici.

Criteri di ammissibilità

Soggetti ammessi:
a) le amministrazioni pubbliche relativamente a tutte le tipologie di intervento (vd schema)
b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (vedi schema interventi);

Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente,i soggetti di cui sopra possono avvalersi dell’intervento di una ESCO, nel caso delle amministrazioni pubbliche mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014, mentre nel caso dei soggetti al comma b) mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all’allegato II del decreto legislativo n. 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 102/2014.

Edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione.

Interventi e requisiti

Nel caso degli interventi di accesso solo alle pubbliche amministrazioni le rate in cui viene disposto l’incentivo sono costanti in 5 anni. Nel caso invece di  quegli interventi di piccole dimensioni legati agli impianti le rate sono diversificate tra 2 e 5 anni.

Conto termico 2.0, interventi ammessi

Conto termico 2.0, interventi ammessi

Per ogni tipologia di intervento è prevista una percentuale incentivabile variabile dal 40% al 65% nonché un tetto massimo di incentivo globale e di spesa per singolo intervento.

ll nuovo CT prevede incentivi

  • fino al 65% della spesa sostenuta per gli “Edifici a energia quasi zero” (nZEB);
  • fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
  • fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);
  • anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici;
  •  il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.

ecobonus, interventi sull'involucro opaco

Ecobonus, interventi sull'involucro opaco

Come si calcola l’incentivo (involucro)

Il calcolo dell’incentivo per gli interventi sull’involucro e di ombreggiamento e schermatura è il seguente:

come si calcola l'incentivo per i lavori sull'involucro

Dove:
Itot = incentivo totale cumulato per gli anni di godimento connesso all’intervento in oggetto
%spesa= la percentuale incentivata
C = costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento in relazione al costo
massimo ammissibile
Sint= superficie in m2 oggetto dell’intervento
Imax= incentivo massimo ammissibile

Come si calcola l’incentivo (impianto)

Il calcolo dell’incentivo per l’intervento di sostituzione edll’impianto è il seguente:

come si calcola l'incentivo per intervento di sostituzione dell'impianto

Dove:
Itot = incentivo totale cumulato per gli anni di godimento
%spesa= la percentuale incentivata)
C = costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento
Pnint= somma delle potenze termiche nominali del focolare dei generatori di calore installati in kWt
Imax= incentivo massimo ammissibile

Gli scomputi volumetrici

Gli scomputi e i bonus volumetrici sono spesso una decisione regionale o comunale. La politica energetica ha portato a legare questa opportunità ad interventi di efficientamento e quindi di risparmio energetico in edilizia. Tali provvedimenti si distinguono tra proposte nazionali e proposte regionali.
Nella confusione generale dei decreti legislativi in materia, per quanto riguarda gli scomputi volumetrici per interventi di risparmio energetico i decreti nazionali di riferimento sono il DLgs 115/2008 (art. 11 comma 1 e 2 ) e DLgs 102/2014 (art. 14 comma 6 e 7).
Tuttavia dal 19 luglio 2014, entrata in vigore del DLgs 102/2014, è abrogato l’art. 11 comma 1 e 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Nuove Costruzioni

Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni (DL63, Legge 90 e successivo DM 26 giugno 2015), certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.

Nel rispetto dei predetti limiti é permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Edifici esistenti

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 % dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modificazioni (DL63, Legge 90 successivo DM 26 giugno 2015), certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, é permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti
verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo’ essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

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Tema Tecnico

Detrazione fiscale 50% - 65%, Efficienza energetica

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