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Maggiore consapevolezza dei danni del cambiamento climatico e crisi energetica internazionale stanno spingendo molte persone a considerare seriamente le fonti di energia rinnovabile in alternativa alle fonti fossili. A tal proposito, nell’ottica di incentivare queste operazioni, la normativa italiana ed europea si stanno adeguando al fine di velocizzare l’iter burocratico richiesto per autorizzarne l’installazione. Tra le fonti rinnovabili più usate c’è sicuramente il fotovoltaico, questa tipologia di impianti però potrebbe causare qualche problema negli edifici soggetti a vincoli paesaggistici. La normativa vigente è contenuta nella legge 27 aprile 2022 n. 34, che ha modificato l’articolo 7-bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011: ecco quali sono e come funzionano le procedure di autorizzazione per impianti composti da pannelli solari o fotovoltaici, quando si qualifica manutenzione ordinaria e quando straordinaria. Indice degli argomenti Toggle Installazione fotovoltaico su edifici vincolati: liberalizzazione, autorizzazioni e manutenzioneIn quali casi la posa dei pannelli solari o fotovoltaici è manutenzione ordinariaFotovoltaico, quando non vale l’edilizia libera ed è manutenzione ordinaria Installazione fotovoltaico su edifici vincolati: liberalizzazione, autorizzazioni e manutenzione Nell’ottica di favorire l’installazione delle fonti di energia rinnovabile in casa e nelle attività produttive, la normativa nazionale ha snellito alcuni iter burocratici prima in vigore. Da aprile 2022 è in vigore il decreto del ministero della Transizione Ecologica con il quale si dà attuazione alla semplificazione energetica: vuol dire che per la posa del fotovoltaico non occorrono permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, al contrario basta la compilazione di un modello unico. Vi sono tuttavia delle eccezioni da tenere in considerazione. La regola dell’edilizia libera non si applica se il fotovoltaico interessa edifici ubicati in aree di notevole interesse pubblico specificamente individuate da provvedimenti amministrativi. In tal caso la posa dei pannelli è possibile solo previa autorizzazione dell’amministrazione locale competente. Sempre la legge 27 aprile 2022 n. 34 prevede che solo ed esclusivamente sui beni culturali previsti all’articolo 136, lettera c, valga la liberalizzazione (quindi lo snellimento burocratico) se i pannelli solari e il sistema fotovoltaico vengano integrati nelle coperture del tetto e quindi non siano visibili dai punti panoramici, ciò a tutela del paesaggio. Invece permane l’esclusione per quegli edifici i cui tetti sono realizzati con materiali caratteristici che rispecchiano la tradizionale locale, si pensi ad esempio alle tipiche lastre dei trulli pugliesi. In quali casi la posa dei pannelli solari o fotovoltaici è manutenzione ordinaria L’installazione di pannelli solari o fotovoltaici su edifici esistenti si considera manutenzione ordinaria, per questa ragione non richiede particolari iter autorizzativi o nulla osta da parte delle amministrazioni locali. Si tratta, dunque, di edilizia libera. A questa regola, tuttavia, esiste una eccezione: gli edifici posizionati in aree paesaggistiche sono esclusi dalla liberalizzazione, dunque resta in vigore l’autorizzazione di cui all’art. 21 sui beni di cui all’art. 136, lettere b) e c). Sempre nella norma in esame è previsto anche che non occorrono autorizzazioni se i pannelli solari/fotovoltaici sono installati sulle coperture e non visibili tali da non ledere la vista panoramica. Come visto in precedenza, quanto detto non si applica ai tetti realizzati con architetture e materiali tipici del luogo. Fotovoltaico, quando non vale l’edilizia libera ed è manutenzione ordinaria Per fare il punto della situazione, il quadro normativo attualmente in vigore prevede che la posa dei pannelli solari e fotovoltaici su edifici civili e manufatti si qualifica come “ordinaria manutenzione”. Le sole ipotesi in cui le autorizzazioni sono ancora necessarie riguardano le installazioni su immobili/aree vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 42/2004, individuati da provvedimenti amministrativi per il loro interesse pubblico: immobili con singolarità geologica o memoria storica; ville, giardini e parchi di particolare interessa naturalistico; complessi di immobili realizzati secondo le tradizioni architettoniche locali, immobili ubicati in prossimità di punti panoramici e belvedere accessibili al pubblico. Sono esclusi dall’edilizia libera i centri e i nuclei storici mentre la norma di aprile 2022 specifica che è ammessa la liberalizzazione nelle zone territoriali omogenee di tipo A. Tuttavia, anche laddove non si applica la regola dell’edilizia libera non vi è bisogno del titolo abilitativo, diversamente da quanto disciplinato nel Testo unico dell’edilizia d.P.R. 380/2001. Vista la delicatezza della questione, prima di procedere all’installazione degli impianti solari e fotovoltaici negli edifici soggetti a vincoli o ubicati nei centri storici è buona norma consultare un professionista tecnico, verificare requisiti, condizioni e autorizzazioni richiesti. Chi trasgredisce alle regole potrebbe incorrere in un illecito paesaggistico, essere condannato al pagamento di sanzioni salate oltre a dover rimuovere i pannelli a sue spese. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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