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Indice degli argomenti: Gli impianti termici (intervento trainante) Impianti con caldaia a condensazione Impianti a pompa di calore Impianti ibridi (pompa di calore + caldaia) Caldaie a biomassa Impianti termici a collettori solari Sistemi di microcogenerazione Sistemi di teleriscaldamento efficiente Attestazioni, asseverazioni e visto di conformità Le spese agevolabili Il Superbonus permette di sostituire gli impianti termici esistenti, vocati al riscaldamento/ raffrescamento/produzione di acqua calda sanitaria, con apparecchi e sistemi a più alta efficienza energetica, come: caldaia a condensazione, pompa di calore, sistemi ibridi, impianti a biomassa, collettori solari termici, microcogenerazione, teleriscaldamento. Per poter usufruire della detrazione fiscale maggiorata al 110%, introdotta dal Decreto Rilancio, occorre eseguire uno o più di interventi prioritari, definiti trainanti che, oltre alla riduzione del rischio sismico (sismabonus) sono rivolti anche a contenere i consumi energetici degli edifici (ecobonus). Tra questi ultimi troviamo l’isolamento dell’involucro opaco dell’edificio in misura maggiore del 25% e appunto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Se sussiste almeno una di queste condizioni, si possono aggiungere altri interventi, sempre agevolabili al 110%. Questi, definiti “TRAINATI” sono: impianti fotovoltaici, schermature solari, infissi e finestre, dispositivi di smart buildings, infrastrutture per la carica di veicoli elettrici, interventi per la rimozione delle barriere architettoniche. Gli impianti termici (intervento trainante) L’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione, o aggiunta/integrazione. Il Dlgs 48/2020 ha ampliato la platea degli impianti incentivabili, arrivando a comprendere anche le stufe (o termocamini) a legna, pellet e cippato, che in precedenza risultavano escluse dal bonus. Ora l’impianto termico è definito: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Ai fini dell’accesso al Superbonus, quindi, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. L’impianto termico deve inoltre essere esistente, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Il superbonus nella misura del 110% spetta a chi prevede come intervento trainante – in alternativa o combinato con l’isolamento dell’involucro edilizio – la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria: a condensazione, a pompa di calore ad apparecchi ibridi con pompa di calore integrata a caldaia a condensazione; sistemi di microcogenerazione, a collettori solari; con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente a caldaie a biomassa L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E, ha precisato che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici siano già dotati di impianti di riscaldamento. La circolare 30/E per individuare gli impianti presenti prima dell’intervento fa riferimento ai sistemi documentabili attraverso il libretto di impianto per la climatizzazione (di cui al Dm 10 febbraio 2014). La legge di Bilancio 2021 ha inserito anche gli edifici collabenti, anche se privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione, raggiungano una classe energetica in fascia A. La progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti domestici (elettrici, idrosanitari, gas, elettronici, termici, di sollevamento, antincendio) è regolata dal DM 37/08. Gli impianti devono essere elaborati a regola d’arte (in conformità norme tecniche dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione dell’Unione europea). I requisiti e le caratteristiche degli impianti sono definiti dal Ministro dello Sviluppo economico negli allegati F, G, H del decreto Requisiti Minimi, emanato il 6 agosto 2020. Impianti con caldaia a condensazione La caldaia a condensazione, oltre al calore direttamente prodotto dalla combustione, permette di sfruttare anche la considerevole quantità di calore “nascosta” nel vapore acqueo disperso nei fumi, a tutto vantaggio del rendimento. Sono agevolabili gli interventi che prevedono la sostituzione, totale o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di generatore a condensazione: alimentato ad acqua o aria calda con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto, prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (valvole termostatiche a bassa inerzia termica, o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente), appartenenti alle classi, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 Nel caso il generatore a condensazione sia alimentato ad aria calda, il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere ≥ 93 + 2 log Pn (logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore di calore). Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza nominale maggiore di 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili. Per i generatori a condensazione ad acqua di potenza superiore a 400 kW, è richiesto un rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI 15502. La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate nel caso di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore aventi potenza termica utile maggiore di 100 kW. Impianti a pompa di calore È agevolabile al 110% la sostituzione: integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia; di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria L’Allegato F, del DM Requisiti Minimi del 6 agosto 2020, definisce le caratteristiche e i requisiti che le pompe di calore devono possedere per poter accedere al superbonus. Innanzitutto, distingue le varie tipologie in base alla sorgente di energia ed alla tecnologia di funzionamento in: pompe di calore elettriche pompe di calore a gas pompe di calore a gas ad assorbimento pompe di calore a gas con motore a combustione interna pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità Per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella sottostante. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova, la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate. Per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella. Il valore minimo dell’indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie. La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle sopra riportate: UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.); UNI EN 1605 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico; Nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (Nox espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all’energia termica prodotta). Nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolate in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all’energia termica prodotta). Nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono ridotti del 5%. Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.Lgs. 28/2011 (COP>2,6) Impianti ibridi (pompa di calore + caldaia) È agevolabile la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro. Il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia deve essere ≤0,5. Il coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore deve essere maggiore o uguale ai valori minimi fissati nell’allegato F al D.M.6.08.2020. La caldaia deve essere del tipo a condensazione e il rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua, si fa riferimento a temperature minime e massime rispettivamente di 60 e 80 °C), deve essere ≥ 93 + 2 log Pn. Per valori superiori a 400 kW, nel calcolo del logaritmo si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati (la somma delle potenze delle caldaie a condensazione), non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Il sistema ibrido (pompa di calore + caldaia a condensazione) è programmato per selezionare automaticamente la giusta combinazione di tecnologie per massimizzare l’efficienza energetica (in relazione alle temperature esterne) e fornire livelli di comfort ideali. Ove tecnicamente compatibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altro sistema di termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata). Il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Tale requisito va riportato nell’asseverazione per impianti di potenza termica utile della caldaia superiore a 100 kW. Caldaie a biomassa Il Superbonus permette la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da fonti rinnovabili a biomasse combustibili. L’uso delle caldaie a biomassa vale esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione (n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE), per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare. L’allegato F, del DM Requisiti Minimi del 6 agosto 2020, definisce i requisiti tecnici che gli impianti e gli apparecchi a biomassa devono possedere per poter accedere al superbonus. L’accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato: nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore, ai sensi del DM 7 novembre 2017, n. 186; in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle L’accesso alle detrazioni è consentito ai seguenti impianti e apparecchi a biomassa: caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt stufe e termocamini a pellet stufe e termocamini a legna Le caldaie a biomassa devono inoltre possedere, oltre alla certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5, l’obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue: per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo alla norma EN 303-5; per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, non inferiore a 20 dm3/kWt; per le caldaie automatiche a pellet, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista. Anche il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione. Per le stufe ed i termocamini a pellet: certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785; il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne attesti la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 Per i termocamini a legna: certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229; la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Per le stufe a legna: certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240; la legna utilizzata deve essere certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili. Impianti termici a collettori solari È agevolabile l’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Per poter fruire del superbonus al 110%, i collettori solari termici devono possedere i seguenti requisiti: i collettori solari termici e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno 5 anni gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno 2 anni i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti In alternativa alla Certificazione Solar Keymark: per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA. nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare, per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA e i valori di producibilità specifica sono ridotti del 10% I collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda [AG], superiore ai seguenti valori minimi: collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località di Würzburg collettori sottovuoto e a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località di Würzburg collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m² anno, con riferimento alla località di Atene. L’energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda [Qu], espressa in kWht/m² anno, è calcolata come indicato nell’Allegato H al DM 6/08/2020. Per gli impianti solari termici prefabbricati (factory made) per i quali è applicabile solamente la UNI EN12976, la producibilità specifica deve essere maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località di Würzburg. Sistemi di microcogenerazione Con il termine cogenerazione (CHP, Combined Heating & Power) si intende la produzione combinata di energia elettrica/meccanica e di energia termica (calore) ottenute in appositi impianti utilizzanti la stessa energia primaria. Tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. Nel Dlgs 20/2007, le unità di cogenerazione di taglia ridotta vengono definite microcogeneratori quando hanno potenze elettriche inferiori a 50 kW. La detrazione al 110% del superbonus è valida per l’installazione di sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%. Il PES (Primary Energy Saving) è un indice introdotto dalla Direttiva 2004/8/EC (recepita dal MiSE con decreto del 5 settembre 2011) sulla base del quale sono calcolati gli incentivi per gli impianti di cogenerazione: più alto il PES più conveniente è la cogenerazione dal punto di vista delle sfruttamento dell’energia primaria. Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti di micro-cogenerazione, si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16.03.2017. Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro). Sistemi di teleriscaldamento efficiente È altresì agevolabile al 110%, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt, del dlgs 102/2004) usa, in alternativa, almeno: il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili il 50 per cento di calore di scarto il 75 per cento di calore cogenerato il 50 per cento di una combinazione delle precedenti Il superbonus vale esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE. Il teleriscaldamento va ad aggiungersi al quadro generale delle comunità energetiche rinnovabili (REC) che, finalizzate alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, possono dare un contributo rilevante alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e allo sviluppo sostenibile. Attestazioni, asseverazioni e visto di conformità Per tutti gli interventi, è necessario che il tecnico abilitato rilasci specifiche asseverazioni per il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute. Ricordiamo che la prima operazione da fare, per assicurarsi l’accesso alle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione, ecobonus, sismabonus e superbonus al 110%, è la verifica della conformità edilizia del manufatto oggetto di intervento. In sostanza, occorre verificare che l’immobile, nel suo complesso, sia costruito in accordo alle norme urbanistiche e cioè che non sia stato commesso nessun illecito o abuso edilizio. Pena, la decadenza del beneficio. A tal proposito, per agevolare il processo di sanatoria di eventuali irregolarità, il Decreto Semplificazioni, nello spirito di rimuovere gli ostacoli all’applicazione del superbonus, ha introdotto tolleranze costruttive e deroghe alle difformità riscontrate rispetto allo stato legittimo dell’immobile. Le spese agevolabili Nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari (per gli edifici fino a otto unità immobiliari) euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari (per gli edifici con più di otto unità immobiliari). Nel caso di edifici unifamiliari, i massimali di spesa agevolabili arrivano a 30.000 euro per edificio. Oltre alle spese per gli interventi trainanti e trainati di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, rientrano tra i costi detraibili anche quelli sostenuti per: il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, nonché del visto di conformità l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione); altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico). La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito e per l’acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda o climatizzazione. Il Superbonus spetta anche nei casi di demolizione e ricostruzione (con o senza ampliamento) e per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma. Si ricorda infine che, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, si può beneficiare dello sconto in fattura o la cessione del credito ad un soggetto terzo. Per approfondire: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 08 agosto 2020 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24/E del 08 agosto 2020 Decreto Rilancio, Dlgs 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 DM 4 agosto 2011 – Promozione della cogenerazione Legge di Bilancio 2021, LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 Ministero dello sviluppo economico, Decreto Asseverazioni, 6 agosto 2020 Ministero dello sviluppo economico, Decreto Requisiti, 6 agosto 2020 MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Superbonus FAQ MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Superbonus FAQ v.2 Portale superbonus, Mise Portale Superbonus, ENEA Portale Superbonus, Agenzia delle Entrate Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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