Nuovo Superbonus: come cambia nel 2023

Il Superbonus cambia natura: nel 2023 vede ridurre l’aliquota di detrazione dal 110 al 90% (salvo eccezioni) e in determinati casi. Vediamoli insieme.

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Nuovo Superbonus: come cambia nel 2023

Il Superbonus ha una storia travagliata. In appena quasi tre anni dalla sua nascita, ha subito una sfilza di modifiche, integrazioni e correzioni dovute al susseguirsi di emendamenti, decreti, leggi e norme di vario titolo. Col risultato che, così com’era stato concepito dal movimento 5stelle, il Superbonus originato dal decreto Rilancio (DL 34/2020) sull’onda della prima crisi pandemica agli albori del 2020, non esiste più. È stato snaturato, ridotto, umiliato.

E questo, nonostante in molti ne abbiamo riconosciuti i benefici, sia la Commissione Europea (“Il programma mira anche a ridurre l’impatto ambientale del settore residenziale e contribuire agli obiettivi climatici dell’Italia”), che una ricerca Nomisma commissionata da Ance Emilia (i 38,7 miliardi investiti generano un ritorno economico di 124,8 mld, pari al 7,5% del PIL).

L’anno appena cominciato prospetta alcune novità in tema di bonus edilizi, ma anche tante conferme come l’ecobonus, il sismabonus, il bonus ristrutturazioni, il bonus mobili, il bonus verde, il bonus casa e il bonus abbattimento barriere architettoniche.

La legge di Bilancio 2023 e la legge di conversione del Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022), vanno a stabilire le ultime importanti modifiche alla struttura del Superbonus, definendo quello che sarà il nuovo bonus negli anni a venire.

Vediamo insieme come e cosa cambierà.

I numeri di un successo

I dati Enea, pubblicati a partire da agosto 2021 con cadenza mensile, relativi alla fruizione del Super Ecobonus 110% (rispetto al numero di asseverazioni, investimenti e importi ammessi a detrazioni), raccontano la storia di un successo.

Distinguendo tra tipologie edilizie – condomini, edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti – sia su scala nazionale, che suddiviso tra le singole regioni italiane.

Superbonus, i dati Enea aggiornati a dicembre 2022

Secondo i dati dell’ultimo report ENEA disponibile – relativo a dicembre 2022 – sull’intero territorio nazionale, a fronte di un numero di asseverazioni totali pari a quasi 360 mila, sono stati ammessi a detrazione investimenti per 46,6 miliardi di euro, che arriveranno a quota 62,5 mld alla fine dei lavori (per i cantieri in corso).

Se messi a paragone coi dati di giugno, il confronto è lapidario. In appena sei mesi, infatti, tutti i numeri sono raddoppiati, sia nel numero delle asseverazioni – da 199 mila a 360 mila – che nel capitale investito – da 35 a 62 mld di euro. Questo fa capire la corsa contro il tempo che è stata fatta per poter beneficiare degli incentivi entro la fine dell’anno, nella fondata incertezza già da mesi, sulla prosecuzione della misura nell’anno a venire.

Superbonus 2023: novità e modifiche

Le modifiche più rilevanti al Superbonus sono state apportate dal Decreto Aiuti Quater (D.L. 176/2022) confermate e integrate dalla successiva Legge di Bilancio 2023. Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge: composto originariamente di 16 articoli suddivisi in 63 commi, dopo l’esame presso il Senato consta di 34 articoli suddivisi in 109 commi.Superbonus: dal 110 al 90% con la legge di bilancio 2023Il Superbonus 110 nasce come una detrazione fiscale pensata per coprire interamente le spese che un proprietario sostiene per ammodernare la propria abitazione e renderla più efficiente dal punto di vista energetico, con un piccolo extra del 10% che in buona parte era assorbito dai creditori (banche, imprese…) che anticipavano i capitali delle lavorazioni (attraverso lo strumento della cessione del credito e/o sconto in fattura). Questo ha garantito che anche il ceto meno abbiente della popolazione potesse migliorare la propria condizione di vita domestica, aumentando il confort e riducendo i consumi e le spese di gestione.

Ricordiamo che il Superbonus prevedeva all’origine un’aliquota di detrazione fiscale al 110% per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) – trainanti e trainati – di coibentazione dell’involucro edilizio (cappotto termico) e/o sostituzione dell’impianto termico, e per gli interventi antisismici (sismabonus).

La novità più sostanziale introdotta dal Governo Meloni con il DL 176/22 è il passaggio – non indolore – dell’agevolazione fiscale dal 110 al 90% a partire dal 1° gennaio 2023. Questo però non vale sempre.

Rimangono infatti delle casistiche dove la percentuale al 110% continua ad applicarsi, grazie anche all’intervento last-minute della Legge di Bilancio.

Quando il superbonus resta al 110%

Esistono dei casi particolari, nei quali si mantiene inalterata l’agevolazione al 110%, così come era stata ideata la misura del Superbonus. È la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) che, all’articolo 1 comma 894, individua una serie di eccezioni a cui non si applica la diminuzione della detrazione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dall’art. 9 del decreto Aiuti quater (DL n.176/2022), così come modificato con la conversione in legge.Nuovo Superbonus: come cambia nel 2023La legge di bilancio dispone che la detrazione al 110% si applica nei seguenti casi:

  1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio (ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea), a patto che, data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA;
  3. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio o di chi ne ha titolo, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
  4. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

L’art.9 del D.L. Aiuti-quater modifica, altresì, la disciplina relativa ai lavori eseguiti sulle unifamiliari, nonché sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari (cd. villette). Per queste, il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.

Per gli interventi effettuati da soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali (ovvero le Onlus, le Odv e le Aps), l’applicabilità del Superbonus al 110% viene riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che:

  • le stesse possiedano immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Restano confermate le scadenze già previste nella disciplina del Superbonus per gli interventi eseguiti dagli IACP (o Enti assimilati) e dalle Cooperative a proprietà indivisa, per i quali il 110% resta fermo sino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia
stato eseguito almeno il 60% dell’intervento.

Percentuale invariata anche nel caso di interventi post eventi sismici. Il DL 176/2022 non modifica le scadenze del Superbonus eseguito su immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici, per i quali il 110% spetta per le spese sostenute fino a tutto il 2025.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Superbonus al 90%

Esclusi i casi particolari menzionati in precedenza, per tutti il Superbonus si depotenzia, passando dal 110 al 90% di detrazione delle spese effettuate per migliorare l’efficienza energetica di un’immobile.Legge di Bilancio 2023, Superbonus al 90%L’art.9 del testo del DL 176/2022 prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, sin dal 2023, al 90% (dal 110%) della detrazione per gli interventi di efficientamento energetico.

Per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, nonché sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari (cd. villette), viene ammesso il bonus al 90% per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, ma solo per lavori realizzati sulle “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.

Da rilevare che, in questo caso, la possibilità di fruire del Superbonus al 90% riguarda solo i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 (e per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), per cui sono esclusi gli interventi iniziati prima di tale data.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.

Contributo per soggetti a basso reddito

Il DL 176/2022 prevede l’erogazione di un contributo in favore dei contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro (calcolato in base ai criteri definiti dallo stesso D.L. Aiuti-quater) per finanziare gli interventi di tali soggetti sia sugli edifici unifamiliari, sui condomini e sugli ulteriori edifici agevolati.

Superbonus 2023: contributo per i contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro

A tal fine è autorizzata una spesa per il 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità da stabilirsi con Decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni dal 19 novembre 2022. Il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

La qualificazione SOA per i bonus edilizi

L’art. 10-bis del D.lgs. 21/2022 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”), ha introdotto l’obbligo – per l’accesso agli incentivi del Superbonus e altri bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio – per le imprese appaltatrici e subappaltatrici, di dotarsi di attestazione di qualificazione SOA (Società organismo di attestazione) nel caso l’importo dei lavori sia superiore a 516 mila euro. La normativa, entrata in vigore dal 21 maggio 2022, ha preso efficacia solo dal 1° gennaio 2023, un lungo posticipo per permettere alle imprese di mettersi in regola.

Superbonus 2023: certificazione soa per lavori con importo superiore a 516.000 euro

La certificazione SOA esiste già nel campo degli appalti pubblici, per opere superiori a 150 mila euro. In attesa che il Nuovo Codice Appalti entri effettivamente in vigore (1° aprile per i procedimenti non ancora partiti), al momento è ancora vigente il dlgs 50/2016 e s.m.i.

L’art.84 del Codice Appalti (dlgs 50/2016), stabilisce infatti che i soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, devono provare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83 (requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali, certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

Le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare attività di monitoraggio e controllo di rispondenza a livelli standard di qualità preliminari all’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dell’ANAC. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.

Novità sulla cessione del credito

L’art. 9 del DL 176/2022 vede altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.Superbonus 2023: Novità sulla cessione del creditoLa disposizione contiene altresì una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.

Si prevede a tal fine che SACE (società per azioni controllata da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020.

Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo infine che per poter fruire del Superbonus occorre l’asseverazione della congruità dei costi da parte del tecnico abilitato e che, dal 12 novembre (in seguito all’uscita del decreto Antifrode) è obbligatorio per tutti i bonus edilizi farsi rilasciare il visto di conformità.


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