Chiarimenti Agenzia Entrate su ecobonus edilizia e riqualificazione

Cessione ecobonus ai fornitori, estensione delle detrazioni del 65% ai dispositivi domotici, bonus riqualificazione energetica agli interventi su Iacp

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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 20/E che fornisce utili chiarimenti su alcune novità introdotte dalla Legge di Stabilità su vari aspetti tra cui le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali.

Il comma 74 proroga al 31/12/16 le detrazioni del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici.
La Circolare sottolinea che la legge di Stabilità non ha modificato l’impianto normativo della detrazione, ma i soli termini di scadenza, confermando la validità delle disposizioni istitutive dell’agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, salvo aggiornamenti che potrebbero essere introdotti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico per tener conto dell’adeguamento degli standard energetici, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione.

Sempre il comma 74 consente la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici. La disposizione riguarda i soli contribuenti che ricadono nella no tax area,(pensionati, dipendenti e autonomi). Ricordiamo che l’Agenzia aveva già emanato le prime disposizioni, cui ora seguono ulteriori dettagli.
Secondo quanto specificato dal provvedimento, sulla base della relazione tecnica, la disposizione in esame si applica alle sole spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici e consente al condòmino incapiente di cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. I fornitori non devono per forza accettare il credito al postodel pagamento loro dovuto.
Il fornitore può utilizzare il credito ceduto  in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.

Il comma 87 rende fruibili le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici agli istituti autonomi per le case popolari. La disposizione introduce un’importante apertura nell’impianto normativo, permettendo l’applicazione della detrazione anche per gli interventi riguardanti taluni immobili “patrimoniali” concessi in locazione, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti autonomi in questione, che hanno il compito la gestione di tale patrimonio.

La Circolare interviene anche sulla detrazione del 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. L’Agenzia specifica che tali dispositivi possono beneficiare della detrazione anche nel caso in cui il loro acquisto, installazione e la messa in opera siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. “Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di “domotica” in questione l’importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute”.

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Tema Tecnico

Detrazione fiscale 50% - 65%

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