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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Correttivo TU FER pubblicato in GU, definizioni e novitàDigitalizzazione delle procedureSemplificazione aree idoneeProcedura abilitativa semplificata (PAS)Agrivoltaico e impianti flottantiSanzioni e contenziosi Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, noto come Correttivo al Testo Unico FER. In questo modo il settore delle energie rinnovabili in Italia si prepara ad affrontare un riassetto normativo significativo. L’entrata in vigore del Correttivo, prevista per l’11 dicembre 2025, dà inizio a una fase orientata alla digitalizzazione dei processi autorizzativi alla semplificazione dei procedimenti edilizi e ambientali. Inoltre intende accelerare gli investimenti strategici in linea con le direttive europee e gli obiettivi del PNRR. Il decreto appena pubblicato interviene sul D.Lgs. 190/2024, con modifiche sostanziali e integrazioni mirate a rimuovere ostacoli burocratici e a promuovere tecnologie innovative; tra queste agrivoltaico avanzato, sistemi ibridi e soluzioni per il repowering. Correttivo TU FER pubblicato in GU, definizioni e novità Il Correttivo al Testo Unico FER va ad aggiornare alcune definizioni importanti per gli operatori del settore. In primis si ridefinisce il concetto di impianto ibrido, che ora include sia le installazioni basate su differenti fonti rinnovabili sia quelle integrate a sistemi di accumulo ed elettrolizzatori. Inoltre, la “revisione della potenza” viene estesa agli impianti con tecnologie di supporto energetico, come stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. c-ter del decreto correttivo. Altra definizione importante riguarda la categoria delle “infrastrutture indispensabili”, modificata all’art. 1, comma 1, lett. c-quater, che include sia le opere funzionali alla trasmissione e distribuzione che le infrastrutture di trasformazione dell’energia, in questo modo viene data una visione più organica dell’intero ciclo produttivo. Digitalizzazione delle procedure Uno degli interventi più incisivi del Correttivo TU FER riguarda l’informatizzazione delle istanze autorizzative. Il decreto affida al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istituzione della piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili), come chiarito all’articolo 4, comma 1, superando la precedente attribuzione al Ministero per la Pubblica Amministrazione. SUER sarà il canale esclusivo per la presentazione telematica dei modelli unici e della documentazione dei progetti; gli operatori dovranno caricare i documenti necessari entro cinque giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti. L’obiettivo è chiaro: uniformare le procedure e garantire tracciabilità e trasparenza. Ci sarà tuttavia una fase transitoria nella quale resteranno ammissibili le modalità digitali precedentemente in vigore. Semplificazione aree idonee Il Correttivo interviene con forza sul concetto di “area idonea” e sulle cosiddette zone di accelerazione. Gli interventi che ricadono in tali aree, purché conformi agli strumenti urbanistici adottati, non saranno più subordinati all’autorizzazione paesaggistica. Viene poi introdotto il principio di “non contrasto”, secondo cui le opere risultano automaticamente compatibili con i regolamenti edilizi vigenti. Tuttavia non si potranno superare i vincoli relativi alla tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, nonché quelli legati alla pubblica sicurezza. Procedura abilitativa semplificata (PAS) Con riferimento agli interventi soggetti a PAS, il decreto chiarisce la modalità di individuazione del comune procedente nei casi in cui l’impianto interessi più territori comunali. Le disposizioni che prevedono l’applicazione automatica di tale regime sono state confermate per opere ricadenti in aree vincolate, qualora interferiscano con vincoli relativi a rischi idrogeologici, sismici, vulcanici o alla prevenzione incendi. Mentre nel caso di procedimenti soggetti ad Autorizzazione Unica (AU), il testo precisa che vi è inclusa la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza, l’autorizzazione paesaggistica e gli eventuali titoli edilizi. La verifica di assoggettabilità a VIA deve precedere l’AU e ha durata massima di 90 giorni; resta la possibilità di accelerare tale procedura in caso di interventi su pompe di calore con potenza inferiore a 50 MW o modifiche impiantistiche con incremento di potenza entro il 15%. Agrivoltaico e impianti flottanti Viene introdotta una definizione più puntuale di “impianto agrivoltaico”: deve garantire il mantenimento delle attività agricole o pastorali, l’integrazione con tecniche di agricoltura di precisione e, ove previsto, l’impiego di moduli fotovoltaici elevati da terra e orientabili. Il fotovoltaico a terra in aree agricole sarà ammissibile solo in zone specificamente individuate, come ex cave, discariche o siti industriali dismessi, con eccezioni previste per i progetti legati al PNRR e alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Passando agli impianti galleggianti, l’articolo 16 modifica l’Allegato A “Attività in edilizia libera”, includendo in tale regime esclusivamente i sistemi fotovoltaici flottanti con potenza inferiore a 10 MW e con occupazione della superficie liquida non superiore al 20%. Tale limitazione era assente nella proposta originaria. Sanzioni e contenziosi In caso di mancato ripristino dei siti alla scadenza dell’impianto, le nuove sanzioni prevedono un range compreso tra 25.000 e 100.000 euro per singolo impianto; vi è poi una penalità aggiuntiva tra 2.000 e 8.000 euro per ciascun ettaro o frazione di area non ripristinata (mentre l’impostazione precedente si basava sulla potenza installata). Una novità di rilievo è l’introduzione dell’articolo 12-ter, che affida ad ARERA, tramite Acquirente Unico S.p.A., la gestione di strumenti alternativi e stragiudiziali per la risoluzione delle controversie riguardanti le procedure telematiche. Questo nuovo meccanismo gratuito permette di evitare il ricorso ai tribunali amministrativi, garantendo una gestione più rapida del contenzioso. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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