Depaving: cos’è e come funziona la deimpermeabilizzazione urbana contro il cambiamento climatico 06/07/2026
Indice degli argomenti Toggle Le modifiche al decreto del 2015: articoli e allegati riscrittiEdificio di riferimento, ponti termici e nuovi valori di trasmittanzaRequisiti NZEB, cool roof e comfort termo-igrometricoBACS e automazione: nuovi obblighi per il non residenzialeInfrastrutture di ricarica EV: obblighi per residenziale e non residenzialeFattori di conversione in energia primaria e nuove norme tecnicheFAQ D.M. 28 ottobre 2025Quando entra in vigore il D.M. 28 ottobre 2025?Il decreto modifica le classi energetiche dell’APE?Cosa cambia per chi sostituisce il generatore di calore?Gli obblighi di ricarica EV si applicano anche ai condomini esistenti?Cosa si intende per “ponte termico” secondo il nuovo decreto? L’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi si inserisce nel processo di adeguamento alle direttive europee EPBD — Energy Performance of Buildings Directive — nelle versioni III (2018/844/UE) e IV (2024/1275/UE), nonché alle disposizioni del decreto legislativo 192/2005 come modificato dal D.Lgs. 48/2020, e al D.Lgs. 199/2021 sull’integrazione delle fonti rinnovabili. Il percorso istruttorio ha visto il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, e lo scorso 30 luglio 2025 ha avuto il via libera della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Il decreto è stato firmato dai Ministri Pichetto Fratin, Salvini, Schillaci e Crosetto e registrato dalla Corte dei Conti il 25 novembre 2025. Come sottolinea Angelo Artale, direttore generale di Finco, il provvedimento assume rilevanza anche in prospettiva dell’operatività del Piano Casa: “Ciò anche con auspicabile riferimento all’operatività del prossimo Piano Casa, che deve vedere come protagonisti anche i prodotti, servizi ed i componenti volti all’efficienza energetica ed alla sostenibilità e non esaurirsi nella sola dimensione edilizia”. Le modifiche al decreto del 2015: articoli e allegati riscritti Il D.M. 28 ottobre 2025 interviene sul testo del DM 26 giugno 2015 attraverso undici articoli. Le modifiche più rilevanti riguardano l’aggiornamento delle definizioni (Art. 2), con l’inserimento della nozione di “parcheggio adiacente all’edificio” e la ridefinizione di “ponte termico” in conformità alla norma UNI EN ISO 10211, ora recepita anche nell’Allegato A del D.Lgs. 192/2005 (Art. 10). Le metodologie di calcolo di riferimento (Art. 3) vengono aggiornate con le nuove UNI/TS 11300-5 e 11300-6 e la UNI EN 15193, che coprono rispettivamente il calcolo dell’energia primaria da fonti rinnovabili, il fabbisogno per ascensori e scale mobili e i requisiti per l’illuminazione. Le norme tecniche applicabili come strumenti di calcolo (Art. 7) seguiranno gli aggiornamenti a decorrere da 180 giorni dalla loro pubblicazione, garantendo continuità operativa agli strumenti software già certificati. L’Allegato 1, interamente riscritto, definisce il nuovo quadro generale per il calcolo della prestazione energetica e la classificazione degli edifici. L’Allegato 2, parimenti sostituito integralmente, elenca le norme tecniche di riferimento aggiornate per il calcolo dell’energy performance. Sul piano metodologico, il decreto risolve un’ambiguità applicativa del DM 26 giugno 2015 che aveva generato interpretazioni difformi tra i professionisti: viene ora stabilito esplicitamente che tutti i calcoli funzionali alle verifiche di legge — dall’edificio di riferimento alle verifiche di trasmittanza, dal coefficiente H’T alle superfici disperdenti — devono essere effettuati con riferimento alle misure esterne lorde, ovvero alle superfici esterne lorde. Un chiarimento di portata operativa diretta per chi redige relazioni tecniche e APE. Edificio di riferimento, ponti termici e nuovi valori di trasmittanza Una delle innovazioni più significative sul piano tecnico-progettuale riguarda la ridefinizione dell’edificio di riferimento con l’integrazione esplicita dei ponti termici nel calcolo della prestazione energetica. Il decreto introduce coefficienti di trasmittanza termica lineica Ψ per le tipologie costruttive più ricorrenti — aggancio balcone, davanzale e spalle serramento, architrave, cassonetto — differenziati per zona climatica e per posizione dell’isolante (esterno, interno o in intercapedine). Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni importanti di primo livello, i valori limite del coefficiente medio globale di scambio termico H’T sono modulati in funzione del rapporto di forma S/V e, per le ristrutturazioni, del rapporto ex ante tra superficie vetrata e superficie totale dell’involucro. I valori limite di trasmittanza per pareti opache verticali, coperture, pavimenti e serramenti sono definiti per zona climatica A-F, con soglie distinte per l’edificio di riferimento e per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di secondo livello. Per quest’ultima categoria, la verifica riguarda la trasmittanza comprensiva dei ponti termici, calcolata come media ponderata sulle aree di intervento e confrontata con il corrispondente valore limite tabellare. Valori limite di trasmittanza termica per zona climatica (W/m²K) — edifici esistenti in riqualificazione energetica o ristrutturazione importante di secondo livello Zona climatica Pareti opache verticali U max (W/m²K) Coperture U max (W/m²K) Pavimenti U max (W/m²K) Serramenti U max (W/m²K) A e B 0,40 0,32 0,42 3,00 C 0,36 0,32 0,38 2,00 D 0,32 0,26 0,32 1,80 E 0,28 0,24 0,29 1,40 F 0,26 0,22 0,28 1,10 Fonte: D.M. 28 ottobre 2025, Allegato 1, Appendice B — Valori limite per edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica o ristrutturazione importante di secondo livello. Requisiti NZEB, cool roof e comfort termo-igrometrico Il capitolo dedicato agli edifici a energia quasi zero (NZEB) conferma il doppio requisito: rispetto di tutti i limiti prestazionali dell’edificio di riferimento e soddisfacimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell’Allegato 3 del D.Lgs. 199/2021. La definizione di NZEB è ora declinata sia a livello di intero edificio — quando i servizi energetici sono gestiti da impianti centralizzati — sia a livello di singola unità immobiliare nei casi di impianti autonomi. Per la climatizzazione estiva, il decreto introduce un obbligo di verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare (cool roof) per le coperture: valore minimo di riflettanza solare pari a 0,65 per coperture piane e 0,30 per coperture a falde. In alternativa, sono valutabili tecnologie di climatizzazione passiva, incluse le coperture a verde. Le prescrizioni sul benessere termo-igrometrico, che il decreto esplicita come obiettivo da perseguire insieme al contenimento dei consumi di energia non rinnovabile, impongono la verifica dell’assenza di rischio muffa e di condensazione interstiziale in conformità alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211, con attenzione specifica ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione. BACS e automazione: nuovi obblighi per il non residenziale Il decreto rafforza i requisiti per i sistemi di automazione e controllo degli edifici (Building Automation and Control Systems — BACS). Per gli edifici non residenziali di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, l’adozione di sistemi BACS di classe B o superiore — secondo la norma UNI EN ISO 52120-1 — diventa obbligatoria. Lo stesso obbligo si applica, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, agli edifici non residenziali esistenti dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, a condizione che l’installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni, al netto di incentivi fiscali. In caso di sostituzione del generatore di calore, è introdotto l’obbligo di dotare l’impianto di dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura per singolo vano o zona, con le medesime condizioni di fattibilità tecnico-economica e il medesimo periodo di payback massimo di sei anni. Infrastrutture di ricarica EV: obblighi per residenziale e non residenziale Il Capitolo 6 del nuovo Allegato 1 disciplina in modo organico l’integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, un tema introdotto nell’ambito di applicazione del decreto già all’Art. 1 del provvedimento. Le prescrizioni si articolano per tipologia di edificio (residenziale e non residenziale), per destinazione del parcheggio (accesso pubblico o privato) e per numero di posti auto. Per gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico di nuova costruzione, a partire da 11 posti auto è obbligatoria l’installazione di punti di ricarica di Tipologia A (Pn ≥ 7,4 kW, almeno 32 A per fase), con l’aggiunta di punti di Tipologia B in corrente continua (Pn ≥ 50 kW) a partire da 101 posti auto. Per i parcheggi ad accesso privato destinati a flotte aziendali, le soglie sono più stringenti. Per gli edifici non residenziali esistenti non sottoposti a ristrutturazione, il decreto fissa scadenze di adeguamento: il 50% dei punti richiesti entro il 1° gennaio 2025 e il 100% entro il 1° gennaio 2030. Per gli edifici residenziali con più di 10 posti auto, sia di nuova costruzione sia sottoposti a ristrutturazione importante, è obbligatoria la predisposizione delle infrastrutture di canalizzazione per l’impianto elettrico mediante tubi corrugati (diametro ≥ 25 mm per canalizzazioni interne alle strutture murarie, ≥ 90 mm per canalizzazioni interrate). Le infrastrutture di ricarica devono essere predisposte per i servizi V1G (smart charging) o V2G, e i materiali installati devono limitare il rischio di innesco e propagazione di incendi. Fattori di conversione in energia primaria e nuove norme tecniche Il decreto aggiorna la Tabella 1 dei fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici. Il fattore per l’energia elettrica da rete rimane a fP,nren = 1,95 e fP,ren = 0,47 (fP,tot = 2,42), con aggiornamento biennale sulla base dei dati GSE. Per il teleriscaldamento, in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, si applicano i fattori convenzionali. Le cogenerazioni allacciate a reti di teleriscaldamento dovranno essere certificate da enti accreditati ACCREDIA con rinnovo biennale, e i gestori di rete dovranno pubblicare i fattori di conversione sul proprio sito internet. L’Allegato 2, che elenca le norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica, viene integralmente aggiornato con l’inclusione delle UNI/TS 11300-5 e 11300-6, della UNI EN 15193 per l’illuminazione e delle nuove norme UNI EN ISO 52022-1 e 52022-3 per le proprietà solari e luminose dei dispositivi di protezione solare. FAQ D.M. 28 ottobre 2025 Quando entra in vigore il D.M. 28 ottobre 2025? Il decreto entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (5 dicembre 2025), ovvero dal 3 giugno 2026. Il decreto modifica le classi energetiche dell’APE? Il D.M. 28 ottobre 2025 aggiorna le metodologie di calcolo della prestazione energetica e l’edificio di riferimento, con ricadute dirette sulla determinazione delle classi energetiche nei nuovi APE. Un ulteriore aggiornamento del metodo di calcolo dell’APE e l’introduzione di nuove classi energetiche sono previsti nell’ambito dell’attuazione della direttiva EPBD IV. Cosa cambia per chi sostituisce il generatore di calore? In caso di sostituzione del generatore, scatta l’obbligo di installare dispositivi autoregolanti per la termoregolazione per singolo vano, a condizione che il tempo di ritorno semplice dell’investimento sia inferiore a sei anni (al netto di incentivi). L’eventuale impossibilità tecnica o economica deve essere motivata nella relazione tecnica. Gli obblighi di ricarica EV si applicano anche ai condomini esistenti? Per i condomini (edifici residenziali), gli obblighi riguardano solo le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti con parcheggi, e si limitano alla predisposizione delle canalizzazioni. Non sono previsti obblighi di adeguamento per gli edifici residenziali esistenti non oggetto di intervento. Cosa si intende per “ponte termico” secondo il nuovo decreto? Il decreto ridefinisce il ponte termico come zona dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità alla norma UNI EN ISO 10211. La definizione è ora uniformata sia nel DM che nell’Allegato A del D.Lgs. 192/2005. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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