Energy Release 2.0, cosa prevede il decreto riguardo rinnovabili e imprese energivore

Pubblicato il decreto Energy Release 2.0 che si rivolge alle imprese energivore che potranno beneficiare di energia rinnovabile a prezzo calmierato. Ora si attendono le regole operative del GSE e i relativi schemi contrattuali per l’anticipazione e la restituzione dell’energia rinnovabile.

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Energy Release 2.0, cosa prevede il decreto riguardo rinnovabili e imprese energivore

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dopo mesi di stasi, ha pubblicato il Decreto del 29 luglio 2025, che aggiorna il precedente provvedimento del 23 luglio 2024 n. 268, dando piena operatività al meccanismo Energy Release 2.0.

Il Decreto “Energy Release 2.0” rappresenta un passo fondamentale nella strategia nazionale per sostenere le imprese energivore e favorire la transizione verso un’economia sostenibile e low-carbon. Questa misura, tanto attesa dal settore industriale, si inserisce nel quadro di politiche europee e nazionali mirate a promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili, alleggerendo al contempo l’onere economico delle imprese più vulnerabili ai costi energetici

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha definito la misura come “uno strumento che coniuga la promozione delle rinnovabili con il sostegno concreto alle imprese più esposte ai costi energetici”, sottolineando la duplice funzione economica e ambientale del nuovo schema.

Come funziona l’Energy Release 2.0

Nel contesto dell’emergenza climatica e della crescente volatilità dei prezzi dell’energia, le imprese ad alto consumo energetico hanno dovuto affrontare sfide significative, con conseguenti impatti sul loro livello di competitività e sul loro contributo alla crescita economica. Il meccanismo Energy Release 2.0 risponde a queste difficoltà e introduce un sistema innovativo di anticipazione e restituzione dell’energia rinnovabile. Si rivolge alle imprese energivore che potranno ottenere dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) una fornitura anticipata di energia “verde” a prezzo calmierato di 65 euro/MWh per un periodo di tre anni.
Le stesse aziende, tuttavia, si impegnano a realizzare nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili e a restituire l’energia ricevuta.

Come funziona l’Energy Release 2.0

Il meccanismo di restituzione si spalma in un arco temporale di 20 anni, con la possibilità di dilatare ulteriormente tale termine per altri 20 anni grazie alla clausola “Claw-Back”, introdotta proprio dal nuovo decreto. Questo periodo prolungato offre alle imprese una maggiore flessibilità per completare gli investimenti in nuove capacità, ma pone anche sfide significative in termini di monitoraggio e garanzia del rispetto degli impegni presi. In tal caso, le imprese saranno tenute a fornire rendicontazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti, compreso il progresso nella costruzione e messa in esercizio degli impianti rinnovabili. Queste rendicontazioni saranno verificate dal GSE, che potrà effettuare ispezioni sul campo e chiedere documentazione aggiuntiva per garantire che gli impianti siano conformi agli standard stabiliti.
Nel caso di inadempimenti, il GSE applicherà un sistema di sanzioni che potrebbe includere penalità economiche o, nei casi più gravi, la revoca dei benefici concessi. Le imprese che non rispetteranno gli impegni di restituzione dell’energia o che non riusciranno a completare la realizzazione dei nuovi impianti entro i termini stabiliti, potrebbero dover restituire l’energia ricevuta a un prezzo più alto o affrontare altre misure correttive.
Inoltre, il GSE dovrà definire modalità specifiche per l’aggiornamento delle condizioni contrattuali in caso di difficoltà nel rispetto degli impegni di restituzione, in modo da proteggere sia le imprese che il sistema energetico nazionale.

Le novità introdotte dal decreto MASE

Le modifiche approvate dal MASE rispondono alle osservazioni della Commissione Europea che, nei mesi passati, aveva chiesto chiarimenti in materia di compatibilità del regime con le norme sugli aiuti di Stato.

Una delle principali innovazioni riguarda la procedura competitiva per la selezione dei soggetti che dovranno realizzare la nuova capacità di generazione rinnovabile. A questa procedura potranno partecipare, oltre ai clienti finali energivori, anche soggetti terzi, come sviluppatori o investitori, a condizione che soddisfino requisiti stringenti. Tra questi, il possesso di titoli abilitativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti, nonché il rispetto dei requisiti ambientali previsti dal principio Do No Significant Harm (DNSH), fondamentale per l’accesso ai finanziamenti pubblici.

Un altro aspetto di novità riguarda la clausola “Claw-Back” introdotta dal Decreto, che consente di estendere il periodo di restituzione dell’energia anticipata fino a un massimo di 40 anni. Questa modifica garantisce una maggiore flessibilità per le imprese e assicura che la restituzione dell’energia avvenga in modo equo, limitando il rischio di sovra-remunerazione, come richiesto dalla Commissione Europea.

Inoltre, il Decreto stabilisce più chiaramente i criteri di selezione per la partecipazione alle gare pubbliche, migliorando la trasparenza e la competitività del sistema. La selezione dei partecipanti si baserà non solo sulla capacità di produrre energia rinnovabile, ma anche sulla conformità agli obiettivi ambientali e alla sostenibilità a lungo termine dei progetti proposti.

Nuovo impulso agli investimenti

Con il Decreto del 29 luglio 2025, il MASE vuole sostenere la competitività dei comparti industriali più esposti ai rincari del prezzo dell’energia.

Nel primo trimestre del 2026 sarà avviata la procedura competitiva per la realizzazione dei nuovi impianti destinati alla restituzione dell’energia anticipata, da ultimare entro 40 mesi dalla firma dei contratti.

Energy release 2.0: Nuovo impulso agli investimenti

Quello posto in essere dal MASE è un modello virtuoso che ha lo scopo di aumentare gli investimenti nelle fonti rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico, eolico e idroelettrico, anche attraverso interventi di repowering e revamping di impianti esistenti.

La soglia minima di potenza ammissibile resta fissata a 200 kW, con focus particolare su operatori industriali di medio-grandi dimensioni. Tuttavia, il Decreto offre anche opportunità per piccoli operatori e aziende di dimensioni contenute, che potranno partecipare attraverso modalità aggregate. Le piccole e medie imprese (PMI) potranno unirsi ad altre realtà attraverso gruppi di acquisto o aggregazioni industriali, partecipando così alle gare di selezione per la realizzazione di impianti rinnovabili.
Tali aggregazioni dovranno rispettare i medesimi requisiti tecnici e ambientali delle grandi imprese, come il possesso dei titoli abilitativi e il rispetto delle normative Do No Significant Harm (DNSH).

Una misura strategica per la transizione energetica

L’Energy Release 2.0 non si limita a sostenere le imprese energivore, tra gli obiettivi dichiarati c’è la stabilizzare i prezzi dell’energia nel medio periodo e il rafforzamento della sicurezza energetica nazionale.
Il modello di scambio basato su energia rinnovabile serve a stimolare la costruzione di nuova capacità produttiva e ad accelerare la decarbonizzazione del settore elettrico.

Per quanto riguarda i settori più energivori, il Decreto si concentra principalmente sull’industria manifatturiera, in particolare i settori siderurgico, chimico e farmaceutico, ma include anche i trasporti e l’edilizia, che sono tra i principali consumatori di energia.

Entro la metà del mese di novembre 2025, il GSE pubblicherà le nuove regole operative e gli schemi contrattuali aggiornati, rendendo così pienamente operativo questo meccanismo.

FAQ: Energy Release 2.0, cosa prevede il decreto

Cosa significa “Energy Release”?

Con l’espressione “Energy Release” si intende il meccanismo di sostegno destinato alle imprese energivore attraverso il quale il GSE anticipa energia elettrica rinnovabile a prezzo calmierato; in cambio, le aziende interessate si impegnano a realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.
L’obiettivo è duplice: da una parte rafforzare la competitività delle imprese stabilizzando i costi energetici, dall’altra favorire il processo di decarbonizzazione.

Cosa sono i requisiti DNSH?

I requisiti DNSH (Do No Significant Harm) sono un principio cardine della normativa europea in materia di sostenibilità ambientale. Tali requisiti stabiliscono che ogni attività economica o progetto finanziato con fondi pubblici – come quelli del PNRR – non deve arrecare danni significativi all’ambiente.

La conformità al DNSH implica il rispetto di sei obiettivi ambientali fondamentali: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e tutela delle risorse idriche, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, nonché protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

Cosa prevede l’Agenda 2030 per le fonti energetiche?

Secondo l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, entro il 2030, si dovrà garantire l’accesso universale a un’energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna.

I traguardi principali sono l’aumento della quota di rinnovabili, il raddoppio del tasso di miglioramento dell’efficienza energetica e la promozione dell’accesso ai servizi energetici moderni anche nelle aree più svantaggiate del pianeta. La strategia si fonda soprattutto sull’espansione delle fonti green, in particolare solare, eolica e idroelettrica.

Quali sono i settori più energivori?

I settori energivori comprendono le attività economiche caratterizzate da elevati consumi di energia, essenziali per il funzionamento dei processi produttivi o dei servizi erogati. Tra questi figurano l’industria manifatturiera (in particolare i settori siderurgico, chimico e farmaceutico), i trasporti, il comparto civile e quello estrattivo.
Le imprese energivore sono iscritte per legge negli elenchi della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e hanno consumi annui pari ad almeno 1 GWh.

Cosa accade se un’impresa non può restituire l’energia entro il periodo stabilito?

Se un’impresa non riesce a restituire l’energia entro il periodo stabilito dal contratto, potrebbe essere soggetta a penalità economiche o, in casi estremi, alla revoca del beneficio dell’energia anticipata. Il GSE applicherà misure correttive in base alla gravità dell’inadempimento, che potrebbero includere l’obbligo di restituire l’energia ricevuta a un prezzo più elevato o altre sanzioni. Le imprese sono inoltre tenute a fornire documentazione giustificativa e un piano per il recupero dell’energia non restituita.

Quali incentivi ci sono per le imprese che partecipano alle gare di selezione per la costruzione di impianti rinnovabili?

Le imprese che partecipano alle gare di selezione per la realizzazione di impianti rinnovabili possono beneficiare di diversi incentivi, tra cui l’accesso a tariffe calmierate per l’energia prodotta, la possibilità di accedere a fondi pubblici e agevolazioni fiscali per gli investimenti in tecnologie rinnovabili. Inoltre, il sistema premia le offerte che rispondono ai requisiti ambientali e tecnologici stabiliti, incentivando le soluzioni innovative e sostenibili.

Che tipo di supporto avrà il GSE per monitorare i contratti e le attività delle imprese?

Il GSE avrà un ruolo centrale nel monitoraggio dei contratti e delle attività delle imprese che partecipano al meccanismo Energy Release 2.0. Attraverso ispezioni periodiche e rendicontazioni dettagliate, il GSE verificherà il rispetto degli impegni assunti dalle imprese, incluse le tempistiche di restituzione dell’energia e la realizzazione degli impianti rinnovabili. In caso di problematiche o ritardi, il GSE potrà applicare sanzioni o richiedere modifiche ai contratti per garantire che gli obiettivi siano rispettati.

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