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Impianti fotovoltaici su capannoni industriali: niente IMU e TASI per gli “imbullonati”

Nuovi chiarimenti in materia fiscale: per la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, gli impianti fotovoltaici installati sui capannoni industriali non sono “beni immobili autonomi” e, quindi, non richiedono il pagamento di IMU e TASI.

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Impianti fotovoltaici su capannoni industriali: niente IMU e TASI per gli “imbullonati”

Grazie alla sentenza n. 5245/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sarà più chiaro capire quando IMU e TASI sono dovute in riferimento agli impianti fotovoltaici collocati sulla copertura dei capannoni industriali.

La sentenza in questione, depositata il 30 dicembre 2025, ha stabilito che il fotovoltaico sui capannoni industriali non costituisce un bene immobile autonomo; di conseguenza tali installazioni non rientrano nel campo di applicazione di tributi locali come IMU e TASI.

Il caso di specie riguarda una società destinataria di avvisi di accertamento dal Comune di Sovico, notificati per presunta omissione di dichiarazione e versamento di imposte su un impianto fotovoltaico considerato autonomo nella gestione. I giudici hanno qualificato l’impianto come “pertinenza dell’edificio”, in quanto integrato nella struttura del capannone e finalizzato a supportare il processo produttivo, escludendo la natura di “parco fotovoltaico” destinato alla vendita di energia.

Gli impianti fotovoltaici su capannoni industriali non sono immobili autonomi

La Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha preso una decisione importante, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. Secondo la sentenza, gli impianti collegati a un opificio contribuiscono alla rendita dell’edificio, tuttavia, non possono essere considerati immobili autonomi, a meno che non ci sia una reale incorporazione strutturale.

Gli impianti fotovoltaici su capannoni industriali non sono immobili autonomi

Ciò vuol dire che gli impianti fotovoltaici installati su tetti o coperture “imbullonati” rientrano nella disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che limita la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale. In altre parole, le installazioni funzionali all’attività produttiva sono escluse dalla base imponibile.

La Corte, inoltre, ha sottolineato che l’energia prodotta da questi impianti è principalmente autoconsumata all’interno dello stabilimento, confermando l’assenza di una finalità commerciale di vendita di energia.

La sentenza in esame definisce, quindi, un quadro chiaro, in linea con le prassi dell’Agenzia delle Entrate, che esclude la rilevanza catastale autonoma degli impianti fotovoltaici “imbullonati” su edifici industriali.

Cosa cambia per gli operatori del settore

Il tema della tassazione degli impianti fotovoltaici evidenzia due esigenze differenti: da una parte le politiche europee di transizione energetica che favoriscono la diffusione delle fonti green, dall’altra la necessità di gettito degli enti locali.

Negli ultimi anni, infatti, diversi Comuni hanno tentato di tassare gli impianti fotovoltaici nonostante le guide fiscali escludano la loro autonomia catastale.

Impianti fotovoltaici su capannoni industriali: niente IMU e TASI per gli “imbullonati”

La sentenza n. 5245/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano è un importante precedente giurisprudenziale a tutela delle imprese. Infatti ribadisce che gli impianti funzionali all’autoconsumo produttivo non debbano essere gravati da imposte.

Questa pronuncia va a consolidare la posizione normativa sugli impianti “imbullonati”, favorendo gli investimenti in autoconsumo aziendale, coerentemente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e promozione delle fonti rinnovabili.

FAQ Impianti fotovoltaici su capannoni industriali: niente IMU e TASI

Quali sono le agevolazioni per le aziende nel fotovoltaico?

Per incentivare il fotovoltaico a livello industriale, sono in vigore diversi bonus e agevolazioni sia nazionali che regionali.

Uno di questi è il Piano Transizione 5.0 , ovvero un credito d’imposta fino al 50% per investimenti in beni strumentali e tecnologie per la transizione digitale ed energetica; vi sono poi i contributi a fondo perduto del PNRR fino al 40-50% per impianti fino a 1 MW; il Credito d’Imposta Beni Strumentali per la trasformazione tecnologica, la Nuova Sabatini con finanziamenti agevolati; gli incentivi previsti dal Decreto FER2 per impianti da 20 kW a 1 MW.
Si aggiungono, poi, le iniziative a livello regionale che offrono bandi locali cumulabili con gli incentivi nazionali, con contributi a fondo perduto fino al 50%.

Come funziona il fotovoltaico per le aziende?

Il fotovoltaico in azienda viene usato per produrre energia elettrica tramite pannelli solari che catturano la luce del sole e la convertono in corrente alternata attraverso inverter; in questo modo forniscono alimentazione a macchinari e processi, riducendo i costi energetici e la dipendenza dalla rete.

L’energia prodotta può essere autoconsumata direttamente o immagazzinata in sistemi di accumulo (BESS) per l’uso nei momenti di picco o immessa in rete tramite meccanismi come lo Scambio sul Posto, il Ritiro Dedicato o la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili. Per agevolare il fotovoltaico in azienda, per tutto il 2026, sono in vigore diversi incentivi come crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e agevolazioni IVA.

Quali sono gli adempimenti fiscali per un impianto fotovoltaico?

Gli aspetti fiscali dipendono dalla potenza dell’impianto; sotto i 20 kW sono richiesti solo il censimento e la comunicazione all’Agenzia delle Dogane con attribuzione del codice identificativo e l’invio annuale del modello AD-1 entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per impianti tra 20 e 100 kW, invece, si aggiungono il pagamento del diritto di licenza d’officina elettrica tramite F24, la vidimazione dei registri dei contatori, la comunicazione di dati e documentazione al GSE, incluse verifiche antimafia per grandi incentivi, e controlli periodici.

Per tutto il 2026, gli incentivi fiscali per le abitazioni principali prevedono detrazioni IRPEF come il Bonus Ristrutturazione fino al 50% per spese fino a 96.000 euro da fruire esclusivamente in dichiarazione dei redditi. Il mancato rispetto degli adempimenti comporta sanzioni e possibili sospensioni degli incentivi, per questo è fondamentale mantenersi aggiornati sulle normative vigenti e sugli obblighi fiscali legati all’Agenzia delle Dogane e al GSE.

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