FERX Transitorio, nuovo aggiornamento delle Regole operative: cosa cambia per le garanzie

Con il decreto direttoriale n. 68 del 10 luglio 2026 il MASE approva un nuovo aggiornamento delle Regole operative del FERX Transitorio, su proposta del GSE. La revisione interessa i modelli di garanzia per la rinuncia anticipata al meccanismo di supporto e per il recesso dalle convenzioni: cosa prevede, a chi si applica e come si inserisce nel percorso attuativo del DM 30 dicembre 2024.

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FERX Transitorio, nuovo aggiornamento delle Regole operative: cosa cambia per le garanzie

Un passo in avanti nel percorso attuativo del FERX Transitorio, il meccanismo di supporto per gli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato istituito dal DM 30 dicembre 2024. Con il decreto direttoriale n. 68 del 10 luglio 2026, la Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l’aggiornamento delle Regole operative elaborato e trasmesso dal GSE ai sensi dell’articolo 12 del decreto istitutivo.

Le nuove regole, contenute negli Allegati 1 e 2 al provvedimento, integrano e sostituiscono quelle approvate con il decreto direttoriale del 3 settembre 2025, n. 36. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del MASE, con avviso in Gazzetta Ufficiale e pubblicazione anche sul sito del GSE.

Cosa cambia: le garanzie per rinuncia anticipata e recesso

L’aggiornamento, nella versione datata 25 giugno 2026, ha una portata mirata e riguarda la fase gestionale del meccanismo, quella che interessa gli operatori già ammessi al supporto.

Le modifiche intervengono su due allegati della Parte B delle Regole operative:

  • l’Allegato B.1.d, ossia il modello di garanzia per la rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto, per il quale viene precisata la determinazione degli importi delle garanzie;
  • l’Allegato B.1.e, l’appendice al contratto autonomo di garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso, che viene integrata — con riferimento alla garanzia assicurativa — con i richiami alle pertinenti disposizioni del Codice civile.

Si tratta quindi di un intervento di natura tecnico-contrattuale, che non modifica requisiti di accesso, contingenti o prezzi, ma rende più chiara la quantificazione delle garanzie dovute al GSE da parte del produttore che decida di uscire anticipatamente dal meccanismo incentivante e rafforza l’inquadramento civilistico degli strumenti di garanzia.

Un testo consolidato in due parti

Le Regole operative confermano l’articolazione in due sezioni. La Parte A disciplina la partecipazione alle procedure competitive per gli impianti di potenza superiore a 1 MW: requisiti soggettivi e oggettivi, modelli di garanzia definitiva e termini di svincolo, determinazione della potenza nominale cumulata anche ai fini della soglia per l’accesso diretto, oltre al divieto di trasferimento a terzi degli impianti ammessi in posizione utile prima dell’entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE.

La Parte B regola invece la comunicazione di avvio lavori per gli accessi diretti (impianti fino a 1 MW), la comunicazione di entrata in esercizio e i requisiti e le condizioni per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione. È in questa sezione che si collocano le modifiche introdotte dall’ultima versione.

Il testo consolidato recepisce inoltre le versioni precedenti, incluse le disposizioni introdotte dal DM 4 agosto 2025 sui criteri di resilienza previsti dal Regolamento (UE) 2024/1735 (Net-Zero Industry Act), con le condizioni specifiche per gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 5-bis del DM FERX Transitorio.

Il percorso delle Regole operative del FERX Transitorio

L’aggiornamento di luglio 2026 è il quinto intervento sulle Regole operative dall’avvio del meccanismo. La tabella riepiloga i passaggi principali.

Provvedimento Versione Regole Contenuti principali
DD 20 maggio 2025, n. 15 Prime regole per la presentazione delle manifestazioni di interesse e la partecipazione alle procedure competitive
DD 18 giugno 2025, n. 19 12/6/2025 Articolazione in Parte A e Parte B; modelli di garanzia definitiva e termini di svincolo; potenza nominale cumulata per impianti ≤ 1 MW; divieto di trasferimento a terzi prima dell’entrata in esercizio
DD 10 agosto 2025, n. 34 7/8/2025 Aggiornamento degli importi delle garanzie per recesso anticipato dalle convenzioni; facoltà del GSE di subentrare come Utente del Dispacciamento in caso di escussione insufficiente
DD 3 settembre 2025, n. 36 1/9/2025 Recepimento del DM 4 agosto 2025: condizioni per gli impianti fotovoltaici NZIA ex art. 5-bis (criteri di resilienza)
DD 10 luglio 2026, n. 68 25/6/2026 Precisazione degli importi delle garanzie per rinuncia anticipata (All. B.1.d) e integrazione dei riferimenti al Codice civile nell’appendice al contratto autonomo di garanzia per il recesso (All. B.1.e)

FERX Transitorio e FER X definitivo: due binari paralleli

L’aggiornamento delle Regole operative arriva mentre il quadro degli incentivi alle rinnovabili mature sta cambiando. Il FERX Transitorio si è chiuso alle nuove domande il 31 dicembre 2025, ma resta pienamente operativo nella fase gestionale: i progetti ammessi nel corso del 2025 stanno attraversando le fasi di avvio lavori, entrata in esercizio e stipula dei contratti con il GSE, e i relativi contratti per differenza accompagneranno gli impianti per l’intero periodo di diritto. È a questa platea che si rivolgono le modifiche introdotte dal DD 68/2026.

Su un binario parallelo corre il FER X definitivo, il meccanismo a regime che raccoglie il testimone del transitorio: dopo il via libera della Commissione europea dell’8 giugno 2026, il decreto è stato firmato dal ministro Pichetto Fratin il 18 giugno ed è ora al vaglio degli organi di controllo, in attesa di registrazione e pubblicazione sul sito del MASE. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore il Ministero approverà, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al nuovo meccanismo, che prevede un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile al 2030, di cui 10 GW riservati agli impianti fino a 1 MW in accesso diretto.

FAQ Regole operative FERX Transitorio

Cosa prevede il decreto direttoriale n. 68 del 10 luglio 2026?

Approva, su proposta del GSE, l’aggiornamento delle Regole operative del DM FERX Transitorio (DM 30 dicembre 2024). Le nuove regole integrano e sostituiscono integralmente quelle approvate con il DD 3 settembre 2025, n. 36.

Quali sono le modifiche introdotte?

La versione del 25 giugno 2026 modifica il modello di garanzia per la rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto (Allegato B.1.d), precisando la determinazione degli importi, e l’appendice al contratto autonomo di garanzia a copertura del corrispettivo dovuto in caso di recesso (Allegato B.1.e), integrata con i riferimenti alle pertinenti disposizioni del Codice civile.

A chi si applica l’aggiornamento?

Interessa in particolare i soggetti già ammessi al meccanismo di supporto del FERX Transitorio — tramite procedura competitiva o accesso diretto — che gestiscono la fase di avvio lavori, entrata in esercizio ed erogazione dei prezzi di aggiudicazione, e che intendano valutare una rinuncia o un recesso anticipato.

Che differenza c’è tra FERX Transitorio e FER X definitivo?

Il FERX Transitorio (DM 30 dicembre 2024) ha consentito l’accesso agli incentivi fino al 31 dicembre 2025 e prosegue oggi nella sola fase attuativa dei progetti ammessi. Il FER X definitivo, firmato il 18 giugno 2026 dopo l’approvazione della Commissione europea, è il meccanismo a regime valido fino al 2030: entrerà in vigore con la pubblicazione sul sito del MASE e le sue regole operative saranno approvate entro i sessanta giorni successivi.

Dove si trovano i testi ufficiali?

Il decreto direttoriale e gli Allegati 1 e 2 (Regole operative e relativi allegati) sono pubblicati sul sito istituzionale del MASE (www.mase.gov.it), nella sezione dedicata alle fonti rinnovabili, e sul sito del GSE. Per i chiarimenti applicativi è disponibile il Portale Supporto del GSE.

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