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A cura di: Andrea Ballocchi Indice degli argomenti: Superbonus e villette: ecco le agevolazioni e i tetti di spesa Superbonus e villette: alcuni esempi pratici Il superbonus 110% vale anche per villette a schiera e bifamiliari? Sì. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, anche grazie agli esempi fatti nella guida dedicata, che anche i proprietari di villette mono o bifamiliari possono goderne, persino anche nel caso delle seconde case. Nel testo si parla di “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari” e anche di “singole unità immobiliari”. Nel primo caso rientrano le villette a schiera, nel secondo le villette di una singola famiglia. E le villette bifamiliari? Se ha due unità, ognuna delle quali intestata a un coniuge, rientra anch’essa nella casistica degli immobili che possono godere della detrazione fiscale al 110%. Ci sono anche i casi in cui non è possibile beneficiare delle agevolazioni: si tratta di chi abita in ville in categoria catastale A8. Stiamo parlando di immobili con parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche dedicate o in zone di pregio. Superbonus e villette: ecco le agevolazioni e i tetti di spesa Le agevolazioni al 110% introdotte dal Decreto Rilancio sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per tre tipi di interventi cosiddetti trainanti, di cui abbiamo già scritto a proposito dei condomini e che valgono anche per le villette. Essi riguardano, in estrema sintesi: interventi di isolamento termico per tetti, muri e pavimenti; sostituzione dell’impianto di riscaldamento; interventi antisismici. Le agevolazioni coprono spese massime fino a 50mila euro (isolamento termico), per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari. Per gli stessi, la detrazione calcolata per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale è di 30mila euro per singola unità immobiliare. Per gli interventi antisismici, nella detrazione del 110% rientrano tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, “ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi” chiarisce l’Agenzia delle entrate, specificando che l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Superbonus e villette: alcuni esempi pratici L’Agenzia delle Entrate ha voluto portare alcuni esempi pratici per comprendere meglio chi può beneficiare del superbonus e per quali tipi di interventi e condizioni particolari. Tra questi ci sono casi dedicati, come chi abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E e intende sostituire caldaia e infissi e rifare il cappotto termico. È possibile contare sul superbonus? La risposta è sì: il proprietario può godere della detrazione al 110%. Per quanto riguarda, invece, eventuali lavori di ristrutturazione della villetta, come possono essere interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni, in questo caso può godere della detrazione fiscale al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96mila euro complessive, quindi una detrazione massima pari a 48mila euro. Anche chi vive come inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo può godere dei benefici delle agevolazioni al 110%, naturalmente a patto che con gli interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità. E per chi è proprietario di una seconda casa al mare, come una villetta al mare o in montagna? Sì, anche in questo caso è previsto il superbonus 110%. Addirittura c’è l’esempio di un proprietario che oltre all’appartamento in città, possiede anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna. Può contare anche lui sul superbonus su due delle unità abitative potrà fruirne, mentre sulla terza potrà “eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole ordinarie”, ovvero di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza sismica. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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