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Indice degli argomenti Toggle Il nuovo assetto delle aree idonee per impianti rinnovabiliCosa devono fare le RegioniAggiornamenti al Piano Transizione 5.0 e nuovo ruolo del GSEImplicazioni per progettisti e amministrazioni pubblicheIl punto di vista delle associazioni ambientaliste sul DL 175/2025Governance normativa e rischio di stratificazioneAree idonee e aree di accelerazione: timori di un collo di bottiglia regionaleFotovoltaico a terra, suolo agricolo e agrivoltaicoFasce di rispetto, infrastrutture e SAUFINCO: “Aree idonee troppo restrittive nel DL 175”FAQ – Domande sul DL 175/2025Il DL 175/2025 sostituisce il DM aree idonee?Le Regioni possono limitare le aree idonee?Il fotovoltaico a terra in area agricola è ancora consentito?Cosa cambia per l’autorizzazione unica?Il GSE avrà un ruolo più forte nella Transizione 5.0?Il decreto favorisce le comunità energetiche? Con la pubblicazione del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, l’Italia interviene simultaneamente su due fronti strategici della transizione energetica: l’operatività del Piano Transizione 5.0 e la definizione delle aree idonee per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il provvedimento risponde all’urgenza di accelerare la realizzazione di nuovi impianti, riducendo le incertezze applicative e imponendo alle Regioni un percorso normativo chiaro per la pianificazione territoriale. L’azione normativa introduce una serie di strumenti che mirano a garantire una maggiore coerenza tra obiettivi nazionali e pratiche autorizzative. Allo stesso tempo definisce nuovi perimetri di responsabilità per progettisti, imprese e amministrazioni pubbliche, chiamati ad applicare norme più precise e controlli più stringenti. Nel complesso nasce una cornice condivisa che punta a superare frammentazioni regionali, accelerare l’installazione degli impianti e sostenere i target del PNRR. Il nuovo assetto delle aree idonee per impianti rinnovabili Fra le novità è stato introdotto l’articolo 11-bis nel D.lgs. 190/2024, che ridefinisce le condizioni per l’individuazione delle aree idonee su terraferma. La norma riconosce come idonei i siti già sede di impianti esistenti interessati da interventi di potenziamento o ricostruzione entro limiti ben determinati, oltre a cave e miniere dismesse, discariche chiuse, aree ferroviarie, porzioni di sedime aeroportuale e numerosi beni statali. Per gli impianti fotovoltaici si aggiungono le aree industriali, direzionali e logistiche, gli invasi idrici, i parcheggi muniti di copertura e gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, ampliando significativamente il perimetro delle possibilità progettuali. Il decreto interviene anche sul tema più dibattuto degli ultimi anni: l’installazione del fotovoltaico a terra in aree agricole. Viene confermato un approccio selettivo, con divieti generalizzati compensati da aperture puntuali legate al revamping, alle comunità energetiche e ai progetti PNRR, mentre gli impianti agrivoltaici con moduli elevati dal suolo risultano sempre autorizzabili, preservando la continuità delle attività agricole. Cosa devono fare le Regioni Nuove responsabilità ricadono sulle Regioni, chiamate entro centoventi giorni a varare leggi specifiche per ampliare la mappatura delle aree idonee. La norma impone criteri armonizzati che si concentrano sulla tutela del paesaggio, sulle specificità dei territori, sull’equilibrio tra utilizzo delle superfici agricole e sviluppo energetico e sull’obiettivo nazionale di potenza rinnovabile indicato nell’Allegato C-bis. Il mancato rispetto delle scadenze attiva il potere sostitutivo statale, riaffermando il ruolo centrale della governance nazionale nel percorso verso il 2030. La disciplina si completa con l’introduzione delle aree idonee a mare, individuate attraverso i piani di gestione dello spazio marittimo. Le piattaforme petrolifere dismesse e le aree circostanti diventano nuove superfici disponibili per progetti offshore, mentre i porti possono ospitare impianti fino a 100 MW, previa variante urbanistica semplificata. Un capitolo rilevante riguarda la procedura autorizzativa: negli interventi ricadenti in aree idonee il parere paesaggistico diventa obbligatorio ma non vincolante. Se l’amministrazione competente non si esprime entro i termini, il procedimento prosegue e i tempi complessivi dell’autorizzazione unica si riducono fino a un terzo. L’accelerazione si estende anche agli interventi sulla rete di trasmissione nazionale, segnando un cambiamento rilevante nella gestione del permitting. Aggiornamenti al Piano Transizione 5.0 e nuovo ruolo del GSE Il decreto interviene anche sul funzionamento del credito d’imposta Transizione 5.0. Le imprese possono presentare o integrare le comunicazioni al GSE entro le scadenze fissate, con l’avvertenza che la mancanza della certificazione sulla riduzione dei consumi energetici non può essere sanata in alcun modo. La norma chiarisce inoltre che non è possibile presentare domande per entrambi i crediti d’imposta – quello previsto dal DL 19/2024 e quello per beni strumentali della legge 178/2020 – e impone un obbligo di opzione univoca. Il GSE ottiene un mandato rafforzato. Diventa responsabile della vigilanza sui certificatori, della verifica formale e sostanziale delle dichiarazioni tecniche e dell’eventuale annullamento delle prenotazioni del credito in assenza dei requisiti. Qualora intervenga un recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, il GSE partecipa di diritto al contenzioso, consolidando un modello di controllo più rigoroso e integrato. Implicazioni per progettisti e amministrazioni pubbliche Il DL 175/2025 produce effetti immediati per i professionisti tecnici. La definizione puntuale delle aree idonee modifica la pianificazione preliminare dei progetti, rendendo più prevedibile la fase autorizzativa e favorendo la valutazione comparativa dei siti. La possibilità di operare in zone dove il parere paesaggistico non è vincolante consente ai progettisti di strutturare dossier tecnici più efficaci e meno esposti a stop amministrativi, con un impatto diretto sul time-to-market degli investimenti. Per le amministrazioni territoriali il decreto rappresenta un cambio di paradigma. Le Regioni devono adottare in tempi brevi nuove leggi quadro e garantire il rispetto degli obiettivi di potenza al 2030, mentre Comuni e Province si trovano a gestire in modo coordinato i procedimenti edilizi e ambientali. La piattaforma digitale prevista dall’articolo 12-bis diventa il principale strumento operativo per la ricognizione delle superfici, la raccolta dei dati e il monitoraggio dell’avanzamento, introducendo un approccio più omogeneo e verificabile. Il provvedimento delinea un contesto nel quale progettisti e PA sono chiamati a un’interazione ancora più stretta. La chiarezza regolatoria migliora la qualità delle progettazioni e accelera le verifiche amministrative, mentre la disponibilità di criteri uniformi riduce la discrezionalità territoriale e facilita l’integrazione dei progetti con gli obiettivi nazionali su energia e clima. In questo quadro, il decreto appare come uno strumento che contribuisce a rafforzare la cooperazione tra sistema professionale e Pubblica Amministrazione, ponendo le basi per una pianificazione più coerente e una capacità autorizzativa più efficiente. Il punto di vista delle associazioni ambientaliste sul DL 175/2025 Il decreto ha suscitato un confronto immediato anche tra le principali associazioni ambientaliste italiane. Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e WWF hanno diffuso un documento congiunto in cui riconoscono alcuni elementi positivi del provvedimento, ma evidenziano anche una serie di criticità che, a loro giudizio, rischiano di creare nuove incertezze normative e di rallentare ulteriormente gli investimenti in rinnovabili. Governance normativa e rischio di stratificazione Le associazioni sottolineano come l’intervento tramite decreto-legge, mentre è in corso la revisione del D.lgs. 190/2024, possa incrementare il disordine normativo. La compresenza di più strumenti legislativi – ordinari e straordinari – secondo il loro punto di vista rischia di produrre sovrapposizioni, frammentare gli indirizzi regolatori e rendere più difficile l’attività di pianificazione di imprese, PA e investitori. Aree idonee e aree di accelerazione: timori di un collo di bottiglia regionale Un altro elemento critico riguarda il rapporto tra aree idonee e aree di accelerazione. Il decreto rimanda alle Regioni la definizione di nuove aree idonee entro 120 giorni, con criteri armonizzati e limiti precisi. Le organizzazioni ambientaliste temono che questo passaggio possa trasformarsi in un collo di bottiglia, incidendo negativamente anche sulle aree di accelerazione, che invece richiedono iter rapidi e vincolati dalle tempistiche europee. Apprezzano, tuttavia, l’introduzione del divieto per le Regioni di restringere arbitrariamente le aree idonee o di imporre divieti astratti, un tema emerso nei mesi scorsi con casi estremi come quello della Sardegna. Fotovoltaico a terra, suolo agricolo e agrivoltaico Una parte rilevante delle critiche riguarda la gestione delle aree agricole. Il decreto vieta qualsiasi aumento dell’area occupata dagli impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, fatta eccezione per casi specifici come CER e PNRR. Secondo Greenpeace, Legambiente, WWF e Kyoto Club, questa impostazione non distingue tra terreni produttivi e superfici non coltivabili, come quelle prossime a poli industriali o aree di bonifica. Le associazioni giudicano inoltre limitante la definizione di agrivoltaico introdotta dal decreto, che considera idonei solo gli impianti con moduli elevati da terra. A loro avviso, un sistema agrivoltaico dovrebbe essere progettato a partire dalle colture e non dalla tecnologia, per garantire flessibilità agronomica e maggiore integrazione tra produzione agricola ed energia. Fasce di rispetto, infrastrutture e SAU Un ulteriore elemento di confronto riguarda l’assenza nel decreto di una previsione sulle fasce ferroviarie come aree idonee e il limite di 300 metri lungo le reti autostradali, considerato troppo restrittivo. Le associazioni sottolineano inoltre che la soglia tra 0,8% e 3% della SAU come limite delle superfici agricole idonee rischia di essere rigida e poco aderente alle reali vocazioni agronomiche dei territori. Infine, vengono evidenziate perplessità sulle fasce di rispetto per beni tutelati, ritenute ancora troppo estese, e sulla mancanza di eccezioni specifiche per impianti in autoconsumo o relativi a comunità energetiche, considerati strumenti essenziali per la partecipazione dei cittadini e delle imprese alla transizione energetica. FINCO: “Aree idonee troppo restrittive nel DL 175” FINCO manifesta forte preoccupazione per le nuove norme sulle aree idonee contenute nel DL 175/2025, ritenute più restrittive del già contestato DM 21 giugno 2024. Secondo la Federazione, le nuove disposizioni rischiano di rendere la quasi totalità del territorio nazionale non idonea allo sviluppo delle rinnovabili, con effetti retroattivi che potrebbero bloccare non solo i progetti futuri, ma anche quelli già in fase autorizzativa. Preoccupazioni analoghe sono già state espresse da Regioni come Umbria, Sicilia e Campania. FINCO evidenzia una contraddizione strutturale: da un lato lo Stato impone alle Regioni obiettivi stringenti di nuova capacità rinnovabile, dall’altro limita fortemente gli spazi disponibili per la realizzazione degli impianti. La Federazione parla di un “paradosso normativo”, ricordando anche il ricorso del Governo davanti alla Corte Costituzionale contro la legge della Sardegna sulle aree idonee, mentre lo stesso DL 175 introdurrebbe vincoli ancora più severi. Secondo FINCO, un freno alle rinnovabili esporrebbe nuovamente il Paese ai rischi emersi con la crisi energetica del 2022, indebolendo imprese, famiglie e competitività nazionale. Il nuovo Vice Presidente FINCO, Agostino Re Rebaudengo, ha dichiarato: “Auspico che in sede di conversione del Decreto Legge venga almeno inserita una norma di salvaguardia dei progetti già in sviluppo, come avvenuto nel 2024 con il DL Agricoltura. Nel merito, auspico che si mantenga la disciplina delle aree idonee prevista dal Decreto Legislativo 199/2021, assicurando certezza e affidamento agli operatori”. FINCO sottolinea inoltre il rischio di infrazione europea per incompatibilità con la Direttiva RED II, oltre al possibile rallentamento del PNRR, dell’Energy Release e delle aste FER X. La Federazione ritiene infine che gli obiettivi rinnovabili possano essere compatibili con la tutela dei beni culturali e annuncia l’avvio di un tavolo congiunto tra le filiere coinvolte. FAQ – Domande sul DL 175/2025 Il DL 175/2025 sostituisce il DM aree idonee? No. Il decreto non sostituisce formalmente il DM del 21 giugno 2024, ma sposta la disciplina delle aree idonee all’interno del D.lgs. 190/2024, stabilendo un nuovo impianto normativo nazionale e introducendo gli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater. Le Regioni possono limitare le aree idonee? Le Regioni devono definire ulteriori aree idonee tramite legge entro 120 giorni, ma non possono restringere quanto stabilito dal decreto né introdurre divieti generalizzati. In caso di inerzia, interviene il potere sostitutivo dello Stato. Il fotovoltaico a terra in area agricola è ancora consentito? Sì, ma con limitazioni. È consentito nei casi di revamping senza aumento dell’area occupata, nelle comunità energetiche e nei progetti PNRR. Gli impianti agrivoltaici con moduli elevati restano sempre installabili, purché sia garantita la continuità delle attività agricole. Cosa cambia per l’autorizzazione unica? Nelle aree idonee il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante. Se l’amministrazione non si esprime nei termini, il procedimento prosegue e i tempi dell’autorizzazione unica si riducono fino a un terzo. Il GSE avrà un ruolo più forte nella Transizione 5.0? Sì. Il decreto rafforza i poteri di vigilanza e controllo del GSE, che potrà verificare anche il merito delle certificazioni e annullare le prenotazioni del credito in caso di carenza dei requisiti tecnici. Il decreto favorisce le comunità energetiche? Il DL mantiene alcune aperture per le CER in area agricola, ma non introduce specifiche facilitazioni per la loro diffusione. Le associazioni ambientaliste sottolineano che questo può rappresentare un elemento critico da correggere in sede di conversione. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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