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Indice degli argomenti: Decreto semplificazioni bis e Superbonus Cila Superbonus e stato legittimo dell’immobile Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili Impianti fotovoltaici in ambito agricolo (agrovoltaici) Infrastrutture di ricarica elettrica ad uso pubblico Promozione dell’economia circolare e gestione dei rifiuti Pubblicata in Gazzetta la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del “Decreto Semplificazioni Bis” (dlgs 77/2021), finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030). Numerose sono le aggiunte ed integrazioni in tema di efficienza energetica e rigenerazione urbana. Vediamo nell’insieme che cosa va a cambiare per ciò che concerne il Superbonus, le fonti rinnovabili e le misure volte a favorire i principi dell’economia circolare (tra cui i Rifiuti da Costruzione e Demolizione e l’Amianto). Il decreto, composto da 67 articoli e 4 allegati, ha una prima parte dedicata alla Governance del PNRR ed una seconda parte, rivolta alle misure di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative. Noi vedremo i capi sesto e settimo, dedicati alla accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili ed all’efficientamento energetico, mentre il capo ottavo reca norme sulla semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto idrogeologico. Decreto semplificazioni bis e Superbonus L’art. 33 del dlgs 77/2021 (c.d. “Semplificazioni bis”), modifica l’art. 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), per favorire misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana. Prevede ora la possibilità di accedere al Superbonus, come interventi trainati anche a seguito di miglioramento sismico (sismabonus), quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità). In precedenza, potevano accompagnarsi esclusivamente agli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico e/o sostituzione degli impianti di climatizzazione). Aggiunge deroghe costruttive sia per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) che quelli antisismici (sismabonus). Sia il cappotto termico che il cordolo sismico infatti “non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”. L’art. 183 del codice civile tratta di distanza tra costruzioni: “se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.” Resta ferma la possibilità per i comuni di stabilire nei regolamenti edilizi, una distanza maggiore di 3 metri. Distanze da confini e costruzioni pubblicato da Wolters Kluwer Italia di Chierchia Carmen, Distinto Roberta – ShopWKI Altra grossa novità contenuta nella conversione in legge del decreto semplificazioni bis è la possibilità di non dover presentare, a fine lavori, la scia per agibilità (normalmente prevista, oltre che nei casi di nuova costruzione, ristrutturazione e sopraelevazione, anche per quei lavori che vanno ad influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti). Dopo il comma 13-quater, introdotto dall’articolo 33 del presente decreto, è inserito il seguente: «13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266), e dalle associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383), il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate). Cila Superbonus e stato legittimo dell’immobile Ma è il nuovo comma 13-ter sostituito al Decreto Rilancio, a rappresentare la vera rivoluzione in materia semplificativa ai fini del Superbonus. Tutti gli interventi previsti dall’art.119, sia di efficientamento energetico (ecobonus) che di messa in sicurezza sismica (sismabonus), anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, esclusi i casi di demolizione e ricostruzione, sono ora considerati dalla normativa come manutenzione straordinaria e necessitano di una semplice CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) per essere realizzati. Che, oltretutto, non necessita di dover attestare lo stato legittimo o conformità edilizia dell’immobile. Il rinnovato comma 13-ter, partorito dal Dlgs 77/2021, recita infatti: “Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: mancata presentazione della CILA; interventi realizzati in difformità dalla CILA; assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.” Questa modifica, superando di fatto la verifica di conformità edilizia, ha lo scopo di limitare ritardi e rallentamenti in presenza di difformità o abusi, a tutto vantaggio della ripartenza della macchina edilizia del Paese, e a favore del miglioramento qualitativo del parco immobiliare nazionale attraverso interventi sismici ed energetici. La norma però rimette in capo all’amministrazione pubblica il ruolo di vigilanza sulle correttezze procedurali con il rischio che, a metà lavori per un accertamento di conformità in corso d’opera dall’esito negativo, tutto si blocchi e si debba pure demolire le opere già compiute. Nella Cila vanno infatti riportati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile e non tutti i successivi ed eventuali interventi (potenzialmente irregolari). Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un professionista per verificare la presenza o meno di irregolarità edilizie ed evitare così brutte sorprese. Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’art. 31 della legge 108/2021 introduce una serie di semplificazioni procedurali. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.0 Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. Le principali innovazioni apportate dalla legge sono: l’innalzamento della soglia da 10 MW a 20 MW per la realizzazione con procedura di autorizzazione semplificata (PAS) degli impianti fotovoltaici localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché’ in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati l’innalzamento della soglia da 1 MW a 10 MW per lo screening VIA per gli impianti fotovoltaici su aree industriali la semplificazione delle procedure autorizzatorie per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre, prevede la partecipazione del Ministero della Cultura nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti) localizzati in aree sottoposte a tutela paesaggistica (ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o contermini. Impianti fotovoltaici in ambito agricolo (agrovoltaici) Gli incentivi statali (di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) vengono ora estesi anche agli impianti fotovoltaici in ambito agricolo (o agrovoltaici), a patto che sia verificata la contemporanea presenza delle seguenti 3 condizioni: uso di soluzioni innovative siano sollevati da terra (in modo da non compromettere l’attività agricola e pastorale) abbiano sistemi di monitoraggio che consentano di verificarne l’impatto ambientale L’art.31 della legge 108/2021 va a modificare l’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. 1-quinquies. L’accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. 1-sexies. Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1- quater, cessano i benefici fruiti». Infrastrutture di ricarica elettrica ad uso pubblico L’art. 32-ter che modifica l’articolo 57, comma 14, del dlgs 76/2020 prevede ora che l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che effettua la valutazione, come previsto dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione. Promozione dell’economia circolare e gestione dei rifiuti Per consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, sono apportate importanti modifiche al Codice dell’Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali (di cui all’articolo 100, comma 3), e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi (i tempi e le modalità di attuazione saranno stabiliti da un futuro decreto). Vengono ora inseriti i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) e i rifiuti contenenti amianto (RCA) nei piani regionali di gestione dei rifiuti. All’articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, infatti, la seguente lettera: «r-quater: l’analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché’, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell’ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all’abbandono incontrollato di tali rifiuti». Il decreto semplificazioni bis (DL 77/2021) va inoltre a sostituire l’allegato D – “Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti”, del Codice dell’Ambiente, con l’allegato III. Per approfondire: Decreto Semplificazioni bis, DL 77/2021 Decreto Semplificazioni, DL 76/2020 Legge 29 luglio 2021, n. 108, testo coordinato Legge 3 agosto 2013, n. 90 Codice dell’ambiente, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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