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A cura di: Adele di Carlo Nelle aree del territorio soggette a vincolo paesaggistico sono in vigore regole più restrittive per salvaguardare le bellezze architettoniche degli edifici con valore storico-artistico. Tali regole coinvolgono anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici e la realizzazione del cappotto termico. Chi desidera investire nell’efficientamento energetico in queste aree deve fare particolare attenzione alle limitazioni in vigore. Al riguardo riportiamo le recenti decisioni del TAR Lombardia, il quale si è espresso sulla possibilità di installare il fotovoltaico mentre ha limitato il cappotto termico esterno. I motivi della differenza di trattamento si trovano nella sentenza 778/2024. Ecco i dettagli e le regole da seguire per non rischiare sanzioni amministrative. Fotovoltaico e tutela del paesaggio: la sentenza La decisione del TAR Lombardia pone le basi su un contenzioso iniziato lo scorso 4 febbraio 2022, quando il proprietario di un immobile situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ha presentato una SCIA per realizzare un impianto fotovoltaico e il cappotto termico esterno. A seguito della richiesta, la Commissione per il paesaggio aveva autorizzato soltanto la realizzazione del cappotto termico, purché non comportasse “modifiche della linearità con l’edificio in aderenza, copertura compresa”. Il fotovoltaico, invece, era stato negato. Successivamente anche la Soprintendenza si è espressa sul caso, con un parere parzialmente diverso: ha confermato il diniego per l’installazione del fotovoltaico ha autorizzato il cappotto termico interno e non esterno Quanto deciso, tuttavia, contrasta con le novità introdotte dal Decreto Energia, il quale ha liberalizzato la realizzazione degli impianti fotovoltaici senza permesso, poiché assimilati ad interventi di manutenzione ordinaria (e non più straordinaria). Dunque il proprietario dell’immobile ha presentato un ricorso al TAR per avere un chiarimento. Sì al fotovoltaico nelle aree vincolate Il TAR Lombardia, competente per il caso in esame, ha chiarito una volta per tutte i lavori autorizzati nella sentenza 778/2024. I giudici amministrativi hanno stabilito che l’impianto fotovoltaico poteva essere installato senza l’autorizzazione della Soprintendenza e che, quindi, il proprietario avesse agito correttamente. Ciò perché la produzione di energia green è un interesse nazionale e, pertanto, deve essere agevolato e non ostacolato dalle normative nazionali e regionali. Le limitazioni sul cappotto termico Quanto detto per gli impianti fotovoltaici non si estende al cappotto applicato sugli edifici per migliorare l’isolamento termico. La decisione dei giudici, in questo caso, si basa sull’articolo 33 del piano territoriale di coordinamento del Parco del Mincio; qui sono indicati i luoghi “notevoli per interesse storico-paesistico” e gli edifici rurali di pregio per architettura e valori paesistici. L’edificio sul quale si vorrebbe realizzare il cappotto termico fa parte di quest’ultima categoria e, di conseguenza, il TAR ha negato la possibilità di realizzare l’intervento. Nel motivare il diniego, i giudici amministrativi hanno dichiarato che tali edifici devono conservare le caratteristiche originarie. Ogni tipo di intervento su di essi deve essere finalizzato al restauro e alla conservazione, sia per gli interventi strutturali che architettonici anche se riguardano l’efficientamento energetico. Dunque il proprietario dovrà installare il cappotto interno, lasciando la facciata dell’edificio inalterata. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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