Materiali edili: tutte le certificazioni da richiedere all’acquisto

Nel settore delle costruzioni l’acquisto di materiali edili non può basarsi solo su criteri di costo o disponibilità: la conformità normativa e la qualità certificata sono requisiti essenziali per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità.

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Materiali edili: tutte le certificazioni da richiedere all’acquisto

Il processo di acquisto dei materiali edili comporta una serie di attenzioni che vanno al di là della scelta della tipologia del materiale stesso e che riguardano le prestazioni, l’adeguatezza e la qualità di ciò che si sta approvvigionando.

I materiali sono certificati e i produttori sono obbligati a comunicare e condividere determinate informazioni, proprio in merito alle caratteristiche del prodotto. L’obiettivo è garantire non solo i migliori risultati qualitativi, ma anche la massima sicurezza dell’edificio. Una scelta sbagliata o un materiale inadeguato possono essere davvero pericolosi. Purtroppo, non mancano, nemmeno nei più recenti fatti di cronaca, esempi della rilevanza di una corretta progettazione degli edifici, che includa anche una selezione ponderata di materiali e componenti edilizi di qualità.

Quadro normativo: obblighi di conformità e marcatura CE

Come detto, i materiali edili sono soggetti a determinate regole che prevedono certificazioni e marcature, in base alla natura del materiale stesso.

Ci possono essere alcune importanti differenze tra le diverse categorie di materiali, anche semplicemente per lo scopo per cui vengono utilizzati. Al di là di ciò, però, si parte per tutti da un fondamentale presupposto giuridico, ossia che l’immissione sul mercato dell’Unione Europea, disciplinata dal Regolamento UE n. 305/2011 (CPR), prevede il rispetto di alcune condizioni armonizzate.

Materiali edili certificati: il quadro normativo

Si parla, in sostanza, della marcatura CE, che non rappresenta un marchio di qualità generico, ma un’attestazione di conformità a specifiche prestazioni essenziali, dichiarate dal produttore sulla base di indicazioni tecniche rilasciate dal TAB, ossia dal Technical Assessment Body. Il D.Lgs 106/2017, in particolare, ha permesso l’istituzione dell’ITAB, l’unico nazionale italiano a cui fanno capo le diverse aree di prodotto. L’ente è designato e operativo dal 2023. In conclusione, nessun materiale acquistato per l’edilizia può essere privo di marcatura CE, primo e fondamentale documento da richiedere quando si acquista un prodotto.

Materiali per la costruzione: richiedere la Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Il CPR introduce anche l’obbligo della cosiddetta DoP, la Dichiarazione di Prestazione dei materiali, ossia un documento che esplicita le performance del materiale, certificate secondo specifici sistemi di valutazione.

La dichiarazione riporta dei parametri, misurabili, che esprimono le caratteristiche tecniche e prestazionali del materiale. Ne sono un esempio la resistenza meccanica o la reazione al fuoco.

Materiali per la costruzione: richiedere la Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Chi acquista il materiale, dovrebbe riceverlo accompagnato da marcatura CE e da DoP, obbligatoria per i produttori, che ne sono responsabili. Dopo di che, si potrebbe verificare la coerenza tra i documenti ricevuti e la scheda tecnica dei prodotti. Inoltre, questi documenti sono importanti anche per mantenere la tracciabilità del materiale. La DoP sostituisce la precedente Dichiarazione di Conformità, che veniva fornita con l’acquisto del materiale prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 305/2011.

I certificati 3.1 dei materiali strutturali in acciaio

I materiali strutturali devono rispettare requisiti più stringenti rispetto alla sola marcatura CE e alla DoP, perché regolati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

I certificati 3.1 dei materiali strutturali in acciaio

Ad esempio, per l’acciaio da armatura e da carpenteria è obbligatoria la marcatura CE secondo le norme di riferimento, insieme al controllo di produzione in fabbrica. Al momento della fornitura va richiesto anche il certificato 3.1, che indica i valori principali di resistenza e le caratteristiche del materiale. Per evitare problemi, la cosa più semplice è specificare direttamente nell’ordine la necessità di ricevere il suddetto certificato. In cantiere, la Direzione Lavori deve poi controllare che i documenti corrispondano al materiale consegnato e che il lotto sia rintracciabile. L’assenza del certificato 3.1 dovrebbe portare al rifiuto della fornitura.

Sicurezza antincendio, i documenti che raccontano il comportamento del materiale

Oltre a quanto visto finora, può essere necessario richiedere ulteriori documenti per la selezione del materiale o l’acquisto dello stesso, nel caso in cui si debbano verificare specifiche caratteristiche o comportamenti. Il primo e importantissimo esempio riguarda la sicurezza antincendio, un aspetto dall’elevata criticità, che richiede la massima attenzione.

Prima di tutto, è importante fare distinzione tra reazione al fuoco e resistenza al fuoco del sistema o dell’elemento costruttivo, in quanto nel primo caso si fa riferimento alla UNI EN 13501-1, che suddivide i materiali in Euroclassi (da A1 non combustibile a F nessuna prestazione determinata), mentre la seconda segue la UNI EN 13501-2, con classificazioni R (capacità portante), E (tenuta ai fumi e gas caldi), I (isolamento termico), espresse in minuti.

Per molti materiali, come gli isolanti, le pitture e i rivestimenti, la classe di reazione al fuoco deve essere inclusa nella DoP, a seguito di prove e verifiche presso laboratori accreditati. Nel caso della resistenza al fuoco, tipicamente relativa a componenti strutturali, porte e partizioni, deve essere garantita la conformità alla normativa antincendio e le prestazioni minime dipendono da ogni specifica applicazione e contesto.

Efficienza energetica e sostenibilità

Infine, potrebbe essere necessario richiedere ulteriori certificazioni e documenti in merito alle prestazioni rilevanti in materia di efficienza energetica e sostenibilità.

Per citare alcuni importanti aspetti, ad esempio, si può parlare dei materiali isolanti, molto spesso conformi a specifiche norme di prodotto. In questi casi, i parametri fondamentali sono riportati comunque sulla DoP, dove dovrebbero comparire la conducibilità termica, la resistenza termica e il comportamento al gelo e disgelo. In aggiunta, però, è possibile richiedere eventuali certificazioni ambientali, ad esempio analisi basate sul ciclo di vita, come nel caso dell’EPD, Environmental Product Declaration, che quantifica gli impatti ambientali applicando la metodologia LCA (Life Cycle Assessment).

Materiali edili: certificazioni su prestazioni in materia di efficienza energetica e sostenibilità

Nel caso degli appalti pubblici, questa e altre dichiarazioni, possono essere obbligatorie per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Si aggiungono tutte le etichette ambientali, sempre facoltative, che chiaramente non sostituiscono alcun tipo di dichiarazione obbligatoria per legge, ma integrano una serie di informazioni rilevanti. Ad esempio, per il legno si parla di FSC o PEFC, per garantire la sostenibilità della filiera forestale.

FAQ Materiali edili: tutte le certificazioni da richiedere all’acquisto

La marcatura CE garantisce automaticamente che il materiale sia idoneo all’uso in cantiere?

La marcatura CE, obbligatoria per tutti i materiali immessi sul mercato europeo, attesta semplicemente la conformità del materiale, ma non certifica l’idoneità specifica per tutte le applicazioni. Si rimanda all’accettazione in cantiere la verifica delle prestazioni dichiarate in relazione alla destinazione d’uso prevista dal progetto.

Se il produttore non invia la DoP è necessario richiederla?

La DoP è obbligatoria per tutti i materiali da costruzione soggetti al CPR, secondo quanto specificatamente indicato. La responsabilità della redazione e del contenuto è del produttore, che deve condividerla con il Cliente e con gli enti di controllo. Se non viene inviata, è opportuno provvedere a richiederla. L’accettazione del materiale, infatti, dovrebbe includere anche una verifica documentale.

Per i materiali antincendio devo chiedere certificazioni del singolo prodotto o del sistema completo?

Dipende dal materiale, per la reazione al fuoco generalmente la classificazione è relativa al prodotto specifico, mentre per la resistenza al fuoco serve la certificazione del sistema completo. Per fare un esempio, non si certifica una maniglia, ma una porta REI.

L’EPD sostituisce la DoP o la marcatura CE?

No, l’EPD è una dichiarazione ambientale basata su LCA e fornisce gli impatti del ciclo di vita, senza attestare prestazioni di sicurezza o conformità ai requisiti essenziali del prodotto. Può essere richiesta a integrazione dei documenti DoP e marcatura CE.

Come controllo l’affidabilità di un laboratorio che ha eseguito i test sul materiale?

I laboratori utilizzati per prove e dichiarazioni dovrebbero essere accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L’accreditamento assicura competenza tecnica, metodi standardizzati, strumentazione calibrata e imparzialità delle prove.

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