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Indice degli argomenti Toggle Il valore del Piano Nazionale di Riqualificazione edileFare efficienza energetica in edilizia: i benefici di attuare il PNREIl valore del PPPEnergy Performance Contract: il suo valore e il ruolo delle ESCoDagli EPC al Conto Termico 3.0: le novità rilevanti Il 2026 potrà essere l’anno dell’efficienza energetica in edilizia. Potrà esserlo se verranno rispettate e attuate le indicazioni contenute nella EPBD, che l’Italia sarà chiamata a recepire entro il 29 maggio 2026. Secondo la direttiva, l’Italia e gli Stati membri dovranno provvedere affinché “almeno il 55% del calo del consumo medio di energia primaria sia conseguito mediante la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori”, si legge nella Direttiva (UE) 2024/1275. Al 2030 si richiede una riduzione del 16% del consumo medio di energia primaria rispetto al 2020, con un innalzamento al 20-22% nel 2033. Grazie agli interventi di efficientamento energetico realizzati tra il 2020 e il 2024 – principalmente attraverso Superbonus 110% e altre detrazioni fiscali – l’Italia ha già registrato un calo pari a -9,1% dei consumi rispetto al target del 16% previsto per il 2030, rileva lo studio “La via italiana alla Direttiva Case Green” realizzato dal Centro Studi di Fondazione Geometri Italiani. La sfida, ora, è ridurre del 6,9% restante. Ma non è così semplice. Intanto l’Italia, e ogni Stato membro, deve stabilire la propria traiettoria per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale, con obiettivi intermedi al 2030 e 2040. Per farlo, i paesi dell’UE sono chiamati a elaborare una bozza di Piano Nazionale di Riqualificazione Edile. Questo comporta che ogni Stato membro è tenuto a definire una tabella di marcia per la ristrutturazione del proprio parco immobiliare. «Se preso sul serio, il PNRE rappresenta la politica per il patrimonio edilizio dei prossimi decenni», ha affermato Virginio Trivella, coordinatore del Comitato Tecnico scientifico di Rete IRENE, nel corso del convegno “Road to KEY 2026 – Efficienza energetica in Italia: dalle policy al mercato, dalle strategie alle soluzioni”, organizzato da Prospecta Formazione-Infoweb in collaborazione con AGICI, prima tappa di avvicinamento KEY – The Energy Transition Expo. Il valore del Piano Nazionale di Riqualificazione edile La seconda parte del convegno, dedicata all’efficienza energetica in edilizia e ai passi e agli strumenti utili per attuare l’Energy Performance Buildings Directive, è stata aperta proprio dall’intervento di Trivella dedicato al Piano Nazionale di Riqualificazione Edile. L’intervento di Virginio Trivella Il PNRE «non è un adempimento amministrativo, ma una priorità strategica. L’obiettivo vero non è che cosa scrivere nel Piano, ma mettere il Paese nelle condizioni di attuarlo davvero». La nuova versione della direttiva Case Green, la quarta, segna un passaggio decisivo. «Da anni l’orientamento comunitario ci impegna nella transizione energetica. Oggi però l’Europa non si limita più a fissare obiettivi generali, ma chiede agli stati un piano di attuazione capace di tradurre gli obiettivi in volumi di intervento, tempi, priorità sociali, strumenti economico-finanziari e un sistema di governance e di monitoraggio». Non è un allegato tecnico alla direttiva, né una in cognizione dello stato di fatto, ma il luogo in cui il paese dichiara che cosa intende fare, con quali risorse, quali strumenti e quali capacità amministrativa per indurre un’attività di rinnovamento energetico che coinvolga milioni di edifici nell’arco di alcuni decenni. Da questo dipende non solo il rispetto degli obblighi europei, ma la qualità del rapporto tra istituzioni, filiera e cittadini nell’attuazione della transizione energetica». Fare efficienza energetica in edilizia: i benefici di attuare il PNRE Lo stesso coordinatore del Comitato Tecnico scientifico di Rete IRENE, ha rilevato che un PNRE ben costruito, traccia non solo una politica energetica, ma una vera politica industriale capace di generare una domanda stabile e programmabile per la filiera delle costruzioni e dell’energia o orientare l’innovazione tecnologica e sostenere investimenti in capacità produttiva, competenze e digitalizzazione. Per riuscire a concretizzarlo, servono determinate condizioni. Occorre un quadro di strumenti incentivanti in grado di rendere possibile la sua attuazione. Oggi questa condizione non c’è, o è all’insegna dell’incertezza. Il secondo criterio è la selettività: è bene concentrare le risorse dove il potenziale di risparmio è maggiore e dove l’intervento pubblico è davvero necessario, grandi condomini, edilizia residenziale pubblica, edifici energivori del terziario famiglie e territori vulnerabili. «Per sostenere i volumi del PNRE servono incentivi trasferibili, integrabili con garanzie pubbliche e compatibili con il sistema finanziario». Un sistema efficace, inoltre, deve garantire trasparenza e monitoraggio della spesa pubblica con dati verificabili su volumi, risorse e risultati. Infine, il sistema di incentivi deve essere concepito come blending tra risorse pubbliche e capitale privato, in grado di moltiplicare l’effetto della spesa pubblica e tenere in modo strutturale la transizione del patrimonio esistente, garantendo un’effettiva azione di efficienza energetica in edilizia. Servono poi risorse che passano da retroazioni fiscali, da risorse climatiche europee, da un contributo di risorse nazionali selettivo e, infine, da strumenti europei complementari (InvestEU, Fesr, Life). Il valore del PPP Per migliorare l’efficienza energetica in edilizia, specie considerando quella pubblica, ci sono strumenti in grado di aiutare le PA locali specie i piccoli Comuni. L’Italia è caratterizzato da numerosissimi piccoli borghi. Circa il 70% dei Comuni conta meno di 5mila abitanti. Sono le amministrazioni più in difficoltà, alle prese con risorse limitate, in termini economici e di competenze. Per questo occorre guardare a strumenti in grado di aiutarli a cogliere gli obiettivi fissati, anche dall’EPBD. Uno strumento è il Partenariato Pubblico Privato, illustrato nel dettaglio da Renato Conti, avvocato esperto in materia di PPP. «PPP è uno strumento, una operazione economica attraverso la quale la pubblica amministrazione può reperire competenze tecnologiche o gestionali o tutte e due, o anche risorse umane e finanziarie, necessarie al fine di realizzare un’opera di interesse pubblico». Cosa occorre che facciano, in pratica, le amministrazioni che intendessero procedere in questa direzione? «Innanzitutto, devono verificare di aver inserito nella loro programmazione triennale interventi di questa natura. Altrimenti, in difetto di questa classificazione non è possibile parlare né di PPP né di alcuna altra tipologia di intervento in proposito. C’è poi un altro aspetto da considerare: siccome la pianificazione è triennale, ma aggiornata ogni anno, occorre effettuare una ricognizione dell’esistente. Un altro passo consigliabile per le piccole amministrazioni è consorziarsi con altre realtà, in modo da offrire al potenziale partner privato elementi di interesse per sviluppare una strategia di efficace». Energy Performance Contract: il suo valore e il ruolo delle ESCo Un altro interessante strumento, sempre in ambito pubblico, è costituito dall’Energy Performance Contract (EPC), ha come elemento fondamentale il miglioramento dell’efficienza energetica, in edilizia e non solo. Come illustrato da Carlo Favalli, responsabile Comitato Tecnico Efficienza degli edifici – AssoESCo, gli investimenti e i servizi sono remunerati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica, o di parametri collegati. Per attivare questo tipo di contratto è essenziale la presenza di una Energy Service Company qualificata. Sono proprio le ESCo i soggetti designati all’implementazione e gestione di contratti EPC, eventualmente in partnership con altri fornitori (per esempio società edili / impiantistiche per esecuzione lavori), avendo tutte le competenze tecniche per progettare, realizzare, finanziare e gestire gli interventi. «EPC consente l’accesso alla maggior parte degli incentivi, sia per il settore pubblico sia per il settore privato. L’incentivo può essere erogato anche direttamente alle ESCo», ha spiegato Favalli, che ha anche precisato le analogie con il Partenariato Pubblico Privato. Quest’ultimo «indica in modo generico la forma di collaborazione tra soggetto pubblico e privato, per una qualunque opera. Il contratto EPC definisce le fondamenta per il rapporto fornitore – cliente in ambito di servizi energetici, con caratteristiche che ben si sposano con il PPP. Il cliente di un EPC non necessariamente deve essere pubblico». Per quanto sopra, il contratto EPC è la scelta naturale in caso di PPP in ambito energetico. Elemento fondamentale del contratto EPC è la garanzia di performance, che viene vista sia sotto il profilo energetico che sotto quello economico / finanziario. Dagli EPC al Conto Termico 3.0: le novità rilevanti Nel novero degli strumenti incentivanti, per il pubblico e per il privato per elevare l’efficienza energetica in edilizia, va considerato anche il Conto Termico 3.0. Come ha delineato Diego Moretti, collaboratore tecnico di FIRE, nel prossimo meccanismo – che verrà attuato nel 2026 – ci sono diverse novità, a partire dalle nuove definizioni (per esempio, la pompa di calore add-on o bivalente), all’aumento della platea dei soggetti ammessi, fino alla revisione degli interventi ammissibili. Un aspetto di interesse specie per i Comuni fino a 15mila abitanti, è la possibilità di contare su un incentivo spettante fino al 100% delle spese ammissibili (fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante). Tra l’altro, Moretti ha evidenziato che per i soggetti privati che accedono all’incentivo anche tramite una ESCo, l’erogazione dell’incentivo viene effettuata in un’unica rata, nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a 15mila euro. Tra le modalità di accesso sono considerate anche le comunità energetiche, altro importante elemento di novità del Conto Termico 3.0. Le CER costituite nella forma di Ente del Terzo Settore e iscritte al RUNTS sono assimilate alle PA e quindi possono accedere a tutti gli interventi previsti dal CT3.0 (cumulabile con gli incentivi del Decreto CACER). Sono quindi molteplici le novità e le opportunità aperte, che potranno essere di aiuto nel contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dalla EPBD. Resta solo da capire se sarà sufficiente lo stanziamento: il Conto Termico 3.0 conterà complessivamente su 900 milioni di euro annui, suddivisi tra 400 milioni per le amministrazioni pubbliche e 500 milioni per i soggetti privati. KEY 2026 4- 6 marzo Per approfondire il tema dell’efficienza energetica in edilizia visita KEY a Rimini Scarica il biglietto gratuito Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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