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Indice degli argomenti Toggle Storia dei bonus ediliziLa sovrapposizione dei diversi bonus ediliziCumulabilità con altre agevolazioniInterventi autonomi o mera prosecuzione Sostituzione caldaia già beneficiaria di detrazioneIl caso del SuperbonusTrasferimento mortis causa e rate residue della detrazioneFAQs Bonus edilizi cumulabilitàCos’è il principio “Repetita Bonus” nelle agevolazioni edilizie?Quali bonus edilizi si possono cumulare tra loro?È possibile cumulare Superbonus e Bonus Ristrutturazioni?Quali sono le condizioni per cumulare più agevolazioni su uno stesso immobile?Si possono cumulare detrazioni su spese identiche?Come funziona la cumulabilità tra Ecobonus e Bonus Facciate?È possibile usufruire di più bonus in anni fiscali differenti?Quali limiti bisogna rispettare nella cumulabilità dei bonus?Repetita Bonus vale anche per i lavori condominiali?Serve una separazione contabile per cumulare più bonus? Esistono diverse agevolazioni fiscali che permettono di ristrutturare e garantire un risparmio energetico alla propria abitazione. Alcuni di questi, in determinati casi possono essere fruiti contemporaneamente o in tempi distinti (cumulabilità delle agevolazioni). I bonus per l’efficientamento energetico, che seguono le direttive europee green (da ultimo, direttiva Case Green) in materia contrasto ai cambiamenti climatici (in UE, gli edifici sono responsabili del 40% di consumo energetico e del 36% di emissioni di gas serra) possono, ad es., essere combinati con quelli per il recupero del patrimonio edilizio e non solo. Se ho già usufruito di bonus edilizi per il cambio della caldaia, la ristrutturazione, l’efficientamento energetico, o la messa in sicurezza sismica negli anni passati, e sto ancora riscattando le rate delle detrazioni fiscali, posso fare ulteriori lavori beneficiando nuovamente degli incentivi statali? Sia nel caso di interventi simultanei, che distinti e distanti nel tempo, esiste la possibilità di fruire dei diversi bonus edilizi (Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, Superbonus, Bonus Mobili, …) a patto di rispettare determinate condizioni. Ricordiamo che se gli interventi edilizi sono di una certa entità (ristrutturazione importante, riqualificazione energetica, nuova costruzione), è necessario alla fine dei lavori presentare, oltre alla Relazione Energetica (e altri adempimenti), AQE ed APE, anche una SCIA per Agibilità. (a cura del Direttore Lavori, ove nominato). Storia dei bonus edilizi Andiamo indietro nel tempo fino all’origine dei bonus edilizi (o bonus casa). Dapprincipio fu la volta del Bonus Ristrutturazioni, la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sia effettuati su singole unità abitative che su parti comuni di edifici condominiali), disciplinata dall’art. 16-bis del DPR 917/86 (TUIR o Testo unico delle imposte sui redditi). Il decreto-legge n. 83/2012 ha elevato dal 36 al 50% la percentuale di detrazione e da 48mila a 96.000 euro la spesa massima ammessa al beneficio. Nel 2006 furono introdotte le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, il cd. Ecobonus, dalla legge 296/06 (art. 1, commi 344 e seguenti), e più volte prorogate negli anni successivi e fino ad oggi. Poi venne il Sismabonus: in vigore dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto per la prima volta dal DM 58/2017, aggiornato con successivi decreti. Confermato anche quest’anno il Bonus mobili ed elettrodomestici. Introdotto con l’art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013 e riconfermato dalle successive Leggi di Bilancio, il Bonus consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. In aggiunta alle agevolazioni in vigore, il decreto Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto il cosiddetto “Superbonus”, che permetteva di usufruire di una detrazione ancora maggiore (fino al 110%) per la realizzazione di interventi antisismici (sismabonus) e di efficientamento energetico (ecobonus). Anche lui è destinato a scomparire come il Bonus Facciate (attivo dal 2020 al 2022). Il Bonus Barriere Architettoniche, introdotto come incentivo a sé stante dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/21), anche per il 2025 varrà fino al 75% delle spese sostenute per gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal DM 236/1989. La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato Bonus casa ed ecobonus alle stesse condizioni del 2025. La sovrapposizione dei diversi bonus edilizi Se il singolo intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili (Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, Superbonus, Bonus Mobili, Sismabonus …), il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione (rispettando gli adempimenti specificamente previsti). Nel caso, ad esempio, in cui gli interventi rientrino in ambedue le seguenti categorie di agevolazioni: riqualificazione energetica( 14 del D.L. 63/2013) interventi di recupero del patrimonio edilizio( 16-bis del TUIR) il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 8 e Risoluzione 5.07.2007 n. 152). Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, come ad es. nell’ambito di una ristrutturazione: rifacimento impianti, massetti e pavimentazioni (Bonus ristrutturazione) e sostituzione caldaia e infissi (Ecobonus) il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a patto che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Si parla in questo caso di cumulabilità delle agevolazioni. Lo stesso vale anche per interventi che, seppur non di diversa natura, sono però autonomi, distinti e successivi nel tempo. Le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (tra cui bonifica dell’amianto), per espressa previsione normativa (art. 16-bis del TUIR), sono invece cumulabili con quelle previste per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del Dlgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche se ridotte nella misura del 50 per cento (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5, e Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.8). Cumulabilità con altre agevolazioni Per cumulo di interventi agevolabili s’intende appunto il caso in cui vengano realizzati congiuntamente interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse. L’unica condizione da rispettare per il cittadino è che le spese relative agli interventi siano contabilizzate separatamente: ogni intervento dovrà essere distintamente rendicontato, separando fisicamente i singoli giustificativi di spesa di ognuno dei lavori realizzati, rispettando ovviamente i tetti massimi di spesa. Ad esempio: All’interno di una ristrutturazione di un’abitazione si prevede di isolare termicamente l’involucro (c.d. cappotto termico) e di realizzare interventi edilizi, ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico. Tali interventi possono essere incentivati mediante: Superbonus 110%, l’intervento di isolamento termico delle superfici opache (intervento trainante). Tetto massimo di spesa: 50.000 €. Detrazione massima: 55.000 €. Bonus Casa 50%l’intervento di ristrutturazione edilizia per il rifacimento dell’impianto idraulico. Tetto massimo di spesa: 30.000 €. Detrazione massima: 15.000 €. Il cittadino in questo caso potrà usufruire di entrambe le detrazioni, se contabilizzate correttamente, arrivando ad una spesa di 80.000 € a fronte di una detrazione di 70.000 € (di cui 55.000 € in 5 anni e 15.000 € in 10 anni), sempre che non si avvalga di sistemi di cessione del credito/sconto in fattura. Di tutt’altra natura è l’uso congiunto di più bonus per lo stesso intervento. Nel caso, infatti, ci fosse il superamento dei massimali detraibili, la quota eccedente non potrà essere detratta attraverso altri meccanismi incentivanti. Per esempio, se per la realizzazione di un cappotto termico per un’abitazione unifamiliare come intervento trainante del Superbonus 110% venisse superato il massimale detraibile (pari a 55.000 €), la quota eccedente (per esempio lo strato di rasatura o l’isolamento di una delle facciate) non potrebbe essere detratta attraverso il Bonus Casa, Bonus facciata o Ecobonus. Interventi autonomi o mera prosecuzione È possibile fruire di un bonus edilizio su uno stesso edificio o, addirittura su uno stesso elemento (ad. esempio, la sostituzione della caldaia), per cui si è già in passato beneficiato dell’agevolazione e si sta ancora ricevendo le residue rate della detrazione? Prima di rispondere occorre fare la distinzione tra due casistiche di interventi: interventi autonomi interventi di mera prosecuzione Come ricorda l’Agenzia delle Entrate (circolare 17/2015), l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuato un nuovo intervento che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi nuovamente della detrazione, fermo restando il rispetto dei limiti al momento vigenti. In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 dell’articolo 16 bis del TUIR prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Ovvero, se un intervento è la continuazione di uno cominciato l’anno prima, esso va considerato nel limite totale delle spese detraibili per quella fattispecie. Tale vincolo non si applica invece agli interventi autonomi. L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente (SCIA, CILA, ecc). Sostituzione caldaia già beneficiaria di detrazione Un cliente dovrebbe procedere a lavori di profonda ristrutturazione su una casa singola e, vista la complessità dell’intervento, vorrebbe sostituire la caldaia a condensazione con un sistema a pompa di calore per eliminare il gas. Il dubbio riguarda il fatto che la caldaia ora presente è stata installata nel 2014, e dal 2015 è stata portata in detrazione una parte della spesa (50% in 10 anni). Il cliente può fruire del bonus per la pompa di calore? La risposta è positiva. Non vi sono ostacoli, infatti, a fruire dell’Ecobonus per un intervento espressamente agevolato dalla normativa vigente anche se, in passato, si è utilizzato un diverso beneficio per un intervento riguardante sempre l’impianto di riscaldamento e, per il quale, si stanno ancora detraendo le rate residue di ripartizione decennale del bonus medesimo (che restano comunque utilizzabili sino ad esaurimento, sempre nel limite della capienza Irpef del beneficiario). In questa ipotesi, pertanto, la sostituzione della caldaia a condensazione con un impianto dotato di pompa di calore può fruire dell’Ecobonus potenziato al 110% come intervento eseguito su un edificio unifamiliare e nel limite massimo di spese agevolate pari a 30.000 euro (comprese anche le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito). Il caso del Superbonus Introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, il Superbonus permetteva la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Ricordiamo che, nonostante il bilancio ambientale, economico e sociale positivo per lo Stato emerso da uno studio di Nomisma e Ance Emilia (pari al 7,5% del PIL) e i plausi dell’Europa, dapprima il Governo Draghi e poi il Centrodestra lo hanno smantellato a suon di decreti, condannandolo ad una lenta agonia. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2025, ne ha prolungato l’esistenza “fino al 31 dicembre 2025”, nelle seguenti misure: 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 70% per le spese sostenute nel 2024 65% per le spese sostenute nel 2025 (la detrazione spetta solo se al 15 ottobre 2024 risulta: presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, in caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Cila, per gli interventi effettuati dai condomìni; presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo, se gli interventi comportano demolizione e ricostruzione degli edifici) Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (c.d. “sismabonus”). Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell’immobile conceda in locazione o in comodato l’immobile, perde la detrazione delle restanti quote? Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Si ritiene pertanto che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene. FAQs Bonus edilizi cumulabilità Cos’è il principio “Repetita Bonus” nelle agevolazioni edilizie? Il principio “Repetita Bonus” nelle agevolazioni edilizie indica la possibilità di poter usufruire di più bonus contemporaneamente o in fasi successive, ovvero la cumulabilità dei bonus. Quali bonus edilizi si possono cumulare tra loro? Qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, come ad es. in una ristrutturazione: rifacimento impianti, massetti e pavimentazioni (Bonus ristrutturazione) e sostituzione caldaia e infissi (Ecobonus), il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a patto che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Si parla in questo caso di cumulabilità delle agevolazioni. È possibile cumulare Superbonus e Bonus Ristrutturazioni? Certo, come visto sopra, a condizione di separare le spese dei diversi interventi e nei rispettivi limiti di spesa. Quali sono le condizioni per cumulare più agevolazioni su uno stesso immobile? Le condizioni per cumulare più agevolazioni su uno stesso immobile sono che gli interventi rispecchino una delle due casistiche: siano autonomi e successivi nel tempo (terminato un intervento e usufruito del bonus, se ne comincia un altro); siano contemporanei, ma distinti (contabilizzati separatamente, seppur facenti parte dello stesso intervento edilizio). Si possono cumulare detrazioni su spese identiche? No, nel caso uno o più bonus ricadono nello stesso campo dell’intervento edilizio oggetto di detrazione (spese identiche), il contribuente potrà decidere quale bonus applicare tra quelli a disposizione. Come funziona la cumulabilità tra Ecobonus e Bonus Facciate? Il Bonus Facciate non esiste più, ma è stato assorbito dal bonus ristrutturazioni che, nel 2025, insieme all’ecobonus vale il 50% di detrazione (sulla prima casa, la seconda vale il 36%). La cumulabilità dei due bonus può essere sfruttata per interventi che rientrano nell’una o nell’altra agevolazione. È possibile usufruire di più bonus in anni fiscali differenti? Certo. La cumulabilità dei bonus edilizi si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, deve essere distinguibile (accompagnato ad un titolo edilizio che ne individui l’inizio e la fine), rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare. Ciò premesso, si rileva che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti di spesa. Quali limiti bisogna rispettare nella cumulabilità dei bonus? Nella cumulabilità dei bonus bisogna rispettare i limiti della singola agevolazione. Ad es., le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF, attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Da quest’anno sono previsti limiti alle detrazioni in base ai redditi. Repetita Bonus vale anche per i lavori condominiali? Certo. Nel caso dei lavori condominiali, oltre agli interventi già visti, anche quelli di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, sono ammessi ai bonus edilizi. Serve una separazione contabile per cumulare più bonus? Certo, per cumulare più bonus occorre la separazione contabile delle spese riferite ai diversi interventi e nell’ambito di ciascun limite di spesa. Devono altresì essere rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Per approfondire: Agenzia delle Entrate, CIRCOLARE 17/2015, 24 aprile 2015 Agenzia delle Entrate, CIRCOLARE N. 19/E, 8 luglio 2020 Agenzia delle Entrate, Risposta n. 538, 9 novembre 2020 Legge di Bilancio 2025, Legge 207 del 30 dicembre 2024 TUE (Testo Unico Edilizia), DPR 380/2001 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), DPR 917/1986 Articolo aggiornato – prima pubblicazione 24/05/2023 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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