Repetita Bonus: cumulabilità delle agevolazioni edilizie

Esistono numerosi bonus edilizi di cui beneficiare per poter realizzare interventi di ristrutturazione a costo ridotto (dall’efficientamento energetico al consolidamento strutturale) che possono anche sommarsi tra loro, nell’immediato o a distanza di anni. Vediamo quando e come può verificarsi la cumulabilità delle agevolazioni edilizie

A cura di:

Bonus edilizi: cumulabilità delle agevolazioni edilizie

Se ho già usufruito di bonus edilizi per il cambio della caldaia, la ristrutturazione, l’efficientamento energetico, o la messa in sicurezza sismica negli anni passati, e sto ancora riscattando le rate delle detrazioni fiscali, posso fare ulteriori lavori beneficiando nuovamente degli incentivi statali?

Sia nel caso di interventi simultanei, che distinti e distanti nel tempo, esiste la possibilità di fruire dei diversi bonus edilizi (Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, Superbonus, Bonus Mobili, …) a patto di rispettare determinate condizioni.

Ricordiamo che se gli interventi edilizi sono di una certa entità (ristrutturazione importante, riqualificazione energetica, nuova costruzione), è necessario alla fine dei lavori presentare, oltre alla Relazione Energetica (e altri adempimenti) anche una SCIA per Agibilità.

La sovrapposizione dei diversi bonus edilizi

Se il singolo intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili (Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, Superbonus, Bonus Mobili, Sismabonus …), il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione (rispettando gli adempimenti specificamente previsti).

Nel caso, ad esempio, in cui gli interventi rientrino in ambedue le seguenti categorie di agevolazioni:

  • riqualificazione energetica (art. 14 del D.L. 63/2013)
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR)

il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 8 e Risoluzione 5.07.2007 n. 152).

La sovrapposizione dei diversi bonus edilizi

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, come ad es. nell’ambito di una ristrutturazione:

  • rifacimento impianti, massetti e pavimentazioni (Bonus ristrutturazione 50%) e
  • sostituzione caldaia e infissi (Ecobonus 65%),

il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Si parla in questo caso di cumulabilità delle agevolazioni.

Le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (tra cui bonifica dell’amianto), per espressa previsione normativa (art. 16-bis del TUIR), sono invece cumulabili con quelle previste per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del Dlgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche se ridotte nella misura del 50 per cento (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5, e Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.8).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Per cumulo di interventi agevolabili s’intende appunto il caso in cui vengano realizzati congiuntamente interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse. L’unica condizione da rispettare per il cittadino è che le spese relative agli interventi siano contabilizzate separatamente: ogni intervento dovrà essere distintamente rendicontato, separando fisicamente i singoli giustificativi di spesa di ognuno dei lavori realizzati, rispettando ovviamente i tetti massimi di spesa.

Bonus edilizi: cumulabilità delle agevolazioni

Ad esempio:

All’interno di una ristrutturazione di un’abitazione si prevede di isolare termicamente l’involucro (c.d. cappotto termico) e di realizzare interventi edilizi, ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico. Tali interventi possono essere incentivati mediante:

1. Superbonus 110%, l’intervento di isolamento termico delle superfici opache (intervento trainante).

  • Tetto massimo di spesa: 50.000 €.
  • Detrazione massima: 55.000 €.

2. Bonus Casa 50% l’intervento di ristrutturazione edilizia per il rifacimento dell’impianto idraulico.

  • Tetto massimo di spesa: 30.000 €.
  • Detrazione massima: 15.000 €.

Il cittadino in questo caso potrà usufruire di entrambe le detrazioni, se contabilizzate correttamente, arrivando ad una spesa di 80.000 € a fronte di una detrazione di 70.000 € (di cui 55.000 € in 5 anni e 15.000 € in 10 anni), sempre che non si avvalga di sistemi di cessione del credito/sconto in fattura.

Di tutt’altra natura è l’uso congiunto di più bonus per lo stesso intervento. Nel caso, infatti, ci fosse il superamento dei massimali detraibili, la quota eccedente non potrà essere detratta attraverso altri meccanismi incentivanti. Per esempio, se per la realizzazione di un cappotto termico per un’abitazione unifamiliare come intervento trainante del Superbonus 110% venisse superato il massimale detraibile (pari a 55.000 €), la quota eccedente (per esempio lo strato di rasatura o l’isolamento di una delle facciate) non potrebbe essere detratta attraverso il Bonus Casa, Bonus facciata o Ecobonus.

Interventi autonomi o mera prosecuzione

È possibile fruire di un bonus edilizio su uno stesso edificio o, addirittura su uno stesso elemento (ad. esempio, la sostituzione della caldaia), per cui si è già in passato beneficiato dell’agevolazione e si sta ancora ricevendo le residue rate della detrazione? Prima di rispondere occorre fare la distinzione tra due casistiche di interventi:

  • interventi autonomi
  • interventi di mera prosecuzione

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate (circolare 17/2015), l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuato un nuovo intervento che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi nuovamente della detrazione, fermo restando il rispetto dei limiti al momento vigenti.

Cumulabilità bonus edilizi, differenza tra interventi autonomi o mera prosecuzione

In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 dell’articolo 16 bis del TUIR prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Ovvero, se un intervento è la continuazione di uno cominciato l’anno prima, esso va considerato nel limite totale delle spese detraibili per quella fattispecie. Tale vincolo non si applica invece agli interventi autonomi.

L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente (SCIA, CILA, ecc).

Sostituzione caldaia già beneficiaria di detrazione

Un cliente dovrebbe procedere a lavori di profonda ristrutturazione su una casa singola e, vista la complessità dell’intervento, vorrebbe sostituire la caldaia a condensazione con un sistema a pompa di calore per eliminare il gas.

Il dubbio riguarda il fatto che la caldaia ora presente è stata installata nel 2014, e dal 2015 è stata portata in detrazione una parte della spesa (50% in 10 anni). Il cliente può fruire del bonus per la pompa di calore?

Bonus edilizi: sostituzione caldaia già beneficiaria di detrazione

La risposta è positiva. Non vi sono ostacoli, infatti, a fruire dell’Ecobonus per un intervento espressamente agevolato dalla normativa vigente anche se, in passato, si è utilizzato un diverso beneficio per un intervento riguardante sempre l’impianto di riscaldamento e, per il quale, si stanno ancora detraendo le rate residue di ripartizione decennale del bonus medesimo (che restano comunque utilizzabili sino ad esaurimento, sempre nel limite della capienza Irpef del beneficiario).

In questa ipotesi, pertanto, la sostituzione della caldaia a condensazione con un impianto dotato di pompa di calore può fruire dell’Ecobonus potenziato al 110% come intervento eseguito su un edificio unifamiliare e nel limite massimo di spese agevolate pari a 30.000 euro (comprese anche le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito). È inoltre ammessa l’opzione per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110%.

Ovviamente, per fruire legittimamente del bonus, è necessario il rispetto dei requisiti tecnici minimi richiesti dalla normativa, ivi compreso il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio unifamiliare o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il caso del Superbonus

Introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Superbonus permette la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Ricordiamo che, nonostante il bilancio ambientale, economico e sociale positivo per lo Stato emerso da uno studio di Nomisma e Ance Emilia (pari al 7,5% del PIL), dapprima il Governo Draghi e poi il Centrodestra lo hanno smantellato a suon di decreti, condannandolo ad una lenta agonia. Da ultimo, la Legge di Bilancio2023 ha limitato l’uso di tale misura che, salvo alcune eccezioni (IACP, Onlus, condomini), dal 1° gennaio 2023 scende al 90% di detrazione.

Cumulabilità bonus edilizi, il caso del Superbonus

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

  • interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista (in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (previsti all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. La detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione (previsti all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013), pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Tali disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del Dlgs 63/2013.

Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione

L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Bonus edilizi: trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione

Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell’immobile conceda in locazione o in comodato l’immobile, perde la detrazione delle restanti quote?

Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.

Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

Si ritiene pertanto che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

Cessione o sconto: conformità e spese

È utile ricordare che, in alternativa alla detrazione diretta, è possibile ricorrere al sistema della cessione del credito o sconto in fattura.

Bonus edilizi, cessione o sconto: conformità e spese

Dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione e l’attestazione della congruità delle spese, da parte di tecnici abilitati, anche per la cessione del credito o lo sconto in fattura con riferimento alle spese per i seguenti interventi (elencati nel comma 2 dell’articolo 121):

  • recupero del patrimonio edilizio (dal 1° gennaio 2022 anche per gli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali)
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  • superamento delle barriere architettoniche (per tali interventi è prevista, solo per l’anno 2022, una detrazione del 75%).

Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi eseguiti e rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.


Per approfondire:

Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici

Commenta questo approfondimento



Tema Tecnico

Le ultime notizie sull’argomento



Secured By miniOrange