Arriva la Carta delle aree per il deposito di rifiuti nucleari, 67 siti possibili in 7 Regioni 08/01/2021
A cura di: la redazione Indice degli argomenti: Superbonus 110%: le novità introdotte con il Decreto Agosto Soggetti beneficiari Tipologie di immobili ammessi Interventi trainanti e trainati La nuova circolare 30/E “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti“, pubblicata il 22 dicembre dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce alcuni dei principali dubbi espressi in questo periodo da cittadini, professionisti e imprese sull’applicazione del Superbonus 110%. In 83 pagine la Circolare specifica le novità introdotte dal decreto per gli interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; i soggetti beneficiari; le tipologie di edifici ammessi; i possibili interventi (tra trainanti e trainati) e i limiti di spesa; la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura. Superbonus 110%: le novità introdotte con il Decreto Agosto La Circolare inoltre fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Agosto n° 104, con l’obiettivo di risolvere alcune criticità applicative, in particolare sulle procedure burocratiche da seguire e i documenti da acquisire per il rilascio attestazioni, asservazioni e visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura: soggetti abilitati, trasmissione telematica della comunicazione, polizza di assicurazione, eventuali sanzioni. Tra le novità il decreto agosto ha introdotto il comma a 1-bis che chiarisce la nozione di «accesso autonomo dall’esterno», ovvero “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”. Alcuni commi sono dedicati ai comuni colpiti da eventi sismici per i quali l’incentivo spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Un altro comma specifica che i massimali di spesa di ecobonus e sismabonus per interventi di ricostruzione sono aumentati del 50%, in questo caso però “gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive”. Per quanto riguarda il quorum necessario nelle assemblee condominiali, per l’approvazione dei lavori e l’eventuale cessione del credito, è sufficiente che ci sia un “numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio“. Il comma 13-ter semplifica infine le asseverazioni dei tecnici che, in caso interventi esclusivamente sulle parti comuni, devono essere riferite alle sole parti interessate dagli interventi. Soggetti beneficiari Per le strutture di proprietà di Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale non è prevista alcuna limitazione rispetto alla tipologia di immobili oggetto di intervento; il bonus spetta per tutti gli interventi agevolabili, trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile, senza il limite delle due unità immobiliari, purché siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus si può riferire solo agli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Per gli interventi ammessi al Superbonus, realizzati da istituti autonomi di case popolari (IACP) che scelgano lo “sconto in fattura”, non si applica lo split payment. Tipologie di immobili ammessi La Circolare spiega in quali casi si possa parlare di accesso autonomo dall’esterno, che costituisce uno degli elementi indispensabili per fruire del superbonus: se “l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva“. Si può accedere dunque all’immobile da una strada o da un cortile o giardino comune ad altri immobili o da un terreno ad uso non esclusivo. Si può inoltre accedere da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile. Si conferma la possibilità di fruire del Superbonus anche per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) purché al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Interventi trainanti e trainati Nel caso gli interventi trainanti siano eseguiti solo su pertinenze dell’immobile, e non sull’edificio principale, è possibile beneficiare del Superbonus, purché siano rispettati tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio. La Circolare specifica che l’installazione di impianti fotovoltaici è un intervento trainato purché si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o un intervento antisismico (comma 4 art 119 decreto Rilancio). Beneficiano del Superbonus gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati “sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno“. L’installazione può essere effettuata anche “in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto“. Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, sono ammesse anche le spese relative all’intervento realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, purché nell’edificio siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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