Facciate ventilate e Superbonus

Le facciate ventilate sono soluzioni efficienti per riqualificare l’involucro opaco degli edifici esistenti. Oltre ai vantaggi che derivano dalla loro realizzazione, permettono anche di accedere al Superbonus 110%.

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Facciate ventilate e Superbonus 1

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Il Superbonus 110% è una misura introdotta con il D.L. 34/2020 per favorire i lavori di riqualificazione energetica e di antisismica, con lo scopo di ottenere un patrimonio edilizio sempre più performante e sicuro. Nonostante alcune complessità della misura, l’edilizia ha effettivamente registrato un importante movimento.

Possono accedere al Superbonus 110% diversi soggetti e tipologie edilizie, dalla villetta singola al grande condominio. Tra gli interventi più gettonati c’è la riqualificazione dell’involucro esterno, spesso elemento critico negli edifici esistenti, che può essere eseguita in vari modi. Tra le possibilità ammesse al Superbonus 110% c’è anche la realizzazione di nuove facciate ventilate.

Cosa sono le facciate ventilate e come funzionano

Le facciate ventilate sono solo una delle possibilità tra cui scegliere quando si decide riqualificare l’involucro esterno di un edificio. Una facciata ventilata si compone di un rivestimento esterno, realizzato in differenti materiali e montato a secco, separato dalla parete da una camera d’aria e da uno strato isolante.

Cosa sono le facciate ventilate e come funzionano

Le possibilità architettoniche che ne derivano sono molte, anche per il fatto che è possibile passare dall’utilizzo di pannelli metallici prefabbricati alla pietra naturale. Questi rivestimenti sono distanziati dalla parete tramite un’apposita struttura di ancoraggio e distanziamento.

Per questa versatilità, per la semplicità di realizzazione e per i vantaggi che offrono, le facciate ventilate sono sempre più diffuse e apprezzate. Il loro funzionamento dipende proprio dalla presenza dell’intercapedine d’aria e dalla differenza di temperatura che si genera tra l’interno e l’esterno.

Funzionamento della facciata ventilata

Durante i mesi estivi, infatti, l’aria interna si scalda e si origina un “effetto camino”, che provoca lo spostamento dell’aria verso l’alto e una circolazione che riduce la temperatura della superfice della parete. Viceversa, durante l’inverno l’aria presente nell’intercapedine favorisce l’eliminazione del vapore acqueo, limitando le problematiche relative a condensa e umidità.

Facciata ventilata, perché è ammessa al Superbonus?

Le facciate ventilate sono ammesse al Superbonus 110% per i vantaggi che offrono in termini di efficientamento energetico.

Il rifacimento dell’involucro esterno, infatti, è una delle principali misure da attuare per riqualificare un edificio esistente. La facciata ventilata è in grado di regolare l’apporto di radiazione solare e proteggere la struttura esistente, un’ottima alternativa al tradizionale sistema a cappotto. Tra i principali vantaggi di questa tecnologia, infatti, c’è il risparmio energetico.

Facciata ventilata, perché è ammessa al Superbonus

L’efficacia della soluzione dipende dalla presenza dell’intercapedine e dal funzionamento descritto nel paragrafo precedente, ma anche dalla presenza di un isolamento termico (e acustico) continuo, in grado di risolvere ed eliminare i ponti termici. Si tratta, inoltre, di una soluzione adatta a qualsiasi tipo di edificio e superficie esistente, in quanto facilmente adattabile alle diverse esigenze.

I criteri per ottenere il Superbonus 110%

Gli interventi di isolamento termico dell’involucro opaco (tra cui la realizzazione di una facciata ventilata) sono considerati, secondo l’art.119 del decreto, interventi trainanti e quindi abilitanti all’accesso alla detrazione.

Ci sono, però, altri requisiti da soddisfare e rispettare. Innanzitutto la facciata ventilata deve essere realizzata come rivestimento di un edificio residenziale riscaldato ed esistente, per essere riconoscibile come intervento ammissibile al Superbonus 110%. Inoltre, il decreto indica che l’intervento sia eseguito su più del 25% della superficie disperdente lorda totale, che i materiali utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi (CAM) e che sia assicurata la riduzione della trasmittanza termica degli elementi oggetto di intervento (secondo quanto indicato dal DM 06/08/2020).

Facciata ventilata, i criteri per ottenere il Superbonus 110%

L’intervento di isolamento può essere combinato ad altre opere, dette trainanti, che concorrono al miglioramento globale delle prestazioni energetiche dell’edificio. Nel complesso, i lavori eseguiti e ammessi al Superbonus devono assicurare un salto di due classi energetiche o, quando non possibile, il raggiungimento della massima classe possibile.

Altri aspetti importanti riguardano la necessità di un’asseverazione tecnica, che sia conforme a quanto previsto dal Decreto Asseverazioni, e il rispetto dei limiti delle spese massime detraibili per ogni intervento. Nel caso dell’isolamento, l’ammontare massimo complessivo delle spese è pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti; 40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio se composto da 2 a 8 unità e 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari, se queste sono più di 8.

Altri bonus per le facciate ventilate

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per accedere al Superbonus 110%, la realizzazione delle facciate ventilate può essere ammessa ad altre detrazioni fiscali.

Tra le misure più vantaggiose c’è il Bonus Facciate, che copre il 90% dei costi sostenuti per recuperare o restaurare le facciate degli edifici esistenti, visibili da strada o luogo pubblico. A differenza del Superbonus sono ammessi gli immobili di tutte la categorie catastali, purchè collocati nelle zone A e B individuate dal DM 1444/1968. Ulteriore lato positivo è l’assenza di un tetto di spesa detraibile.

In alternativa, si può ricorrere al tradizionale Ecobonus, la cui percentuale di detrazione varia a seconda dei casi. Si parte dal 65% per gli edifici indipendenti e si sale nel caso dei condomini, che hanno diritto ad una detrazione che va dal 70% all’85%, se si raggiunge la “qualità media” stabilita nell’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015 e si ottiene una riduzione del rischio sismico di due classi.

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