Superbonus 110% e materiali isolanti. L’appello di Anit

Con un documento, l’associazione nazionale isolamento termico e acustico mette in guardia i progettisti e i tecnici del settore sull’importanza della prestazione isolante dei materiali per il risparmio energetico e nei provvedimenti che incentivano gli interventi di riqualificazione. Intervista alla presidente dell’Anit, Valeria Erba

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Superbonus 110% e materiali isolanti. L’appello di Anit

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Il Superbonus ha fatto centro. L’interesse per la detrazione al 110% delle spese per interventi nel campo dell’efficienza energetica ha creato un’attenzione molto alta tra gli operatori del settore della riqualificazione edilizia ed energetica.

Com’è noto, il Superbonus, l’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi nell’ambito dell’efficienza energetica, dell’antisismica, dell’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Si tratta di una misura che si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (il cosiddetto Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (l’Ecobonus).

Il Superbonus spetta nel caso in cui si effettuino interventi di isolamento termico sugli involucri, si sostituiscano gli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e, infine, per interventi antisismici (in questo caso la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute nel periodo già indicato).

L’appello di Anit

Di recente Anit, l’associazione nazionale isolamento termico e acustico che si occupa di produrre informazione tecnico-scientifica sull’isolamento termico e acustico nell’edilizia e nell’industria, preoccupata per i comportamenti scorretti da parte di alcune aziende di settore, lancia un appello al mondo dei professionisti, allo scopo di rimarcare l’importanza della prestazione isolante dei materiali per il risparmio energetico.

Appello di Anit: sull'importanza delle prestazioni dei materiali isolanti termici

L’appello, sotto forma di documento tecnico, ha lo scopo di chiarire in che modo i materiali isolanti termici siano chiamati a rispettare le norme esistenti in ambito nazionale e internazionale.

Lo stesso concetto, pur con qualche differenza tecnica, è stato esplicitato anche dall’Enea con una nota di chiarimento di qualche tempo fa.

Parla la presidente

Valeria Erba, presidente AnitMa cosa ha spinto l’associazione nazionale a prendere carta e penna e diffondere un documento tecnico che assomiglia molto a un appello al mondo dei tecnici e dei professionisti del settore?

Ce lo racconta la presidente di Anit, Valeria Erba.

«Sono diversi anni che cerchiamo di fare chiarezza sulle prestazioni dei materiali isolanti, cercando sempre di tutelare il concetto di prestazione dell’isolamento termico. Negli anni, a più riprese, sono stati immessi sul mercato materiali isolanti a bassissimo spessore che, con il tempo, sono anche usciti dal mercato. Con il superbonus 110% il fenomeno si sta riproponendo con forza e oggi non sono poche le aziende che propongono prodotti isolanti a bassissimo spessore con prestazioni simili a quella di un isolamento a cappotto di 15 centimetri.

Non bastano insomma le dichiarazioni improvvisate di qualche operatore, alcuni dei quali in buona fede, altri decisamente meno, altri ancora a digiuno di conoscenze tecnico-scientifiche. I metodi di valutazione della conduttività termica sono noti, le norme esistono, le prove si fanno. Ai progettisti incaricati di asseverare le pratiche del 110% e che quindi si assumono delle responsabilità, noi suggeriamo sempre di verificare il valore di conduttività termica del materiale proposto, l’esistenza di una validazione statistica del prodotto, l’eventuale marcatura Ce. Suggeriamo anche di verificare il prodotto secondo la norma di riferimento, l’Uni 10456, che permette di effettuare una valutazione statistica del prodotto assai prossima alla marcatura Ce».

Ovviamente, non si tratta di fare di tutta un’erba un fascio: ci sono produttori seri e altri meno, altri ancora impreparati.

«Questa prassi purtroppo sta prendendo sempre più piede, specie in questa fase in cui l’intervento energetico è fortemente sostenuto dalla mano pubblica. Con il 110% i piccoli produttori improvvisati sono ricomparsi sulla scena. Un rischio che non ritroviamo invece nei comportamenti e nelle produzioni delle aziende serie. Ecco spiegato il senso del documento tecnico, con il quale abbiamo voluto mettere in guardia i tecnici del settore dai rischi oggi presenti».

Le indicazioni dell’associazione

Nel suo documento, l’associazione nazionale isolamento termico e acustico fornisce puntuali indicazioni circa le caratteristiche termiche dei materiali isolanti.

«Tutti i prodotti che vantano caratteristiche di isolamento termico – si legge – sono da considerarsi come materiali isolanti termici e quindi da valutare attraverso il parametro di conduttività termica λ o di resistenza termica R associata a uno spessore. Si tratta di un parametro estremamente importante ai fini del calcolo energetico realizzato dai tecnici abilitati che redigono le relazioni ex-legge 10, gli attestati di prestazione energetica e le asseverazioni finali per l’accesso all’Eco e al Superbonus 110%. Alla base di un edificio energeticamente efficiente deve esserci un involucro prestazionale che riduce i flussi di calore grazie a un corretto isolamento termico. Per questo motivo è fondamentale che il tecnico sia certo delle prestazioni dei materiali che intende mettere in opera per il suo progetto di riqualificazione energetica».

caratteristiche dei materiali isolanti per accedere al superbonus

Com’è noto, per legge, il calcolo delle trasmittanze, anche per l’accesso agli incentivi fiscali, deve essere eseguito in base alla norma Uni En Iso 6946, che riprende le norme Uni En 10456 e Uni 10351. Oppure è desunto dalla dichiarazione di prestazione qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato Ce, che soddisfi il requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” in base al Regolamento (Ue) 305 del 2011.

Tre diverse tipologie di prodotto

Facendo riferimento al solo materiale isolante, in commercio si possono trovare tre diverse tipologie di prodotto: materiale isolante termico con marcatura Ce; materiale isolante termico senza marcatura Ce; materiale non isolante termico con marcatura Ce.

Materiale isolante termico con marcatura Ce

Per quanto riguarda il materiale isolante termico con marcatura Ce, dotato di norma di prodotto armonizzata o di Eta (l’European Technical Approval, la valutazione tecnica europea di idoneità all’impiego di un prodotto per un uso previsto; nda), si utilizza il valore di λD dichiarato in marcatura Ce o nel DoP allegato al prodotto o nelle schede tecniche.

In questo caso il materiale è dotato di norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o, in assenza della norma armonizzata, il Regolamento 305/2011 Ue prevede che un fabbricante possa dichiarare le prestazioni del proprio prodotto chiedendo, su base volontaria, il rilascio di un Eta.

Per verificare se il prodotto proposto ha una norma di prodotto armonizzata è possibile consultare il sito  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38863, mentre per verificare se il prodotto proposto ha un Eta, è possibile consultare la pagina https://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/185/.

Materiale isolante termico senza marcatura Ce

In caso di materiale isolante senza marcatura Ce, il materiale in questione non è dotato di norma di prodotto armonizzata e non ha un’Eta, conseguentemente non può essere marcato Ce e non può avere una DoP.

Per questi prodotti, non compresi nel Regolamento 311/2011, valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.

Il decreto ministeriale del 2 aprile 1998 indica che, qualora nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità, siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente, che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere determinate o mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditato presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle norme tecniche.

Le prove di misura vengono eseguite solo in base a procedure presenti nelle norme vigenti. Tali norme sono anche citate all’interno delle norme armonizzate di prodotto che servono per la marcatura Ce. Le regole e le procedure previste dalle norme tecniche per la valutazione di materiali isolanti omogenei richiamano poi l’impiego del valore di conduttività termica dichiarata con riferimento alla Uni En Iso 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di rappresentatività del dato. Tale norma prevede infatti delle forti maggiorazioni della conduttività in funzione del numero di misure effettuate. Un singolo rapporto di prova non è rappresentativo. Nel caso in cui il materiale proposto ricada nella categoria di “materiale isolante riflettente”, i valori di resistenza termica indicati dal produttore sono valutati in accordo con la norma Uni En 16012 dedicata ai materiali riflettenti, che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica, ma solo all’interno di un’intercapedine.

Materiale non isolante con marcatura Ce

In questo caso il materiale è dotato di norma di prodotto armonizzata (o Eta) e quindi di marcatura Ce, ma non è considerato come “materiale isolante termico”. La conseguenza di non essere considerato tale è di non avere come requisito essenziale da dichiarare “la prestazione termica” (conduttività, resistenza…) e quindi l’indicazione di questo valore nella marcatura Ce e in DoP o non è presente o, se presente, non segue le regole restrittive della valutazione della conduttività dichiarata in accordo con l’Uni En Iso 10456. Per questi prodotti valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia. Anche in questo caso valgono le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 aprile 1998.

I consigli dell’associazione

Anit ritiene fondamentale che il tecnico abilitato si affidi a produttori di materiali che possano garantire la prestazione di isolamento in modo valido e in base alle regole vigenti. In merito al lambda dichiarato, Anit ricorda che tale definizione è rappresentativa solo di prestazioni valutate in base a una procedura di marcatura Ce obbligatoria o volontaria, quindi o tramite norma di prodotto Eta o tramite la norma Uni En Iso 10456.

Ai tecnici che dovessero ricevere informazioni sulle prestazioni energetiche di materiali proposti come isolanti termici che non hanno la marcatura Ce, Anit consiglia di richiedere i certificati di prova, verificare con il laboratorio indicato sul rapporto di prova quali metodi siano stati usati e quale sia il campione.

Infine, in considerazione del fatto che un’unica prova non può essere rappresentativa della prestazione dei singoli prodotti sul mercato, l’associazione suggerisce di richiedere sempre un valore di lambda dichiarato da marcatura Ce o secondo l’Uni En Iso 10456.

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